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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6145 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2637/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2637/2024
Oggi 22 dicembre 2025 alle ore 9.22 innanzi al GI dott. Vera MA, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO LORETTA, Parte_1
Per 'avv. CARUSO ROBERTO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
In particolare il procuratore dell'opponente insiste nella richiesta di CTU, richiesta cui si oppone il procuratore dell'opposta
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Vera MA
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera MA,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2637/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Loretta Russo, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
P.IVA. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Ragusa Viale Europa 65, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Caruso, giusta procura alle liti depositata in atti;
CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.12.2025, sulle .conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., ritualmente notificato via pec in data
13.03.2024, conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, Parte_1 Controparte_2
(oggi , per sentire dichiarata la nullità e/o
[...] Controparte_1 pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 2461/2023 n. 1698/2023 del 27.03.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nei limiti dell'importo di € 74.063,00, la complessiva somma di €
53.261,22, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva la natura abusiva delle clausole contrattuali connesse al contratto posto a base dell'ingiunzione di pagamento, in particolare eccependo la nullità delle clausole del contratto che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli calcolati nell'ISC/TAEG.
Eccepiva, da ultimo, la nullità dell'originaria fideiussione ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione della L. n. 287/1990.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “in via preliminare, sospendere il decreto ingiuntivo in questione per il grave pregiudizio, nel merito, e in accoglimento della superiore opposizione così statuire: - accertare e dichiarare la qualità di consumatore in capo all'odierno opponente, in quanto persona fisica che ha concluso il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- accertare e dichiarare il carattere vessatorio della clausola che prevede gli interessi moratori ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera
f), del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e, per l'effetto ricalcolare l'importo richiesto con la sola inclusione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi;
- accertare la sussistenza di ulteriori clausole qualificabili quali vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. II d. lgs. 206/2005 e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di finanziamento per violazione della normativa a tutela dei consumatori, con ogni conseguente statuizione di legge;
-dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Catania, normativa a tutela dei consumatori, con ogni conseguenziale statuizione;
Con riserva di controdedurre, eccepire e formulare nuove domande, nonché di formulare richieste probatorie, nei modi e nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa responsiva del 14.05.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto
[...] ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 3 di 8 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.06.2024 il Giudice differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 9.10.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 15.10.2024 questo Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto e assegnava a parte opposta termine per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 18.12.2024 in atti.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 10.04.2025, all'esito della quale il
Giudice si riservava in ordine alla richiesta di CTU formulate da parte opponente.
Con ordinanza del 18.03.2025 questo Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata dall'opponente e rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.12.2025 ( rinviata poi d'ufficio al 22.12.2025).
Indi all'udienza del 22.12.2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale, il
Giudice decideva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Il presente procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. trae origine esclusivamente dal provvedimento emesso ex art. 127 ter c.p.c. in data 7.03.20244, con il quale il Giudice dell'Esecuzione in esito all'avvio della procedura esecutiva mobiliare presso terzi rubricata al n.758/2023 R.G.E. del
Tribunale di Catania, in ossequio a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, ha rimesso in termini il debitore esecutato, avvisandolo che entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
Ciò posto, va esaminata, nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sui motivi concernenti la violazione della disciplina a tutela del consumatore.
Quanto alla prima eccezione va rilevato quanto segue.
Giova rilevare in premessa che parte opponente nell'eccepire la supposta abusività di talune clausole contrattuali ha l'onere di provare che le stesse abbiano inciso in maniera negativa sull'emesso decreto ingiuntivo.
Dalla lettura della documentazione versata in atti, risulta che le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione della parte debitrice, che per l'effetto le ha regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., manifestando così l'inequivocabile volontà di accertarne gli effetti giuridici scaturenti (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
pagina 4 di 8 Dalla lettura del testo contrattuale, e più in particolare delle condizioni particolari e generali, emerge, inoltre, che tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria dedotta in giudizio sono perfettamente identificabili.
Va tenuto a mente che, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Codice del Consumo, “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”.
Di talché, le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie. In particolare, si fa riferimento degli artt. 1186 c.c. (“Decadenza del termine”), 1382 c.c. (“Effetti della clausola penale”), 1282 c.c. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. 3, c.c. (“Saggio degli interessi”) e 1224 c.c. (“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
Invero, come precisato dal comma 2 dell'art. 34 del Codice del Consumo, “il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Stante la genericità della formulata eccezione, senza indici precisi sulle singole clausole ritenute violative della disciplina a tutela del consumatore, ne consegue l'impossibilità di poter configurare, nel caso di specie, un'ipotesi di vessatorietà delle clausole contrattuali.
Le medesime conclusioni valgono anche con riguardo all'eccezione in tema di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust – come da provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia – ed in particolare della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Siffatta doglianza risulta formulata in senso alquanto generico, venendo così ad essere disatteso l'onere di cui all'art. 2697 c.c., “che va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10527/2011): l'opponente non ha fornito la prova rigorosa che le specifiche clausole sottoscritte coincidano perfettamente con quelle sanzionate dall'Autorità di Vigilanza, né che la Banca abbia partecipato all'intesa anticoncorrenziale.
Anche volendo ritenere che la fideiussione contenga clausole "ABI", la giurisprudenza delle
Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 41994/2021) ha definitivamente sancito il principio della nullità parziale: il vizio colpisce esclusivamente le singole clausole illegittime (come la c.d. "reviviscenza" o la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), le quali vengono espunte dal contratto, ma la fideiussione nel suo complesso rimane perfettamente valida ed efficace. Questo orientamento è stato confermato anche pagina 5 di 8 dalla giurisprudenza più recente – Cass. ord. n. 27243 del 21 ottobre 2024 - la quale ha ribadito che la tutela dell'utente è garantita dalla rimozione delle sole clausole abusive, senza travolgere l'intero contratto, mantenendo così intatto l'obbligo di pagamento del garante.
Merita, altresì, rigetto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., secondo cui la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire per non aver intrapreso iniziative nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza del debito.
Va, anzitutto, chiarita la natura specifica del contratto sottoscritto dal MA, trattandosi infatti di una fideiussione "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta".
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel ritenere che la clausola "a prima richiesta" configuri una valida deroga pattizia alla disciplina dell'art. 1957 c.c., nel senso di “alleggerire” l'onere in capo al creditore.
Per evitare la decadenza, non è necessario instaurare un giudizio civile;
è sufficiente l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale.
Nel caso di specie, la ha inviato formali lettere raccomandate di messa in mora in data 10 CP_1 ottobre 2022, atto pienamente idoneo a interrompere il termine di decadenza.
Non ignora questo Tribunale che la questione concernente le modalità di esercizio delle
“istanze” ex art. 1957 c.c. in presenza di clausole “a prima richiesta” sia oggetto di un recente orientamento di legittimità.
Parte della giurisprudenza (cfr. in particolare Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 12613; in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. III, 24/08/2023, n. 25197) ha infatti precisato che la clausola di pagamento “a semplice richiesta” non integra di per sé una deroga alla forma dell'istanza prevista dall'art. 1957 c.c., la quale deve necessariamente rivestire i caratteri del rimedio giurisdizionale, non essendo a tal fine sufficiente una mera intimazione stragiudiziale. Secondo tale impostazione, l'esonero dalle forme giudiziali richiederebbe una manifestazione di volontà delle parti ancora più specifica e distinta rispetto alla mera pattuizione del pagamento a prima richiesta.
Ciò nondimeno, questo Tribunale ritiene di dover dare continuità all'orientamento, maggioritario in giurisprudenza, che ravvisa nella clausola "a prima richiesta" una valida e implicita deroga pattizia al regime di cui all'art. 1957 c.c., ritenendo che essa muti l'onere del creditore da giudiziale in stragiudiziale.
Tale tesi, che valorizza l'autonomia negoziale e la finalità pratica delle garanzie autonome, trova sostegno nella giurisprudenza di legittimità consolidatasi negli anni (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio
2018, n. 2335; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22333; nonché di recente Cass. civ., Sez. III, ord. nn. 835/2025, 5179/2025 e 9680/2025), secondo cui la richiesta di pagamento formulata per pagina 6 di 8 iscritto dal creditore al garante è idonea a impedire la decadenza, atteso che il termine “istanza” deve essere interpretato in senso coerente con la natura del rapporto semplificato voluto dalle parti.
Pertanto, nel caso in esame, deve concludersi che l'invio delle raccomandate di messa in mora in data 10 ottobre 2022 abbia validamente interrotto il termine semestrale, precludendo qualsivoglia decadenza.
Anche con riferimento all'eccezione in tema di illegittimità del TAEG per violazione dell'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. essa va disattesa.
Va ricordato come una cosa è non indicare affatto il TAEG (nullità), un'altra è indicarlo in modo
"errato" o diverso da quello calcolato dal perito di parte.
La giurisprudenza ormai costante sul punto chiarisce, infatti, che il TAEG ha una funzione puramente informativa e non è una condizione economica costitutiva del contratto (come il tasso debitore TAN). L'errata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo/finanziamento non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. (tasso BOT), né la nullità del contratto.
Il TAEG è un indicatore di costo, non il prezzo del contratto stesso.
Se il TAN (Tasso Annuo Nominale) è indicato correttamente, il contratto è valido (Cassazione
Civile, ord. n. 5151 del 2024).
Oltretutto, spetta all'opponente provare che la polizza fosse, di fatto, imposta come condizione sine qua non per l'erogazione. Se dal contratto risulta facoltativa – come nel caso di specie – e non vi è prova di imposizione, il calcolo della risulta corretto e l'eccezione avversaria non può trovare CP_1 accoglimento.
Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna
CTU tecnico-contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697
c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una pagina 7 di 8 nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass.
24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Si evidenzia, in conclusione, che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Un., 6 aprile
2023 n. 9479), in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera MA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2637/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1698/2023 del 27.03.2023 (n. 2461/2023 R.G.), che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera MA
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2637/2024
Oggi 22 dicembre 2025 alle ore 9.22 innanzi al GI dott. Vera MA, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO LORETTA, Parte_1
Per 'avv. CARUSO ROBERTO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
In particolare il procuratore dell'opponente insiste nella richiesta di CTU, richiesta cui si oppone il procuratore dell'opposta
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Vera MA
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera MA,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2637/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Loretta Russo, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
P.IVA. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Ragusa Viale Europa 65, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Caruso, giusta procura alle liti depositata in atti;
CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.12.2025, sulle .conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., ritualmente notificato via pec in data
13.03.2024, conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, Parte_1 Controparte_2
(oggi , per sentire dichiarata la nullità e/o
[...] Controparte_1 pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 2461/2023 n. 1698/2023 del 27.03.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nei limiti dell'importo di € 74.063,00, la complessiva somma di €
53.261,22, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva la natura abusiva delle clausole contrattuali connesse al contratto posto a base dell'ingiunzione di pagamento, in particolare eccependo la nullità delle clausole del contratto che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli calcolati nell'ISC/TAEG.
Eccepiva, da ultimo, la nullità dell'originaria fideiussione ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione della L. n. 287/1990.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “in via preliminare, sospendere il decreto ingiuntivo in questione per il grave pregiudizio, nel merito, e in accoglimento della superiore opposizione così statuire: - accertare e dichiarare la qualità di consumatore in capo all'odierno opponente, in quanto persona fisica che ha concluso il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- accertare e dichiarare il carattere vessatorio della clausola che prevede gli interessi moratori ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera
f), del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e, per l'effetto ricalcolare l'importo richiesto con la sola inclusione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi;
- accertare la sussistenza di ulteriori clausole qualificabili quali vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. II d. lgs. 206/2005 e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di finanziamento per violazione della normativa a tutela dei consumatori, con ogni conseguente statuizione di legge;
-dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Catania, normativa a tutela dei consumatori, con ogni conseguenziale statuizione;
Con riserva di controdedurre, eccepire e formulare nuove domande, nonché di formulare richieste probatorie, nei modi e nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa responsiva del 14.05.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto della presente opposizione e contestuale conferma del decreto
[...] ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 3 di 8 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14.06.2024 il Giudice differiva l'udienza per la comparizione delle parti al 9.10.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 15.10.2024 questo Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto e assegnava a parte opposta termine per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 18.12.2024 in atti.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 10.04.2025, all'esito della quale il
Giudice si riservava in ordine alla richiesta di CTU formulate da parte opponente.
