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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2652/2021, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Telamonio n. 31/A, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Tozzi e Giacomo Ceccariglia che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
contro
(C.F. ) con la mandataria ON P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Bruno
Buozzi n. 52 presso lo studio dell'avv. Alberto Solari;
e
C.F. ) con la mandataria già ON P.IVA_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , _5 P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli avv,ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1 Email_2
CONVENUTI
E (C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Sonnino n. CP_6 C.F._2
56, presso lo studio dell'avv. Iris Milano che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura n. 88/2018 R.G.EI.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto Parte_1
all'esito dell'ordinanza emessa in data 17.9.2021, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione dalla stessa formulata unitamente al ricorso in opposizione. In particolare, parte attrice ha chiesto accertarsi:
- Il difetto di idonea procura rilasciata da a ON [...]
(motivo da qualificarsi quale opposizione Controparte_2
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- Il difetto di titolarità del credito di cui alla sentenza n. 979/2008 emessa dalla Corte d'Appello di IR, nonché del credito di cui alla sentenza n. 785/2004 emessa dal Tribunale di
Grosseto e, dunque, di legittimazione attiva in capo a in ragione della ON
mancata prova della cessione dei singoli crediti intimati e della pubblicazione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 UB (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- Il difetto di idonea procura rilasciata da a ON _5
(motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- Il difetto di titolarità del credito e, dunque, di legittimazione attiva in capo al creditore intervenuto in ragione della mancata prova della cessione del singolo ON
credito intimato e della pubblicazione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 UB
(motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- l'inidoneità, ad esclusione del capo di condanna alle spese di lite, della sentenza n. 1088/2019 emessa dalla Corte d'Appello di IR intimata da con la ON mandataria, a valere come titolo esecutivo (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ciò detto, parte attrice ha chiesto “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - In via preliminare, disporre la
sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.; - Nel merito: - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte
convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare
la nullità, l'annullamento, l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva
n. 32/2017, con ogni conseguenziale pronuncia;
dichiarare comunque l'improcedibilità e/o estinzione della
procedura esecutiva impugnata disponendo la restituzione e/o l'assegnazione delle somme ricavate a seguito
dello svolgimento degli atti esecutivi illegittimi nei confronti del soggetto che le ha materialmente apprese e
presso di cui si trovano;
condannare la parte procedente, ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte
esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da
eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, sia
collegati all'eventuale vendita del bene a prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque
in quella ritenuta di giustizia. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore, antistatario”.
Si sono costituite on la mandataria ON Controparte_2
on la mandataria (già
[...] ON Controparte_4
) chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in _5
diritto.
All'udienza del 17.5.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice ha lamentato, altresì, l'insussistenza di prova in ordine alla circostanza che EO NC S.r.l., al momento della cessione, avesse i requisiti richiesti dalla legge per qualificarsi come intermediario finanziario.
Con ordinanza emessa in data 14.2.2023 all'esito della comparizione delle parti, rigettate le istanze istruttorie formulata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In data 19.2.2024 si costituiva ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di CP_6 ON
con la mandataria riportandosi alle conclusioni da Controparte_2
quest'ultima formulate. All'udienza del 20.2.2024, all'esito di un rinvio disposto ex officio, la causa è stata differita per valutare il possibile esito transattivo del giudizio.
All'udienza del 26.11.2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente deve rilevarsi che, anche senza formale acquisizione del fascicolo dell'esecuzione,
i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che solo con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha lamentato l'assenza di prova circa l'inclusione di EO NC s.r.l., dante causa di
[...]
, nel registro degli intermediari finanziari. CP_1
Ebbene, tale motivo di opposizione deve ritenersi inammissibile giacché formulato esclusivamente nel presente giudizio di merito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile,
in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche,
di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 25170 del 11/10/2018).
Ne consegue l'inammissibilità del nuovo motivo.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato. Quanto ai motivi di opposizione relativi al difetto di idonea procura rilasciata rispettivamente da a da ON Controparte_2 CP_3
a deve rilevarsi che l'art. 1436 c.c., nel prescrivere che l'oggetto del
[...] _5
contratto sia determinato o determinabile, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma che lo stesso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto.
Nel caso di specie, le procure di cui si discute, si riferiscono entrambe all'attività di amministrazione,
gestione, incasso e recupero dei crediti.
Giova, invero, evidenziare che con procura del 17.11.2015 (rep. n. 18525 racc. 9836) ha CP_1
conferito mandato a quale nuova procuratrice munita di rappresentanza. In particolare, si CP_2
legge che “CONFERISCE procura a […] affinché essa Controparte_2 [...]
– ai fini della gestione del recupero dei crediti e delle garanzie di cui alla premessa che precede – in Pt_2
nome e per conto di […] possa ed abbia a compiere tutto quanto necessario od opportuno al fine di CP_1
escutere, liquidare o altrimenti disporre e, più in generale, gestire i predetti crediti”.
