Articolo 437 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 436Articolo 438
Versione
6 maggio 1952
Art. 437.
(Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto)


Chi esercita la patria potesta' o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell'articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta eta', o se invece riguarda uno o piu' determinati contratti, o e' limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.
La forma e le modalita' per la manifestazione del consenso nonche' per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell'articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto.
Se la dichiarazione relativa al consenso e' fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove e' iscritto il marittimo, l'ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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