Con ordinanza del 18.03.2025 questo Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata dall'opponente e rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.12.2025 ( rinviata poi d'ufficio al 22.12.2025).
Indi all'udienza del 22.12.2025, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale, il
Giudice decideva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Il presente procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. trae origine esclusivamente dal provvedimento emesso ex art. 127 ter c.p.c. in data 7.03.20244, con il quale il Giudice dell'Esecuzione in esito all'avvio della procedura esecutiva mobiliare presso terzi rubricata al n.758/2023 R.G.E. del
Tribunale di Catania, in ossequio a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, ha rimesso in termini il debitore esecutato, avvisandolo che entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.
Ciò posto, va esaminata, nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sui motivi concernenti la violazione della disciplina a tutela del consumatore.
Quanto alla prima eccezione va rilevato quanto segue.
Giova rilevare in premessa che parte opponente nell'eccepire la supposta abusività di talune clausole contrattuali ha l'onere di provare che le stesse abbiano inciso in maniera negativa sull'emesso decreto ingiuntivo.
Dalla lettura della documentazione versata in atti, risulta che le condizioni contrattuali sono state regolarmente sottoposte all'attenzione della parte debitrice, che per l'effetto le ha regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., manifestando così l'inequivocabile volontà di accertarne gli effetti giuridici scaturenti (cfr. doc. 2 fasc. monitorio).
pagina 4 di 8 Dalla lettura del testo contrattuale, e più in particolare delle condizioni particolari e generali, emerge, inoltre, che tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria dedotta in giudizio sono perfettamente identificabili.
Va tenuto a mente che, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Codice del Consumo, “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea”.
Di talché, le clausole contrattuali che costituiscano estrinsecazione di principi civilistici non possono essere ritenute vessatorie. In particolare, si fa riferimento degli artt. 1186 c.c. (“Decadenza del termine”), 1382 c.c. (“Effetti della clausola penale”), 1282 c.c. (“Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”), 1284, co. 3, c.c. (“Saggio degli interessi”) e 1224 c.c. (“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”).
Invero, come precisato dal comma 2 dell'art. 34 del Codice del Consumo, “il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Stante la genericità della formulata eccezione, senza indici precisi sulle singole clausole ritenute violative della disciplina a tutela del consumatore, ne consegue l'impossibilità di poter configurare, nel caso di specie, un'ipotesi di vessatorietà delle clausole contrattuali.
Le medesime conclusioni valgono anche con riguardo all'eccezione in tema di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust – come da provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia – ed in particolare della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Siffatta doglianza risulta formulata in senso alquanto generico, venendo così ad essere disatteso l'onere di cui all'art. 2697 c.c., “che va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10527/2011): l'opponente non ha fornito la prova rigorosa che le specifiche clausole sottoscritte coincidano perfettamente con quelle sanzionate dall'Autorità di Vigilanza, né che la Banca abbia partecipato all'intesa anticoncorrenziale.
Anche volendo ritenere che la fideiussione contenga clausole "ABI", la giurisprudenza delle
Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 41994/2021) ha definitivamente sancito il principio della nullità parziale: il vizio colpisce esclusivamente le singole clausole illegittime (come la c.d. "reviviscenza" o la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), le quali vengono espunte dal contratto, ma la fideiussione nel suo complesso rimane perfettamente valida ed efficace. Questo orientamento è stato confermato anche pagina 5 di 8 dalla giurisprudenza più recente – Cass. ord. n. 27243 del 21 ottobre 2024 - la quale ha ribadito che la tutela dell'utente è garantita dalla rimozione delle sole clausole abusive, senza travolgere l'intero contratto, mantenendo così intatto l'obbligo di pagamento del garante.
Merita, altresì, rigetto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., secondo cui la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire per non aver intrapreso iniziative nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza del debito.