Inoltre, si fa espresso richiamo all'operazione di cessione in blocco di crediti ove viene indicato “
[...]
ha stipulato una serie di contratti di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) con vari Istituti CP_1
bancari e finanziari, in base ai quali ha acquistato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario,
portafogli di crediti pecuniari individuabili in vari blocchi (i “Crediti”) classificati in sofferenza secondo le
Istruzioni di Vigilanza, come meglio identificati nel Contratto di Cessione, oggetto di un'operazione di
cartolarizzazione realizzata dalla stessa nel 2007”.
Inoltre, con procura registrata in data 25.11.2021 ha conferito mandato a ON
già ) per compiere “ogni attività adempimento Controparte_4 _5
o formalità ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero
dei crediti dei quali la società è o sarà titolare” e vi è l'espresso richiamo ad un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della lg. 130 del 1999 in forza del quale la mandante è divenuta titolare di vari crediti.
Non emerge, dunque, alcuna indeterminatezza delle procure conferite alle rispettive mandatarie con la conseguenza che alcun vizio è ravvisabile nel caso di specie. Ciò detto, parte opponente ha, altresì, dedotto la carenza di titolarità del credito intimato dal creditore procedente e intervenuto e dal creditore intervenuto ON CP_3
e, per l'effetto, il difetto di legittimazione attiva dei convenuti opposti ad agire in executivis.
[...]
Entrambi i convenuti opposti hanno dedotto di aver agito in executivis quali successori ex art. 111
c.p.c. degli originari creditori in forza di operazioni di cessioni in blocco dei relativi crediti.
Al riguardo, giova evidenziare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non priva della titolarità del rapporto.
Inoltre, occorre evidenziare che nel caso in esame l'opponente con ricorso in opposizione ha contestato la titolarità del credito in capo ai creditori opposti in ragione della mancata prova dell'inclusione dei crediti intimati nella presente esecuzione nelle operazioni di cessione, non contestando, tuttavia, la cessione di un blocco di crediti.
Deve rilevarsi che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr.
Cass. n. 17944/2023). Ciò detto quanto alla posizione di deve rilevarsi che quest'ultima ha avviato ON
l'esecuzione n. 88/2018 R.G.EI. in forza della sentenza n. 979/2008 emessa dalla Corte d'Appello di
IR, con la quale l'odierna opponente, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di disposizione tra la e il di lei padre, è stata Pt_1
condannata alla refusione delle spese di lite in favore di costituita quale mandataria CP_7
dell'odierno creditore opposto.
In particolare, già nella predetta sentenza è stata rilevata la titolarità del credito dell'originaria cedente CR IR in capo a per la quale si è costituita nel giudizio di appello tramite CP_1
quale procuratrice. CP_7
Si legge, invero, “si costituiva nella qualità di procuratrice speciale di alla CP_7 ON
quale il credito oggetto di giudizio è stato ceduto dalla con contratto del 2 aprile Controparte_8
2007, a questa ultimo ceduto dalla EO NC s.r.l. veicolo di cartolarizzazione gestito dalla Banca Cassa
di Risparmio di IR s.p.a. con contratto del 2.4.2007 […]” e si fa espresso riferimento al credito vantato dall'allora cedente nei confronti della GE S.p.A. in favore del quale il padre dell'odierna opponente aveva rilasciato fideiussione (credito per il quale Cassa di Risparmio di IR aveva avviato il giudizio revocatorio anche nei confronti dell'odierna opponente).
Ebbene, ha agito in giudizio non quale soggetto titolare del rapporto sostanziale dedotto CP_7
in causa, bensì unicamente nella propria qualità di procuratore speciale di nei cui ON
confronti devono ritenersi essersi prodotti gli effetti sostanziali del capo condannatorio della sentenza.
Inoltre, deve rilevarsi che anche avuto riguardo al credito di cui all'atto di intervento costituito dalla sentenza n. 785/2004 del Tribunale di Grosseto di cui originariamente era titolare Cassa di Risparmio
di IR SP, che dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.1999 (doc. 3 comparsa di costituzione) è emerso che in data 15.11.1999 Cassa di Risparmio di IR ha concluso con EO
NC S.r.l. un contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 n. 385,
in forza del quale EO ha acquistato pro soluto da CRF tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quanto altro derivanti da contratti di mutuo fondiario,
prestiti, anticipazioni bancarie, fidi bancari e altre forme di finanziamento nelle varie forme tecniche verso i clienti che risultavano segnalati “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi alla data del
30.06.1999 appartenenti ad almeno uno dei seguenti gruppi “a) i clienti segnalati a sofferenza alla Centrale Rischi dalla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. successivamente al 1° gennaio 1990 (incluso) verso
i quali la Cassa di Risparmio di IR S.p.A. vantava al 30 giugno 1999 crediti derivanti da almeno un
finanziamento assistito da un'ipoteca volontaria, ove alla data di erogazione, il relativo ammontare
(unitamente all'ammontare residuo in linea capitale di finanziamenti garantiti da ipoteche sui medesimi
immobili) non eccedeva l'80% del valore degli immobili sui quali veniva iscritta la relativa ipoteca o del costo
delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare;
b) i clienti
che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: (i) siano stati segnalati a sofferenza alla
Centrale dei Rischi dalla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. successivamente al 1° gennaio 1994 (incluso);
(ii) la cui posizione debitoria al 30 giugno 99 era superiore a L. 10 milioni ed inferiore a L. 5 miliardi”.
Inoltre, viene espressamente indicato che unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati oggetto di cessione tutti gli altri diritti derivanti alla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. dai crediti pecuniari oggetto del contratto di cessione ivi incluse le “relative garanzie, reali e personali, privilegi,
accessori nonché ogni ulteriore diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti ai
crediti suddetti”. In particolare, i crediti intimati nel presente giudizio risultano connessi al credito vantato inizialmente da Cassa di Risparmio di IR nei confronti della GE S.p.A. poiché
maturati nell'ambito di giudizi introdotti proprio al fine di tutelare il predetto credito.
Ebbene, nel presente giudizio non è stata precipuamente contestata la circostanza che Cassa di
Risparmio di IR avesse revocato gli affidamenti con comunicazione del mese di Marzo del 1994
alla società debitrice principale GE S.p.A. e ai suoi garanti, tra i quali, appunto il sig. PE
e che il predetto credito presentasse le caratteristiche descritte nell'avviso al sub b) lett. i) e
[...]
ii).
Successivamente, con ulteriore contratto concluso in data 02.04.2007 (doc. 4), di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Foglio Inserzioni n. 41 del 07.04.2007 (doc. 5),
EO NC RL ha a sua volta ceduto pro soluto in favore di (ora Controparte_9
“NPL”) un portafoglio di crediti “in blocco”, tra i quali erano ricompresi i crediti “e) originariamente
ceduti a EO NC RL dalla Cassa di Risparmio di IR SP (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) in data 15 novembre 1999 come da Avviso di Pubblicazione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1999 n. 300”; f) siano attualmente nel portafoglio di EO
NC S.r.l., g) siano stati classificati a sofferenza ai sensi delle istruzioni di vigilanza di Banca d'LI per
il periodo intercorrente dal 15 novembre 1999 al 31 marzo 2007; h) siano vantati nei confronti di obbligati
principali dei quali EO NC s.r.l. sia creditrice ai sensi dei punti che precedono”. Ebbene, come già motivato il credito risultava in precedenza nella titolarità di EO NC s.r.l.
Inoltre, risulta prodotto unitamente al contratto di cessione, l'elenco delle posizioni cedute tra le quale risulta quella di GE S.p.A.
Con ulteriore contratto concluso in data 02.04.2007 (doc. 6), di cui è stato dato avviso in Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 21.4.2007 (doc. 7), NPL ha a sua volta ceduto a un portafoglio di ON
crediti in blocco costituito dai “Crediti che, per il periodo intercorrente tra il 15 novembre 1999 e il 31
marzo 2007 risultavano “in sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento stipulati sotto varie forme
tecniche, che risultavano dovuti per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quanto
altro dovuto a NPL alla data del 2 aprile 2007 e che: a) siano stati originariamente ceduti a EO CP_1
dalla Cassa di Risparmio di IR SP (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni
e quant'altro) in data 15 dicembre 1999, come da Avviso di Pubblicazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 dicembre 1999 n. 3000; e b) siano stati successivamente ceduti a NPL da EO NC RL (per capitale,
interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) in data 2 aprile 2007, come da Avviso
di pubblicazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2007 n. 41; […]”e c) alla data del 2 aprile 2007
fossero vantati nei confronti di obbligati principali dei quai NPL era creditrice, il cui nome o ragione sociale
risulti essere compreso in ordine alfabetico tra “IMMOBILIARE CA” e “ZUCCHINI”[…]” .
Inoltre, risulta prodotto unitamente al contratto di cessione, l'elenco delle posizioni cedute a
[...]
tra le quale risulta quella di GE S.p.A. CP_1
In forza dei predetti elementi, trattandosi di credito connesso alla posizione di GE,
originariamente ceduto a EO NC RL dalla Cassa di Risparmio di IR SP e successivamente da EO NC RL a NPL, risulta fornita la prova dell'avvenuta cessione a
[...]
CP_1
Infine, deve rilevarsi che la sentenza n. 204/2023 emessa dalla Corte d'Appello di IR e pubblicata in data 30.1.2023, nell'ambito di un giudizio avviato proprio dall'odierna opponente che ha avuto ad oggetto il “credito vantato dalla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. nei confronti di PE
, quale fideiussore e debitore solidale con la GE S.p.A.”, è stata emessa proprio nei confronti di
[...]
ON
Ebbene, alla luce della validità della procura rilasciata alla mandataria e degli elementi acquisiti nel presente giudizio deve concludersi che risulta titolare dei crediti intimati CP_1
nell'esecuzione forzata in oggetto. Deve, infine, rilevarsi che non risulta contestata la successiva cessione del credito da a CP_1
e, ciò nonostante, non sia stata fornita prova della notifica della predetta cessione al CP_6
debitore.
Giova precisare al riguardo che l'art 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più
cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta
(cfr. Cass. n. 11436/2021).
Quanto ai motivi formulati nei confronti di l'opposizione risulta fondata. ON
Il creditore opposto, invero, in applicazione dei principi sopra esposti non ha fornito la prova della titolarità del credito intimato.
Invero, giova evidenziare che con contratto stipulato in data 30 maggio 2017, di cui è stata data comunicazione con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna Parte
Seconda n. 72 del 20 giugno 2017, ha ceduto a un Parte_3 ON0
portafoglio di crediti secondo i seguenti criteri “(i) i crediti che alla data del 30 settembre 2016 risultavano
in sofferenza e alla Data di Conclusione del contratto di cessione continuavano ad essere in sofferenza nella
accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'LI (cfr. in particolare Circolare n.
272 del 30 luglio 2008 " Matrice dei conti" e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi
Istruzioni per gli intermediari creditizi", entrambe come successivamente modificate); (ii) i crediti la cui
complessiva esposizione debitoria al 30 settembre 2016 non era superiore a Euro 52.214.871,79 con riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; (iii) i crediti in relazione ai quali la Banca abbia
inviato ai clienti debitori un'ultimativa intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo
contratto di finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; (iv) i crediti per i quali le azioni di recupero, anche stragiudiziali,
sono gestite dal ovvero delegate ad (v) i crediti assistiti da ipoteca ON1 Parte_4
volontaria su immobili situati in LI, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da ipoteca volontaria; (vi)
i crediti denominati in Euro”. Viene, tuttavia, indicata una serie di crediti esclusi dall'operazione di cessione individuata mediante i seguenti criteri: “(a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o mutui agevolati di qualunque tipologia
usufruenti di contributi in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni
internazionali. L'esclusione di cui al presente punto (a) operera' in relazione ai finanziamenti e/o mutui per i
quali l'agevolazione risulti effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata al 31 dicembre
2015; (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o mutui concessi con fondi, anche parzialmente, di terzi diversi
dalle banche appartenenti al Gruppo (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi ON2
da un sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia capofila e la cui convenzione interbancaria sia ancora
in vigore; (d) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a personale dipendente (in servizio ovvero in
quiescenza) del (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite in ON3
tutto o in parte da consorzi fidi e/o di garanzia comunque denominati; (f) i crediti nascenti da finanziamenti
originariamente concessi da filiali estere del Gruppo (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o ON2
mutui concessi a banche e/o altre istituzioni finanziarie; (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di
finanziamento di tipo agrario ex art. 43 d.lgs. 385/1993 e/o di tipo artigiano comunque denominate; (i) i crediti
relativi a mutui concessi con emissione di cartelle fondiarie; (j) i crediti relativi a mutui rinegoziati ai sensi del
D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; (k) i crediti relativi a mutui che alla Data di
Conclusione del contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa' AmTrust International Ltd; (l) i
crediti rivenienti da escussione di garanzie personali prestate dalla Banca”.
Ciò detto, ad eccezione degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale non ha allegato CP_3
ulteriori elementi dai quali desumere che i crediti di cui all'atto di intervento sia stati in concreto oggetto della cessione. L'opposta, invero, si è limitatoaad allegare che tra i crediti oggetto delle predette cessioni fosse compreso quello originariamente vantato dalla banca cedente Intesa San
Paolo S.p.A. nei confronti di identificato con NDG 6160_0029840937000_178900 Parte_1
senza, tuttavia, fornire alcun supporto probatorio.
Ebbene, alla luce del contenuto dell'avviso pubblicato e delle plurime categorie di crediti esclusi dall'operazione stessa, in assenza di ulteriori elementi a supporto, non emerge con certezza che il credito intimato sia stato oggetto di cessione da parte di in favore di Parte_3 [...]
Restano, dunque, assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. ON0
Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. come formulata dalle parti va rigettata non essendo stata fornita la prova della sussistenza dei relativi presupposti. Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito intimato dalle parti convenute,
considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e della fase decisionale, nonché dell'effettiva attività svolta dalle parti e dall'intervenuta ex art. 111 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile e infondati i motivi di opposizione formulati nei confronti di
[...]
per quanto di ragione;
CP_1
2. accoglie l'opposizione limitatamente ai motivi formulati nei confronti di ON
3. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
con la mandataria che liquida
[...] Controparte_2
in complessivi € 3.800,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e di € 1.400,00 in favore di;
CP_6
4. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di ON Pt_1
che liquida in complessivi € 9.100,00 per compenso professionale oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché € 545,00 a titolo di esborsi.
Grosseto, lì 20/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2652/2021, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Parte_1 C.F._1
Telamonio n. 31/A, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Tozzi e Giacomo Ceccariglia che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
contro
(C.F. ) con la mandataria ON P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconetti giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Bruno
Buozzi n. 52 presso lo studio dell'avv. Alberto Solari;
e
C.F. ) con la mandataria già ON P.IVA_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , _5 P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli avv,ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1 Email_2
CONVENUTI
E (C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Sonnino n. CP_6 C.F._2
56, presso lo studio dell'avv. Iris Milano che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura n. 88/2018 R.G.EI.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto Parte_1
all'esito dell'ordinanza emessa in data 17.9.2021, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione dalla stessa formulata unitamente al ricorso in opposizione. In particolare, parte attrice ha chiesto accertarsi:
- Il difetto di idonea procura rilasciata da a ON [...]
