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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 9516/2024
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. FELICI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Nunzio Morello n. 23 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 20.6.2024 la ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento o in subordine per il riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71 o in ulteriore subordine dell'invalidità civile parziale al 74% al fine di ottenere l'assegno mensile di assistenza ex artt. 13 L. 118/71 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che la ricorrente “Per le infermità accertate, presenta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%.
Per quanto sopra non ha diritto alla pensione di inabilità e all'assegno mensile di assistenza. Non si ravvisano i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo l'8/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 9516/2024
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. FELICI CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Nunzio Morello n. 23 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 20.6.2024 la ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento o in subordine per il riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71 o in ulteriore subordine dell'invalidità civile parziale al 74% al fine di ottenere l'assegno mensile di assistenza ex artt. 13 L. 118/71 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che la ricorrente “Per le infermità accertate, presenta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%.
Per quanto sopra non ha diritto alla pensione di inabilità e all'assegno mensile di assistenza. Non si ravvisano i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo l'8/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta