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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/09/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e _1 C.F._1 difeso dall'Avv. Beatrice Mazzetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
E
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Francesca Acri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
18.09.2025.
Il Pubblico Ministero:> del 29.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda _1 Controparte_1 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Vernio (PO), il 02.09.2022, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti è nata la figlia a Prato in data 12.09.2023; 3) che i coniugi sono titolari di redditi propri Per_1 ed economicamente indipendenti;
4) che la casa familiare è sita in Vernio, via
Luciana n. 5; 5) che, a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da pagina 2 di 7 parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento della figlia, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Assegnazione della casa coniugale - L'assegnazione della casa coniugale
è coerente con la coabitazione della figlia con la madre. Per_1
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e _1
, sposati a Vernio (PO), il 02.09.2022 con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
8, parte I, anno 2022;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “I coniugi vivranno tra di loro separati portandosi reciproco rispetto. La casa adibita ad abitazione familiare sarà assegnata alla moglie collocataria della prole. A)
QUANTO ALLA FIGLIA MINORE. La figlia risulta essere una Per_1 neonata e per cui con tanto bisogno ancora della figura materna, il padre, pertanto, potrà vedere la minore 2 giorni a settimana (per una ora/due ore) a volta con un aumento graduale in base alla crescita della minore. La bimba frequenterà, secondo le scelte dei genitori, l'asilo nido e la scuola materna e di conseguenza effettuerà tutto il percorso pagina 3 di 7 scolastico. L'affidamento di rimarrà condiviso tra i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bi genitorialità. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Saranno preservati i diritti della figlia: alla bi genitorialità; a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usata come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. resterà collocata anagraficamente ed Per_1 in via prevalente presso la madre. Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della bambina presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto. Il calendario di frequentazione non sarà vincolato ai turni di lavoro dei genitori, ma dovranno tenerne conto nella turnazione periodica. La minore avrà un graduale inserimento in base alla propria età ed eIGenze. Per adesso il padre inizierà, con visite di 1-2 ore giornaliere da effettuare due volte a pagina 4 di 7 settimana, dopodiché la minore con l'aiuto di entrambi i genitori dovrà procedere gradualmente all'inserimento anche al futuro pernottamento.
Dai tre anni ai sei anni il padre terrà la bambina un sabato e una domenica a settimane alterne dalla mattina alla sera fino alle 21.00 e dovrà riaccompagnarla a casa dalla madre. Due pomeriggi dall'uscita dall'asilo fino a che la madre non rientri dal lavoro. Dai sei anni in poi la bambina starà con il padre un fine settimana alternato oltre a due pomeriggi dall'uscita dalla scuola fino alle 21.00, ora in cui dovrà riaccompagnarla dalla madre. Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i turni di permanenza della bambina con ciascun genitore, questi avrà
l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che il piano rimane invariato. In caso di malattia certificata: la bambina rimane nella casa in cui si trova per i giorni previsti dal certificato,
l'altro genitore potrà andare a trovarlo previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà immediatamente il calendario ordinario. In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario. Nel periodo estivo i genitori concordano che: la minore trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 maggio di ciascun anno ed anche in tale circostanza non prima dell'età dei 6 anni e/o compatibilmente con la volontà della minore. Nel periodo natalizio i genitori concordano che la minore trascorrerà con la madre fino al compimento dei 2 anni le vacanze e le giornate ed il padre potrà vedere nella giornata del Natale
e Santo Stefano 1-2 ore la minore e così il primo dell'anno come per
Pasqua, dopodiché la minore dai 2 anni ai 6 anni potrà trascorrere la giornata dalla mattina alla sera il 24 o il 25 dicembre con un genitore o con l'altro così come Pasqua e dall'età dei 6 anni ad anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnato presso l'altro genitore o 3/12 – 7/1 quando sarà
pagina 5 di 7 riaccompagnato a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni. Il calendario di frequentazione sopra illustrato trova attuazione contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. Nel periodo in cui la figlia starà con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni eIGenza economica relativa alla stessa. B) SUL
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE ESTER. Quale contributo per il mantenimento della figlia il IG. provvederà _1
a corrispondere alla moglie entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma di €250,00 (euro duecentocinquanta//00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra . I coniugi, entrambi autonomi economicamente, CP_1 dichiarano che ogni loro rapporto patrimoniale è già stato definito e niente, quindi, hanno da pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione. Così come previsto dal vigente Protocollo Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di Prato e il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Prato, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro 48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro
15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento. Le spese legali sono compensate fra le parti.”;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vernio di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
pagina 6 di 7 4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 24.09.2025 su relazione della dott.ssa
Lucia Schiaretti.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e _1 C.F._1 difeso dall'Avv. Beatrice Mazzetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
E
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Francesca Acri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione consensuale ex art. 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
18.09.2025.
Il Pubblico Ministero:
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda _1 Controparte_1 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Vernio (PO), il 02.09.2022, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che il regime patrimoniale adottato è di separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti è nata la figlia a Prato in data 12.09.2023; 3) che i coniugi sono titolari di redditi propri Per_1 ed economicamente indipendenti;
4) che la casa familiare è sita in Vernio, via
Luciana n. 5; 5) che, a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti e, pertanto, hanno deciso di separarsi.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da pagina 2 di 7 parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento della figlia, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Assegnazione della casa coniugale - L'assegnazione della casa coniugale
è coerente con la coabitazione della figlia con la madre. Per_1
Mantenimento del coniuge - Il Collegio nulla oppone all'accordo sottoscritto tra le parti in ordine alla non debenza di alcuna forma di mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, avendo già definito ogni questione economica tra i medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e _1
, sposati a Vernio (PO), il 02.09.2022 con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
8, parte I, anno 2022;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto: “I coniugi vivranno tra di loro separati portandosi reciproco rispetto. La casa adibita ad abitazione familiare sarà assegnata alla moglie collocataria della prole. A)
QUANTO ALLA FIGLIA MINORE. La figlia risulta essere una Per_1 neonata e per cui con tanto bisogno ancora della figura materna, il padre, pertanto, potrà vedere la minore 2 giorni a settimana (per una ora/due ore) a volta con un aumento graduale in base alla crescita della minore. La bimba frequenterà, secondo le scelte dei genitori, l'asilo nido e la scuola materna e di conseguenza effettuerà tutto il percorso pagina 3 di 7 scolastico. L'affidamento di rimarrà condiviso tra i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie. È nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bi genitorialità. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della bambina. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la bambina. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Saranno preservati i diritti della figlia: alla bi genitorialità; a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usata come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. resterà collocata anagraficamente ed Per_1 in via prevalente presso la madre. Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza della bambina presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto. Il calendario di frequentazione non sarà vincolato ai turni di lavoro dei genitori, ma dovranno tenerne conto nella turnazione periodica. La minore avrà un graduale inserimento in base alla propria età ed eIGenze. Per adesso il padre inizierà, con visite di 1-2 ore giornaliere da effettuare due volte a pagina 4 di 7 settimana, dopodiché la minore con l'aiuto di entrambi i genitori dovrà procedere gradualmente all'inserimento anche al futuro pernottamento.
Dai tre anni ai sei anni il padre terrà la bambina un sabato e una domenica a settimane alterne dalla mattina alla sera fino alle 21.00 e dovrà riaccompagnarla a casa dalla madre. Due pomeriggi dall'uscita dall'asilo fino a che la madre non rientri dal lavoro. Dai sei anni in poi la bambina starà con il padre un fine settimana alternato oltre a due pomeriggi dall'uscita dalla scuola fino alle 21.00, ora in cui dovrà riaccompagnarla dalla madre. Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i turni di permanenza della bambina con ciascun genitore, questi avrà
l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici. Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano che il piano rimane invariato. In caso di malattia certificata: la bambina rimane nella casa in cui si trova per i giorni previsti dal certificato,
l'altro genitore potrà andare a trovarlo previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà immediatamente il calendario ordinario. In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario. Nel periodo estivo i genitori concordano che: la minore trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il 30 maggio di ciascun anno ed anche in tale circostanza non prima dell'età dei 6 anni e/o compatibilmente con la volontà della minore. Nel periodo natalizio i genitori concordano che la minore trascorrerà con la madre fino al compimento dei 2 anni le vacanze e le giornate ed il padre potrà vedere nella giornata del Natale
e Santo Stefano 1-2 ore la minore e così il primo dell'anno come per
Pasqua, dopodiché la minore dai 2 anni ai 6 anni potrà trascorrere la giornata dalla mattina alla sera il 24 o il 25 dicembre con un genitore o con l'altro così come Pasqua e dall'età dei 6 anni ad anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnato presso l'altro genitore o 3/12 – 7/1 quando sarà
pagina 5 di 7 riaccompagnato a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni. Il calendario di frequentazione sopra illustrato trova attuazione contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. Nel periodo in cui la figlia starà con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni eIGenza economica relativa alla stessa. B) SUL
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE ESTER. Quale contributo per il mantenimento della figlia il IG. provvederà _1
a corrispondere alla moglie entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma di €250,00 (euro duecentocinquanta//00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra . I coniugi, entrambi autonomi economicamente, CP_1 dichiarano che ogni loro rapporto patrimoniale è già stato definito e niente, quindi, hanno da pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione. Così come previsto dal vigente Protocollo Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di Prato e il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Prato, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro 20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro. Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro 48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro
15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento. Le spese legali sono compensate fra le parti.”;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Vernio di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
pagina 6 di 7 4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 24.09.2025 su relazione della dott.ssa
Lucia Schiaretti.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Lucia Schiaretti
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