(motivo da qualificarsi quale opposizione Controparte_2
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- Il difetto di titolarità del credito di cui alla sentenza n. 979/2008 emessa dalla Corte d'Appello di IR, nonché del credito di cui alla sentenza n. 785/2004 emessa dal Tribunale di
Grosseto e, dunque, di legittimazione attiva in capo a in ragione della ON
mancata prova della cessione dei singoli crediti intimati e della pubblicazione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 UB (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- Il difetto di idonea procura rilasciata da a ON _5
(motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- Il difetto di titolarità del credito e, dunque, di legittimazione attiva in capo al creditore intervenuto in ragione della mancata prova della cessione del singolo ON
credito intimato e della pubblicazione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 UB
(motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
- l'inidoneità, ad esclusione del capo di condanna alle spese di lite, della sentenza n. 1088/2019 emessa dalla Corte d'Appello di IR intimata da con la ON mandataria, a valere come titolo esecutivo (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Ciò detto, parte attrice ha chiesto “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, - In via preliminare, disporre la
sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.; - Nel merito: - dichiarare l'inesistenza del diritto della parte
convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare
la nullità, l'annullamento, l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti in relazione alla procedura esecutiva
n. 32/2017, con ogni conseguenziale pronuncia;
dichiarare comunque l'improcedibilità e/o estinzione della
procedura esecutiva impugnata disponendo la restituzione e/o l'assegnazione delle somme ricavate a seguito
dello svolgimento degli atti esecutivi illegittimi nei confronti del soggetto che le ha materialmente apprese e
presso di cui si trovano;
condannare la parte procedente, ex art. 96 o ex art. 2043 c.c., a risarcire alla parte
esecutata tutti i danni subiti e subendi per effetto degli atti illegittimi di esecuzione eseguiti ed ancora da
eseguire, nessuno escluso, sia collegati all'inizio ed alla pendenza della procedura esecutiva illegittima, sia
collegati all'eventuale vendita del bene a prezzo svilito, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque
in quella ritenuta di giustizia. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore, antistatario”.
Si sono costituite on la mandataria ON Controparte_2
on la mandataria (già
[...] ON Controparte_4
) chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in _5
diritto.
All'udienza del 17.5.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice ha lamentato, altresì, l'insussistenza di prova in ordine alla circostanza che EO NC S.r.l., al momento della cessione, avesse i requisiti richiesti dalla legge per qualificarsi come intermediario finanziario.
Con ordinanza emessa in data 14.2.2023 all'esito della comparizione delle parti, rigettate le istanze istruttorie formulata da parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In data 19.2.2024 si costituiva ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di CP_6 ON
con la mandataria riportandosi alle conclusioni da Controparte_2
quest'ultima formulate. All'udienza del 20.2.2024, all'esito di un rinvio disposto ex officio, la causa è stata differita per valutare il possibile esito transattivo del giudizio.
All'udienza del 26.11.2024 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente deve rilevarsi che, anche senza formale acquisizione del fascicolo dell'esecuzione,
i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che solo con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha lamentato l'assenza di prova circa l'inclusione di EO NC s.r.l., dante causa di
[...]
, nel registro degli intermediari finanziari. CP_1
Ebbene, tale motivo di opposizione deve ritenersi inammissibile giacché formulato esclusivamente nel presente giudizio di merito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile,
in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche,
di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 25170 del 11/10/2018).
Ne consegue l'inammissibilità del nuovo motivo.
Ciò detto, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato. Quanto ai motivi di opposizione relativi al difetto di idonea procura rilasciata rispettivamente da a da ON Controparte_2 CP_3
a deve rilevarsi che l'art. 1436 c.c., nel prescrivere che l'oggetto del
[...] _5
contratto sia determinato o determinabile, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma che lo stesso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto.
Nel caso di specie, le procure di cui si discute, si riferiscono entrambe all'attività di amministrazione,
gestione, incasso e recupero dei crediti.
Giova, invero, evidenziare che con procura del 17.11.2015 (rep. n. 18525 racc. 9836) ha CP_1
conferito mandato a quale nuova procuratrice munita di rappresentanza. In particolare, si CP_2
legge che “CONFERISCE procura a […] affinché essa Controparte_2 [...]
– ai fini della gestione del recupero dei crediti e delle garanzie di cui alla premessa che precede – in Pt_2
nome e per conto di […] possa ed abbia a compiere tutto quanto necessario od opportuno al fine di CP_1
escutere, liquidare o altrimenti disporre e, più in generale, gestire i predetti crediti”.
Inoltre, si fa espresso richiamo all'operazione di cessione in blocco di crediti ove viene indicato “
[...]
ha stipulato una serie di contratti di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) con vari Istituti CP_1
bancari e finanziari, in base ai quali ha acquistato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario,
portafogli di crediti pecuniari individuabili in vari blocchi (i “Crediti”) classificati in sofferenza secondo le
Istruzioni di Vigilanza, come meglio identificati nel Contratto di Cessione, oggetto di un'operazione di
cartolarizzazione realizzata dalla stessa nel 2007”.
Inoltre, con procura registrata in data 25.11.2021 ha conferito mandato a ON
già ) per compiere “ogni attività adempimento Controparte_4 _5
o formalità ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero
dei crediti dei quali la società è o sarà titolare” e vi è l'espresso richiamo ad un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della lg. 130 del 1999 in forza del quale la mandante è divenuta titolare di vari crediti.
Non emerge, dunque, alcuna indeterminatezza delle procure conferite alle rispettive mandatarie con la conseguenza che alcun vizio è ravvisabile nel caso di specie. Ciò detto, parte opponente ha, altresì, dedotto la carenza di titolarità del credito intimato dal creditore procedente e intervenuto e dal creditore intervenuto ON CP_3
e, per l'effetto, il difetto di legittimazione attiva dei convenuti opposti ad agire in executivis.
[...]
Entrambi i convenuti opposti hanno dedotto di aver agito in executivis quali successori ex art. 111
c.p.c. degli originari creditori in forza di operazioni di cessioni in blocco dei relativi crediti.
Al riguardo, giova evidenziare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non priva della titolarità del rapporto.
Inoltre, occorre evidenziare che nel caso in esame l'opponente con ricorso in opposizione ha contestato la titolarità del credito in capo ai creditori opposti in ragione della mancata prova dell'inclusione dei crediti intimati nella presente esecuzione nelle operazioni di cessione, non contestando, tuttavia, la cessione di un blocco di crediti.
Deve rilevarsi che quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr.
Cass. n. 17944/2023). Ciò detto quanto alla posizione di deve rilevarsi che quest'ultima ha avviato ON
l'esecuzione n. 88/2018 R.G.EI. in forza della sentenza n. 979/2008 emessa dalla Corte d'Appello di
IR, con la quale l'odierna opponente, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di disposizione tra la e il di lei padre, è stata Pt_1
condannata alla refusione delle spese di lite in favore di costituita quale mandataria CP_7
dell'odierno creditore opposto.
In particolare, già nella predetta sentenza è stata rilevata la titolarità del credito dell'originaria cedente CR IR in capo a per la quale si è costituita nel giudizio di appello tramite CP_1
quale procuratrice. CP_7
Si legge, invero, “si costituiva nella qualità di procuratrice speciale di alla CP_7 ON
quale il credito oggetto di giudizio è stato ceduto dalla con contratto del 2 aprile Controparte_8
2007, a questa ultimo ceduto dalla EO NC s.r.l. veicolo di cartolarizzazione gestito dalla Banca Cassa
di Risparmio di IR s.p.a. con contratto del 2.4.2007 […]” e si fa espresso riferimento al credito vantato dall'allora cedente nei confronti della GE S.p.A. in favore del quale il padre dell'odierna opponente aveva rilasciato fideiussione (credito per il quale Cassa di Risparmio di IR aveva avviato il giudizio revocatorio anche nei confronti dell'odierna opponente).
Ebbene, ha agito in giudizio non quale soggetto titolare del rapporto sostanziale dedotto CP_7
in causa, bensì unicamente nella propria qualità di procuratore speciale di nei cui ON
confronti devono ritenersi essersi prodotti gli effetti sostanziali del capo condannatorio della sentenza.
Inoltre, deve rilevarsi che anche avuto riguardo al credito di cui all'atto di intervento costituito dalla sentenza n. 785/2004 del Tribunale di Grosseto di cui originariamente era titolare Cassa di Risparmio
di IR SP, che dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.1999 (doc. 3 comparsa di costituzione) è emerso che in data 15.11.1999 Cassa di Risparmio di IR ha concluso con EO
NC S.r.l. un contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 n. 385,
in forza del quale EO ha acquistato pro soluto da CRF tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quanto altro derivanti da contratti di mutuo fondiario,
prestiti, anticipazioni bancarie, fidi bancari e altre forme di finanziamento nelle varie forme tecniche verso i clienti che risultavano segnalati “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi alla data del
30.06.1999 appartenenti ad almeno uno dei seguenti gruppi “a) i clienti segnalati a sofferenza alla Centrale Rischi dalla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. successivamente al 1° gennaio 1990 (incluso) verso
i quali la Cassa di Risparmio di IR S.p.A. vantava al 30 giugno 1999 crediti derivanti da almeno un
finanziamento assistito da un'ipoteca volontaria, ove alla data di erogazione, il relativo ammontare
(unitamente all'ammontare residuo in linea capitale di finanziamenti garantiti da ipoteche sui medesimi
immobili) non eccedeva l'80% del valore degli immobili sui quali veniva iscritta la relativa ipoteca o del costo
delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare;
b) i clienti
che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: (i) siano stati segnalati a sofferenza alla
Centrale dei Rischi dalla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. successivamente al 1° gennaio 1994 (incluso);
(ii) la cui posizione debitoria al 30 giugno 99 era superiore a L. 10 milioni ed inferiore a L. 5 miliardi”.
Inoltre, viene espressamente indicato che unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati oggetto di cessione tutti gli altri diritti derivanti alla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. dai crediti pecuniari oggetto del contratto di cessione ivi incluse le “relative garanzie, reali e personali, privilegi,
accessori nonché ogni ulteriore diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti ai
crediti suddetti”. In particolare, i crediti intimati nel presente giudizio risultano connessi al credito vantato inizialmente da Cassa di Risparmio di IR nei confronti della GE S.p.A. poiché
maturati nell'ambito di giudizi introdotti proprio al fine di tutelare il predetto credito.
Ebbene, nel presente giudizio non è stata precipuamente contestata la circostanza che Cassa di
Risparmio di IR avesse revocato gli affidamenti con comunicazione del mese di Marzo del 1994
alla società debitrice principale GE S.p.A. e ai suoi garanti, tra i quali, appunto il sig. PE
e che il predetto credito presentasse le caratteristiche descritte nell'avviso al sub b) lett. i) e
[...]
ii).
Successivamente, con ulteriore contratto concluso in data 02.04.2007 (doc. 4), di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Foglio Inserzioni n. 41 del 07.04.2007 (doc. 5),
EO NC RL ha a sua volta ceduto pro soluto in favore di (ora Controparte_9
“NPL”) un portafoglio di crediti “in blocco”, tra i quali erano ricompresi i crediti “e) originariamente
ceduti a EO NC RL dalla Cassa di Risparmio di IR SP (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) in data 15 novembre 1999 come da Avviso di Pubblicazione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1999 n. 300”; f) siano attualmente nel portafoglio di EO
NC S.r.l., g) siano stati classificati a sofferenza ai sensi delle istruzioni di vigilanza di Banca d'LI per
il periodo intercorrente dal 15 novembre 1999 al 31 marzo 2007; h) siano vantati nei confronti di obbligati
principali dei quali EO NC s.r.l. sia creditrice ai sensi dei punti che precedono”. Ebbene, come già motivato il credito risultava in precedenza nella titolarità di EO NC s.r.l.
Inoltre, risulta prodotto unitamente al contratto di cessione, l'elenco delle posizioni cedute tra le quale risulta quella di GE S.p.A.
Con ulteriore contratto concluso in data 02.04.2007 (doc. 6), di cui è stato dato avviso in Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 21.4.2007 (doc. 7), NPL ha a sua volta ceduto a un portafoglio di ON
crediti in blocco costituito dai “Crediti che, per il periodo intercorrente tra il 15 novembre 1999 e il 31
marzo 2007 risultavano “in sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento stipulati sotto varie forme
tecniche, che risultavano dovuti per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quanto
altro dovuto a NPL alla data del 2 aprile 2007 e che: a) siano stati originariamente ceduti a EO CP_1
dalla Cassa di Risparmio di IR SP (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni
e quant'altro) in data 15 dicembre 1999, come da Avviso di Pubblicazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 dicembre 1999 n. 3000; e b) siano stati successivamente ceduti a NPL da EO NC RL (per capitale,
interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) in data 2 aprile 2007, come da Avviso
di pubblicazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2007 n. 41; […]”e c) alla data del 2 aprile 2007
fossero vantati nei confronti di obbligati principali dei quai NPL era creditrice, il cui nome o ragione sociale
risulti essere compreso in ordine alfabetico tra “IMMOBILIARE CA” e “ZUCCHINI”[…]” .
Inoltre, risulta prodotto unitamente al contratto di cessione, l'elenco delle posizioni cedute a
[...]
tra le quale risulta quella di GE S.p.A. CP_1
In forza dei predetti elementi, trattandosi di credito connesso alla posizione di GE,
originariamente ceduto a EO NC RL dalla Cassa di Risparmio di IR SP e successivamente da EO NC RL a NPL, risulta fornita la prova dell'avvenuta cessione a
[...]
CP_1
Infine, deve rilevarsi che la sentenza n. 204/2023 emessa dalla Corte d'Appello di IR e pubblicata in data 30.1.2023, nell'ambito di un giudizio avviato proprio dall'odierna opponente che ha avuto ad oggetto il “credito vantato dalla Cassa di Risparmio di IR S.p.A. nei confronti di PE
, quale fideiussore e debitore solidale con la GE S.p.A.”, è stata emessa proprio nei confronti di
[...]
ON
Ebbene, alla luce della validità della procura rilasciata alla mandataria e degli elementi acquisiti nel presente giudizio deve concludersi che risulta titolare dei crediti intimati CP_1
nell'esecuzione forzata in oggetto. Deve, infine, rilevarsi che non risulta contestata la successiva cessione del credito da a CP_1
e, ciò nonostante, non sia stata fornita prova della notifica della predetta cessione al CP_6
debitore.