Va, anzitutto, chiarita la natura specifica del contratto sottoscritto dal MA, trattandosi infatti di una fideiussione "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta".
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel ritenere che la clausola "a prima richiesta" configuri una valida deroga pattizia alla disciplina dell'art. 1957 c.c., nel senso di “alleggerire” l'onere in capo al creditore.
Per evitare la decadenza, non è necessario instaurare un giudizio civile;
è sufficiente l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale.
Nel caso di specie, la ha inviato formali lettere raccomandate di messa in mora in data 10 CP_1 ottobre 2022, atto pienamente idoneo a interrompere il termine di decadenza.
Non ignora questo Tribunale che la questione concernente le modalità di esercizio delle
“istanze” ex art. 1957 c.c. in presenza di clausole “a prima richiesta” sia oggetto di un recente orientamento di legittimità.
Parte della giurisprudenza (cfr. in particolare Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 12613; in senso conforme anche Cass. Civ., Sez. III, 24/08/2023, n. 25197) ha infatti precisato che la clausola di pagamento “a semplice richiesta” non integra di per sé una deroga alla forma dell'istanza prevista dall'art. 1957 c.c., la quale deve necessariamente rivestire i caratteri del rimedio giurisdizionale, non essendo a tal fine sufficiente una mera intimazione stragiudiziale. Secondo tale impostazione, l'esonero dalle forme giudiziali richiederebbe una manifestazione di volontà delle parti ancora più specifica e distinta rispetto alla mera pattuizione del pagamento a prima richiesta.
Ciò nondimeno, questo Tribunale ritiene di dover dare continuità all'orientamento, maggioritario in giurisprudenza, che ravvisa nella clausola "a prima richiesta" una valida e implicita deroga pattizia al regime di cui all'art. 1957 c.c., ritenendo che essa muti l'onere del creditore da giudiziale in stragiudiziale.
Tale tesi, che valorizza l'autonomia negoziale e la finalità pratica delle garanzie autonome, trova sostegno nella giurisprudenza di legittimità consolidatasi negli anni (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio
2018, n. 2335; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22333; nonché di recente Cass. civ., Sez. III, ord. nn. 835/2025, 5179/2025 e 9680/2025), secondo cui la richiesta di pagamento formulata per pagina 6 di 8 iscritto dal creditore al garante è idonea a impedire la decadenza, atteso che il termine “istanza” deve essere interpretato in senso coerente con la natura del rapporto semplificato voluto dalle parti.
Pertanto, nel caso in esame, deve concludersi che l'invio delle raccomandate di messa in mora in data 10 ottobre 2022 abbia validamente interrotto il termine semestrale, precludendo qualsivoglia decadenza.
Anche con riferimento all'eccezione in tema di illegittimità del TAEG per violazione dell'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. essa va disattesa.
Va ricordato come una cosa è non indicare affatto il TAEG (nullità), un'altra è indicarlo in modo
"errato" o diverso da quello calcolato dal perito di parte.
La giurisprudenza ormai costante sul punto chiarisce, infatti, che il TAEG ha una funzione puramente informativa e non è una condizione economica costitutiva del contratto (come il tasso debitore TAN). L'errata indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo/finanziamento non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. (tasso BOT), né la nullità del contratto.
Il TAEG è un indicatore di costo, non il prezzo del contratto stesso.
Se il TAN (Tasso Annuo Nominale) è indicato correttamente, il contratto è valido (Cassazione
Civile, ord. n. 5151 del 2024).
Oltretutto, spetta all'opponente provare che la polizza fosse, di fatto, imposta come condizione sine qua non per l'erogazione. Se dal contratto risulta facoltativa – come nel caso di specie – e non vi è prova di imposizione, il calcolo della risulta corretto e l'eccezione avversaria non può trovare CP_1 accoglimento.
Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna
CTU tecnico-contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697
c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una pagina 7 di 8 nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass.
24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
Si evidenzia, in conclusione, che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Un., 6 aprile
2023 n. 9479), in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera MA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2637/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1698/2023 del 27.03.2023 (n. 2461/2023 R.G.), che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che Parte_1 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi , oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Letta in udienza in Catania, il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera MA
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