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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ER Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1623/2024R.G. V.G. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...], il [...], residente in [...], (C.F. Parte_1
), ed elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia 7, presso C.F._1
lo Studio dell' Avv. Andrea Lichinchi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
nata a [...], il [...], residente in Parte_2
Chivasso (TO), Via Montegrappa n. 116 (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Chivasso (TO), Via Torino 39, presso lo Studio dell'Avv. Federico
Crapanzano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“− la casa coniugale sita in Chivasso (TO), Via Montegrappa n. 116 resterà assegnata alla sig.ra
con gli arredi che la compongono;
Parte_2 − è espresso impegno di entrambe le parti di mantenere in vendita tale abitazione e l'obbligo di
accettare qualsivoglia proposta di acquisto al prezzo pari o superiore ad € 200.000 (duecentomila).
Nel caso in cui tale immobile non venisse venduto entro la fine dell'anno 2024, le parti si obbligano
ad accettare proposte di acquisto ad un prezzo pari o superiore ad € 180.000 (centottantamila).
Con il ricavato dalla vendita le parti si impegnano preliminarmente ad estinguere il mutuo ancora
in essere e ad affrontare tutte le spese connesse alla vendita stessa;
la somma residua verrà divisa
al 50% tra i coniugi: nel caso in cui tale somma residua fosse pari o inferiore ad € 30.000,00
spetterà comunque tale importo alla signora Pt_2
− i figli minori ER e verranno affidati ad entrambi i genitori secondo le regole Per_1
dell'affidamento condiviso;
− i genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria
amministrazione afferenti i minori;
− la residenza anagrafica e dimora abituale di ER e vengono fissate presso la madre;
Per_1
− disporre che il padre possa vedere i figli minori e stare con loro liberamente, previo accordo tra i
genitori ed, in ogni caso:
a) fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 e con rientro presso l'abitazione materna alle
ore 21:00 circa della domenica sera (con pernottamenti presso la residenza paterna);
b) un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giovedì
mattina allorquando ivi li riaccompagnerà (con pernottamento presso la residenza paterna);
c) metà delle vacanze natalizie comprendenti un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il
giorno di Capodanno;
d) le vacanze pasquali e le vacanze tra il 25 aprile ed il 1 maggio ad anni alterni;
e) durante le vacanze estive, lungo il periodo in cui ER e non si recheranno a scuola Per_1
(all'incirca dalla terza settimana di giugno e sino alla terza settimana del mese di settembre), per
due settimane con il padre e due con la madre, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro
genitore entro la fine del mese di giugno di ogni anno con sospensione, in quel periodo, del diritto
di permanenza presso l'altro genitore;
f) tutte le altre feste comandate ed i compleanni dei minori ad anni alterni (il compleanno di ciascun
genitore verrà trascorso dai minori con il medesimo); - i genitori contribuiranno alla cura, al mantenimento ed all'educazione dei minori nei periodi
del rispettivo collocamento. Il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 500,00 Pt_1 Pt_2
mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità, a titolo
di contributo al mantenimento dei figli, e sino all'indipendenza economica degli stessi. L'importo
predetto sarà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
- il sig. contribuirà, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate Pt_1
(mediche, scolastiche, sportive, ricreative e ludiche), così come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Ivrea. Il tutto sino al raggiungimento da parte dei figli dell'indipendenza economica;
- alla vendita della casa coniugale, la sig.ra qualora si avverino le condizioni che Pt_2
riguardano la vendita medesima e sopra riportate, si impegna a non rivendicare diritti
sull'autovettura Fiat 500 L, targata FF719LZ, acquistata in comunione dei beni, che diverrebbe
di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
- le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 11.7.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile a Chivasso, il 28 marzo 2015 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Chivasso, Parte 2, Serie C, N.14, anno 2015) in regime patrimoniale di comunione dei beni (DOC. 1).
- dall'unione dei coniugi sono nati: ER, il 1.11.2016, in Chivasso (TO) e , il Per_1
6.02.2019, in Chivasso (TO), attualmente non maggiorenni e non economicamente autosufficienti (DOC. 2)
- tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale, per cui i medesimi non sono nella condizione di proseguire ulteriormente la convivenza e hanno adito codesto
Tribunale per conseguire la separazione. All'udienza del 18.2.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione, richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chivasso, il 28.3.2015 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune
di Chivasso, Parte 2, Serie C, N.14, anno 2015- DOC. 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Chivasso, il 28.3.2015 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune
di Chivasso, Parte 2, Serie C, N.14, anno 2015), alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 7 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)