Giova precisare al riguardo che l'art 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più
cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta
(cfr. Cass. n. 11436/2021).
Quanto ai motivi formulati nei confronti di l'opposizione risulta fondata. ON
Il creditore opposto, invero, in applicazione dei principi sopra esposti non ha fornito la prova della titolarità del credito intimato.
Invero, giova evidenziare che con contratto stipulato in data 30 maggio 2017, di cui è stata data comunicazione con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna Parte
Seconda n. 72 del 20 giugno 2017, ha ceduto a un Parte_3 ON0
portafoglio di crediti secondo i seguenti criteri “(i) i crediti che alla data del 30 settembre 2016 risultavano
in sofferenza e alla Data di Conclusione del contratto di cessione continuavano ad essere in sofferenza nella
accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'LI (cfr. in particolare Circolare n.
272 del 30 luglio 2008 " Matrice dei conti" e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi
Istruzioni per gli intermediari creditizi", entrambe come successivamente modificate); (ii) i crediti la cui
complessiva esposizione debitoria al 30 settembre 2016 non era superiore a Euro 52.214.871,79 con riferimento
all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore; (iii) i crediti in relazione ai quali la Banca abbia
inviato ai clienti debitori un'ultimativa intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo
contratto di finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera
raccomandata recante data 20 maggio 2017; (iv) i crediti per i quali le azioni di recupero, anche stragiudiziali,
sono gestite dal ovvero delegate ad (v) i crediti assistiti da ipoteca ON1 Parte_4
volontaria su immobili situati in LI, con esclusivo riferimento ai crediti assistiti da ipoteca volontaria; (vi)
i crediti denominati in Euro”. Viene, tuttavia, indicata una serie di crediti esclusi dall'operazione di cessione individuata mediante i seguenti criteri: “(a) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o mutui agevolati di qualunque tipologia
usufruenti di contributi in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni
internazionali. L'esclusione di cui al presente punto (a) operera' in relazione ai finanziamenti e/o mutui per i
quali l'agevolazione risulti effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata al 31 dicembre
2015; (b) i crediti conseguenti a finanziamenti e/o mutui concessi con fondi, anche parzialmente, di terzi diversi
dalle banche appartenenti al Gruppo (c) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi ON2
da un sindacato di istituti di credito in cui la Banca sia capofila e la cui convenzione interbancaria sia ancora
in vigore; (d) i crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a personale dipendente (in servizio ovvero in
quiescenza) del (e) i crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite in ON3
tutto o in parte da consorzi fidi e/o di garanzia comunque denominati; (f) i crediti nascenti da finanziamenti
originariamente concessi da filiali estere del Gruppo (g) i crediti relativi a finanziamenti e/o ON2
mutui concessi a banche e/o altre istituzioni finanziarie; (h) i crediti relativi a mutui e/o operazioni di
finanziamento di tipo agrario ex art. 43 d.lgs. 385/1993 e/o di tipo artigiano comunque denominate; (i) i crediti
relativi a mutui concessi con emissione di cartelle fondiarie; (j) i crediti relativi a mutui rinegoziati ai sensi del
D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n. 126/2008; (k) i crediti relativi a mutui che alla Data di
Conclusione del contratto di cessione risultano ora garantiti dalla societa' AmTrust International Ltd; (l) i
crediti rivenienti da escussione di garanzie personali prestate dalla Banca”.
Ciò detto, ad eccezione degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale non ha allegato CP_3
ulteriori elementi dai quali desumere che i crediti di cui all'atto di intervento sia stati in concreto oggetto della cessione. L'opposta, invero, si è limitatoaad allegare che tra i crediti oggetto delle predette cessioni fosse compreso quello originariamente vantato dalla banca cedente Intesa San
Paolo S.p.A. nei confronti di identificato con NDG 6160_0029840937000_178900 Parte_1
senza, tuttavia, fornire alcun supporto probatorio.
Ebbene, alla luce del contenuto dell'avviso pubblicato e delle plurime categorie di crediti esclusi dall'operazione stessa, in assenza di ulteriori elementi a supporto, non emerge con certezza che il credito intimato sia stato oggetto di cessione da parte di in favore di Parte_3 [...]
Restano, dunque, assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. ON0
Ne consegue il parziale accoglimento dell'opposizione.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. come formulata dalle parti va rigettata non essendo stata fornita la prova della sussistenza dei relativi presupposti. Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito intimato dalle parti convenute,
considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e della fase decisionale, nonché dell'effettiva attività svolta dalle parti e dall'intervenuta ex art. 111 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile e infondati i motivi di opposizione formulati nei confronti di
[...]
per quanto di ragione;
CP_1
2. accoglie l'opposizione limitatamente ai motivi formulati nei confronti di ON
3. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
con la mandataria che liquida
[...] Controparte_2
in complessivi € 3.800,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e di € 1.400,00 in favore di;
CP_6
4. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di ON Pt_1
che liquida in complessivi € 9.100,00 per compenso professionale oltre al rimborso
[...]
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché € 545,00 a titolo di esborsi.
Grosseto, lì 20/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò