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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1747/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1747/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tomas Delmonte;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mattioli;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 14.1.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle stesse condizioni che i Parte_1 Controparte_1
coniugi avevano concordato in occasione della separazione come esposte nella sentenza n.180/2024 emessa da questo Tribunale il 13.2.2024; spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'11.10.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 27.7.1997 a Urbino.
[...]
Si è costituita . Controparte_1
Nel corso della prima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 27.7.1997 a Urbino (doc. 1 del ricorrente). La coppia ha
Per_ avuto tre figli, nato nel 1997, nata nel 2003 e nato nel Per_1 Per_3
2007. Con sentenza emessa il 13.2.2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate (doc. 4 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 2 e 3 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale, incluse quelle aventi ad oggetto l'affidamento del figlio minorenne , già preso in carico dai servizi Per_3
sociali per gli opportuni interventi di sostegno e riavvicinamento al padre, fino al raggiungimento della maggiore età ormai prossima.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1747/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero;
pagina 2 di 3 INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 27.7.1997 a Urbino, trascritto nei registri dello Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Urbino al n.32, P.II, serie A, anno 1997;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, qui trascritte:
- il figlio minorenne (nato il [...]) viene affidato Persona_4
congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il minore verrà preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di Tavullia, i quali cureranno la ripresa dei rapporti tra padre e figlio, elaboreranno un calendario degli incontri padre-figlio e individueranno gli interventi di sostegno utili nell'interesse del minore;
- verserà a entro il giorno 10 di ogni mese un Parte_1 Controparte_1
assegno di euro 350,00 per il mantenimento ordinario del figlio e un Per_3
assegno di euro 50,00 come contributo di mantenimento ordinario della figlia
Per_ ;
- le spese straordinarie dei due figli verranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro
d'intesa con il Tribunale e verranno divise a metà tra i genitori;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 14 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1747/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tomas Delmonte;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mattioli;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 14.1.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle stesse condizioni che i Parte_1 Controparte_1
coniugi avevano concordato in occasione della separazione come esposte nella sentenza n.180/2024 emessa da questo Tribunale il 13.2.2024; spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato l'11.10.2024 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
il 27.7.1997 a Urbino.
[...]
Si è costituita . Controparte_1
Nel corso della prima udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 27.7.1997 a Urbino (doc. 1 del ricorrente). La coppia ha
Per_ avuto tre figli, nato nel 1997, nata nel 2003 e nato nel Per_1 Per_3
2007. Con sentenza emessa il 13.2.2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate (doc. 4 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 2 e 3 del ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico e vengono recepite dal Tribunale, incluse quelle aventi ad oggetto l'affidamento del figlio minorenne , già preso in carico dai servizi Per_3
sociali per gli opportuni interventi di sostegno e riavvicinamento al padre, fino al raggiungimento della maggiore età ormai prossima.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1747/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero;
pagina 2 di 3 INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 27.7.1997 a Urbino, trascritto nei registri dello Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Urbino al n.32, P.II, serie A, anno 1997;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, qui trascritte:
- il figlio minorenne (nato il [...]) viene affidato Persona_4
congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- il minore verrà preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di Tavullia, i quali cureranno la ripresa dei rapporti tra padre e figlio, elaboreranno un calendario degli incontri padre-figlio e individueranno gli interventi di sostegno utili nell'interesse del minore;
- verserà a entro il giorno 10 di ogni mese un Parte_1 Controparte_1
assegno di euro 350,00 per il mantenimento ordinario del figlio e un Per_3
assegno di euro 50,00 come contributo di mantenimento ordinario della figlia
Per_ ;
- le spese straordinarie dei due figli verranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro
d'intesa con il Tribunale e verranno divise a metà tra i genitori;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 14 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3