Ordinanza presidenziale 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Decreto decisorio 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza presidenziale 12/05/2022, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 00540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2022, proposto da
Società Bar Ristoro della Valle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. UC ZO, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Vantaggiato e UC Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mesagne, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 86 del 7.04.2022, con la quale il Comune di Mesagne ordinava alla Società ricorrente di provvedere alla chiusura immediata dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito in Mesagne, all'interno dell'Area a verde pubblico di proprietà Comunale, Villetta Europa in Via De Amicis n. 80, nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse, della determina n. 743 del 5.4.2022 e della determina n. 1043 del 09.05.2022, con cui è stata indetta la procedura per l'affidamento in locazione dell'immobile di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini processuali depositata dalla parte ricorrente in data 12 Maggio 2022 in relazione al ricorso notificato alle controparti il 9 Maggio 2022 e depositato in pari data alle ore 16,36, ai fini della trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta;
Ritenute sussistenti le ragioni di urgenza allegate dalla parte ricorrente nella predetta istanza di abbreviazione dei termini processuali;
Letto ed applicato l’art. 53 c.p.a.;.
P.Q.M.
accoglie la suindicata istanza di abbreviazione dei termini processuali presentata in relazione al ricorso introduttivo del giudizio ai fini della trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta e, per l’effetto, dispone la riduzione alla metà dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a. ai fini della trattazione della predetta istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 25 Maggio 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce il giorno 12 Maggio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO