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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/06/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 817/2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 226/2022, depositata in data 30.06.2022 e non notificata, in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1 in appello, dall'avv. Giuseppe Coratti, presso il cui studio elettivamente in
Terracina alla via Derna n.23.
APPELLANTE
E quale impresa designata FGVS, in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Federico Roselli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Carlo Mirabello n.6.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22.5.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Terracina, dott. , n. CP_2 226/2022, depositata in data 30.06.2022 e non notificata, al fine di ottenerne la parziale riforma.
A tal fine deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di concorso di colpa ex. art. 2054 e 1227 c.c. così statuendo “tutto ciò consente di individuare evidenti profili di corresponsabilità in capo all'attore e
l'incidente va risolto nell'ambito della valutazione presuntiva di pari responsabilità nella verificazione, ai sensi del comb. Disp. art.1227 c.c. e 2054 comma secondo c.c.”
Concludeva, chiedendo la parziale riforma della sentenza n. 226/2022 del Giudice di Pace e quindi l'accoglimento dell'appello con dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dello scooter rimasto ignoto, con condanna della n.q. impresa designata CP_1
FGVS al pagamento dell'integrale risarcimento.
Si costituiva in giudizio educendo la correttezza della CP_1 sentenza di primo grado, chiedendo, di respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto, ritenendo corretto il riconoscimento di una corresponsabilità paritaria nella produzione del sinistro in applicazione degli artt. 1227, 2056 e
2054 c.c.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa all'udienza del 22.5.2025, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
L'appello è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Con riguardo all'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la Suprema Corte con sentenza n. 5892/2016 ha affermato che “l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione
- 2 - coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto”.
Correttamente il giudice di prime cure, dall'istruttoria espletata, ha riconosciuto il concorso di colpa.
Ed invero risulta adeguatamente provato dalla prova testimoniale assunta l'effettivo accadimento del sinistro, nonché la circostanza che il veicolo investitore sia rimasto non identificato.
Il teste riferiva “Ero presente ai fatti accaduti (…) Testimone_1 tornavo da alcune commissioni e salivo la strada che porta a via salita
Annunziata. Mentre salivo notavo uno scooter che saliva contromano (…) certo
è che lo scooter ha colpito il figlio della mia compagna sul lato destro, in particolare il ragazzo veniva colpito al braccio e al busto destro e si accasciava
a seguito dell'impatto. Il veicolo dopo l'impatto si allontanava direzione municipio. Immediatamente l'ho soccorso portandolo all'ospedale di
Terracina”
Il teste, inoltre, ha riferito sull'impossibilità di identificare il veicolo investitore, posto che il danneggiato non ebbe la possibilità di rilevare il numero della targa del veicolo pirata e quindi di identificare il veicolo investitore avendo la visuale impedita dalla caduta stessa.
Ha altresì precisato che la strada “non è munita di marciapiede né di strisce pedonali”.
Orbene detta circostanza correttamente è stata valutata dal giudice di prime cure, il quale ha riconosciuto il concorso di colpa per aver tenuto il pedone un atteggiamento non sufficientemente prudente in considerazione della conformazione della strada, trattandosi di via senza marciapiede.
- 3 - A ciò si aggiunga che vi era la presenza di auto in sosta su entrambi i lati, confermata dal testimone escusso, circostanza per la quale, stante la scarsa visibilità, il pedone avrebbe dovuto tenere una condotta maggiormente prudente.
Del pari le vetture parcheggiate costituivano ostacolo alla visibilità anche per il conducente del mezzo.
Operando nel caso di specie la regola probatoria di cui all'art. 2054 comma 1 c.p.c. va, pertanto, valutata la eventuale prova liberatoria in capo al conducente della vettura.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva, rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore”. (Cassazione penale n. 10898/2025).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che non sussistano gli estremi per affermare la colpa esclusiva del conducente del motoveicolo.
Ed infatti da un lato il conducente del mezzo, in considerazione della provata esistenza di vetture parcheggiate ai margini della strada priva di marciapiede, non aveva piena visibilità e dall'altro il pedone, del pari privo della piena visibilità, avrebbe dovuto tenere conto della detta circostanza nel mentre si accingeva ad intraprendere la strada, tenendo una condotta improntata a maggiore prudenza.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
- 4 - stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.101,00
e 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe:
a) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza n. 226/2022
Giudice di Pace di Terracina, del 30.06.2022;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato n.q. impresa CP_1
FGVS, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
c) sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228
(entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 29.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 817/2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 226/2022, depositata in data 30.06.2022 e non notificata, in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1 in appello, dall'avv. Giuseppe Coratti, presso il cui studio elettivamente in
Terracina alla via Derna n.23.
APPELLANTE
E quale impresa designata FGVS, in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Federico Roselli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Carlo Mirabello n.6.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 22.5.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Terracina, dott. , n. CP_2 226/2022, depositata in data 30.06.2022 e non notificata, al fine di ottenerne la parziale riforma.
A tal fine deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente l'ipotesi di concorso di colpa ex. art. 2054 e 1227 c.c. così statuendo “tutto ciò consente di individuare evidenti profili di corresponsabilità in capo all'attore e
l'incidente va risolto nell'ambito della valutazione presuntiva di pari responsabilità nella verificazione, ai sensi del comb. Disp. art.1227 c.c. e 2054 comma secondo c.c.”
Concludeva, chiedendo la parziale riforma della sentenza n. 226/2022 del Giudice di Pace e quindi l'accoglimento dell'appello con dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dello scooter rimasto ignoto, con condanna della n.q. impresa designata CP_1
FGVS al pagamento dell'integrale risarcimento.
Si costituiva in giudizio educendo la correttezza della CP_1 sentenza di primo grado, chiedendo, di respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto, ritenendo corretto il riconoscimento di una corresponsabilità paritaria nella produzione del sinistro in applicazione degli artt. 1227, 2056 e
2054 c.c.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa all'udienza del 22.5.2025, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
L'appello è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Con riguardo all'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la Suprema Corte con sentenza n. 5892/2016 ha affermato che “l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione
- 2 - coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto”.
Correttamente il giudice di prime cure, dall'istruttoria espletata, ha riconosciuto il concorso di colpa.
Ed invero risulta adeguatamente provato dalla prova testimoniale assunta l'effettivo accadimento del sinistro, nonché la circostanza che il veicolo investitore sia rimasto non identificato.
Il teste riferiva “Ero presente ai fatti accaduti (…) Testimone_1 tornavo da alcune commissioni e salivo la strada che porta a via salita
Annunziata. Mentre salivo notavo uno scooter che saliva contromano (…) certo
è che lo scooter ha colpito il figlio della mia compagna sul lato destro, in particolare il ragazzo veniva colpito al braccio e al busto destro e si accasciava
a seguito dell'impatto. Il veicolo dopo l'impatto si allontanava direzione municipio. Immediatamente l'ho soccorso portandolo all'ospedale di
Terracina”
Il teste, inoltre, ha riferito sull'impossibilità di identificare il veicolo investitore, posto che il danneggiato non ebbe la possibilità di rilevare il numero della targa del veicolo pirata e quindi di identificare il veicolo investitore avendo la visuale impedita dalla caduta stessa.
Ha altresì precisato che la strada “non è munita di marciapiede né di strisce pedonali”.
Orbene detta circostanza correttamente è stata valutata dal giudice di prime cure, il quale ha riconosciuto il concorso di colpa per aver tenuto il pedone un atteggiamento non sufficientemente prudente in considerazione della conformazione della strada, trattandosi di via senza marciapiede.
- 3 - A ciò si aggiunga che vi era la presenza di auto in sosta su entrambi i lati, confermata dal testimone escusso, circostanza per la quale, stante la scarsa visibilità, il pedone avrebbe dovuto tenere una condotta maggiormente prudente.
Del pari le vetture parcheggiate costituivano ostacolo alla visibilità anche per il conducente del mezzo.
Operando nel caso di specie la regola probatoria di cui all'art. 2054 comma 1 c.p.c. va, pertanto, valutata la eventuale prova liberatoria in capo al conducente della vettura.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva, rileva la sua avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore”. (Cassazione penale n. 10898/2025).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che non sussistano gli estremi per affermare la colpa esclusiva del conducente del motoveicolo.
Ed infatti da un lato il conducente del mezzo, in considerazione della provata esistenza di vetture parcheggiate ai margini della strada priva di marciapiede, non aveva piena visibilità e dall'altro il pedone, del pari privo della piena visibilità, avrebbe dovuto tenere conto della detta circostanza nel mentre si accingeva ad intraprendere la strada, tenendo una condotta improntata a maggiore prudenza.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
- 4 - stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.101,00
e 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe:
a) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza n. 226/2022
Giudice di Pace di Terracina, del 30.06.2022;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato n.q. impresa CP_1
FGVS, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
c) sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228
(entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 29.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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