Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026REG.PROV.COLL.
N. 00673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2025, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
GL MA, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, (Sezione quinta) n. 1139/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. LU RA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il T.A.R., con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto da GL MA proposto per l'ottemperanza al decreto 9 dicembre 2019, n. 6136, emesso dalla Corte di Appello di Catania nel procedimento n. 489/2019 R.G.V.G., dichiarando l’obbligo “ di conformarsi al medesimo decreto, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione della presente sentenza ”.
2. Il Giudice di primo grado ha affermato che non vi era prova in atti del pagamento in favore della ricorrente, ma solo dell’autorizzazione del pagamento n. 434 del 25 gennaio 2023.
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello deducendo che il decreto in esame era stato ottemperato prima della sua notifica e ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., il risarcimento dei danni cagionati dal creditore procedente per avere agito senza la normale prudenza.
4. GL MA, regolarmente evocata in giudizio, non ha svolto difese.
5. Questo Consiglio, con ordinanza 18 luglio 2025, n. 218, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
6. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Deve premettersi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha effettivamente corrisposto quanto dovuto in esecuzione del decreto 9 dicembre 2019, n. 6136, emesso dalla Corte di appello di Catania, notificato al Ministero competente presso l'Avvocatura dello Stato in data 11 dicembre 2019 e in forma esecutiva il 13 ottobre 2023, divenuto definitivo in assenza di ricorso per cassazione, che, in accoglimento delle domande formulate da GL MA, aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere la somma di euro 6.400,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite.
1.2 E, tuttavia, va precisato che il Ministero appellante soltanto in grado di appello ha dato prova dell’avvenuto pagamento e del codice identificativo univoco del bonifico emesso in favore della ricorrente, producendo anche la comunicazione del pagamento al creditore del 31 gennaio 2023 e l’ordine di pagamento dal quale emerge che il titolo n. 848 emesso nel 2023 sul cap. 1313 a favore della signora GL MA risultava essere andato a buon fine, essendo stato pagato dalla Banca d’Italia e riscosso in data 7 febbraio 2023 con CRO (Codice di riferimento operazione) n. 41145596511, secondo le indicazioni e la dichiarazione rilasciata dalla stessa nel modello istruttorio ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, sul codice IBAN sul quale la ricorrente aveva chiesto di ricevere il pagamento.
1.3 Di talché al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, previo annullamento senza rinvio della sentenza qui gravata, con compensazione delle spese di lite e reiezione della richiesta formulata dal Ministero appellante di condanna della controparte per responsabilità aggravata ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c. non emergendo nella specie elementi tali da rendere del tutto imprudente, ovvero fondata su mala fede o colpa grave, la proposizione dell’azione da parte della ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2025, n. 10013; Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2025, n. 8489; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2394), avuto anche riguardo all’entità del ritardo con cui è avvenuto il pagamento rispetto alla data di formazione del titolo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 673/2025 R.G., annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM de NC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LU RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RA | RM de NC |
IL SEGRETARIO