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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE AGRARIE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore dott. agr. Giacomo Oppia Consigliere onorario dott. agr. Consigliere onorario Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 323 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
Tramatzu-Villaputzu ed elettivamente domiciliato a Sassari, presso lo studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. , con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Villaputzu ed elettivamente domiciliata a Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv.ti Anna Sisinnia Loddo e Maria Chiara Pinna che, unitamente all'avv. pagina 1 di 6 Vera Daniele del Foro di Bologna, la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis:
1. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 659/2024
pubblicata il 4/3/2024 (Repert. N. 500/2024 del 4.3.2024) del
Tribunale di Cagliari Sezione Agraria nel procedimento iscritto al n.
1810/2022 R.G., compensare integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
2. in via subordinata, compensare parzialmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3. in ogni caso, compensare integralmente le spese di lite tra le parti del presente grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello, Sezione specializzata agraria, rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 659/2024 pubblicata il 4.3.2024.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di essere proprietario di alcuni appezzamenti dati in affitto alla con contratto del 27 settembre 2010, ottenne dal CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 Tribunale di Cagliari, nei confronti dell'affittuaria, l'ingiunzione di pagamento di euro 42.000,00 per i canoni maturati da luglio 2016.
L'ingiunta propose opposizione contro il decreto, il quale venne revocato in quanto non pronunciato dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di
Cagliari.
Adita in sede di riassunzione dal con la sentenza n. 659 del 4 marzo Pt_1
2024 la Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale rigettò
la domanda del locatore di condanna dell'affittuaria al pagamento delle somme dovute dall'opponente in forza del contratto di affitto.
Il Tribunale riconobbe fondata l'eccezione per cui i canoni, dapprima, erano stati pignorati dal e, successivamente, erano Controparte_2
stati oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione di assegnazione al terzo pignorante, provvedimento al quale aveva fatto seguito il pagamento da parte della di euro 130.848,18, somma comprensiva anche dei CP_1
canoni pretesi dal Pt_1
Il Tribunale condannò, infine, il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
*
Contro il capo della sentenza relativo alle spese, ha proposto appello il soccombente, il quale ha lamentato come sussistessero i giusti motivi per compensazione integrale delle spese.
Dopo avere richiamato i passaggi salienti del giudizio di primo grado, a fondamento dell'impugnazione il ha rilevato che la Sezione specializzata Pt_1
aveva ritenuto giustificato il mancato versamento dei canoni siccome anche questi oggetto dell'atto di PPT, sicché avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere e a compensare le spese, tenuto conto:
pagina 3 di 6 a. della instaurazione di una pluralità di procedimenti che lo vedevano legato a doppio filo nella posizione di debitore e creditore rispettivamente verso e la Controparte_3
CP_1
b. della mancata pronuncia di una sentenza di mero rito (e non di merito)
che avrebbe giustificato una più razionale compensazione delle spese,
almeno parziale.
Tanto argomentato, il ha formulato le domande trascritte. Pt_1
ha resistito. CP_1
* * *
2. L'appello è infondato.
Come ha esattamente rilevato l'appellata, già al momento della proposizione della domanda monitoria da parte del la disposizione dell'art. 92 c.p.c. Pt_1
non conteneva più il riferimento ai giusti motivi quale presupposto della compensazione totale o parziale della spese di lite.
A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 132/2014 e dell'intervento correttivo della Corte costituzionale (sent. 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77),
fuori dei casi di soccombenza reciproca, la compensazione può essere disposta solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, secondo la lettura imposta dal Giudice delle leggi, nel ricorso di gravi ed eccezionali ragioni.
Osservato che, avuto riguardo alla norma ricavabile dall'art. 92 c.p.c.
ratione temporis vigente, i giusti motivi non sarebbero stati sufficienti a giustificare una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, deve escludersi che le ragioni indicate dall'odierno appellante integrino i presupposti pagina 4 di 6 per la compensazione.
I profili sintetizzati sub a) e sub b) non sono in alcun modo riconducibili a una novità delle questioni giuridiche né a un mutamento della giurisprudenza e,
ancora, non integrano gravi ed eccezionali ragioni.
Nella fattispecie, il ha convenuto in giudizio la per ottenere Pt_1 CP_1
il pagamento dei canoni e il Tribunale ha accertato l'insussistenza del credito in capo all'attore, per intervenuta estinzione di esso a seguito di pagamento a favore del terzo creditore (divenuto cessionario del credito del e ha, Pt_1
conseguentemente, condannato il soccombente.
È del tutto evidente che il fatto che i soggetti della vicenda (le odierne parti e il ) possano avere avuto una pluralità di Controparte_2
simultanei rapporti o procedimenti non integra una grave ed eccezionale ragione né la integra il rilievo (tra l'altro errato) secondo il quale la Sezione
specializzata avrebbe dovuto solamente emettere una pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza, che costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è
esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico
(in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (Cass., 26 aprile 2022, n. 13031).
Essa prescinde, pertanto, dalle ragioni -di merito o processuali- che l'abbiano determinata.
Quanto argomentato esclude che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, il deve essere Pt_1
pagina 5 di 6 condannato al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Sullo scaglione 5.201-26.000,00 (determinato dall'ammontare delle spese liquidate per il primo grado), i compensi sono liquidati ai valori medi per le prime due fasi e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività riconducibile a essa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 659 del Parte_1
4 marzo 2024 della Sezione specializzata per le controversie agrarie del
Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.462,65, di cui euro
3.011,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE AGRARIE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore dott. agr. Giacomo Oppia Consigliere onorario dott. agr. Consigliere onorario Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 323 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
Tramatzu-Villaputzu ed elettivamente domiciliato a Sassari, presso lo studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. , con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Villaputzu ed elettivamente domiciliata a Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv.ti Anna Sisinnia Loddo e Maria Chiara Pinna che, unitamente all'avv. pagina 1 di 6 Vera Daniele del Foro di Bologna, la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis:
1. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 659/2024
pubblicata il 4/3/2024 (Repert. N. 500/2024 del 4.3.2024) del
Tribunale di Cagliari Sezione Agraria nel procedimento iscritto al n.
1810/2022 R.G., compensare integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
2. in via subordinata, compensare parzialmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
3. in ogni caso, compensare integralmente le spese di lite tra le parti del presente grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello, Sezione specializzata agraria, rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 659/2024 pubblicata il 4.3.2024.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di essere proprietario di alcuni appezzamenti dati in affitto alla con contratto del 27 settembre 2010, ottenne dal CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 Tribunale di Cagliari, nei confronti dell'affittuaria, l'ingiunzione di pagamento di euro 42.000,00 per i canoni maturati da luglio 2016.
L'ingiunta propose opposizione contro il decreto, il quale venne revocato in quanto non pronunciato dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale di
Cagliari.
Adita in sede di riassunzione dal con la sentenza n. 659 del 4 marzo Pt_1
2024 la Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale rigettò
la domanda del locatore di condanna dell'affittuaria al pagamento delle somme dovute dall'opponente in forza del contratto di affitto.
Il Tribunale riconobbe fondata l'eccezione per cui i canoni, dapprima, erano stati pignorati dal e, successivamente, erano Controparte_2
stati oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione di assegnazione al terzo pignorante, provvedimento al quale aveva fatto seguito il pagamento da parte della di euro 130.848,18, somma comprensiva anche dei CP_1
canoni pretesi dal Pt_1
Il Tribunale condannò, infine, il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
*
Contro il capo della sentenza relativo alle spese, ha proposto appello il soccombente, il quale ha lamentato come sussistessero i giusti motivi per compensazione integrale delle spese.
Dopo avere richiamato i passaggi salienti del giudizio di primo grado, a fondamento dell'impugnazione il ha rilevato che la Sezione specializzata Pt_1
aveva ritenuto giustificato il mancato versamento dei canoni siccome anche questi oggetto dell'atto di PPT, sicché avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere e a compensare le spese, tenuto conto:
pagina 3 di 6 a. della instaurazione di una pluralità di procedimenti che lo vedevano legato a doppio filo nella posizione di debitore e creditore rispettivamente verso e la Controparte_3
CP_1
b. della mancata pronuncia di una sentenza di mero rito (e non di merito)
che avrebbe giustificato una più razionale compensazione delle spese,
almeno parziale.
Tanto argomentato, il ha formulato le domande trascritte. Pt_1
ha resistito. CP_1
* * *
2. L'appello è infondato.
Come ha esattamente rilevato l'appellata, già al momento della proposizione della domanda monitoria da parte del la disposizione dell'art. 92 c.p.c. Pt_1
non conteneva più il riferimento ai giusti motivi quale presupposto della compensazione totale o parziale della spese di lite.
A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 132/2014 e dell'intervento correttivo della Corte costituzionale (sent. 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77),
fuori dei casi di soccombenza reciproca, la compensazione può essere disposta solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, secondo la lettura imposta dal Giudice delle leggi, nel ricorso di gravi ed eccezionali ragioni.
Osservato che, avuto riguardo alla norma ricavabile dall'art. 92 c.p.c.
ratione temporis vigente, i giusti motivi non sarebbero stati sufficienti a giustificare una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, deve escludersi che le ragioni indicate dall'odierno appellante integrino i presupposti pagina 4 di 6 per la compensazione.
I profili sintetizzati sub a) e sub b) non sono in alcun modo riconducibili a una novità delle questioni giuridiche né a un mutamento della giurisprudenza e,
ancora, non integrano gravi ed eccezionali ragioni.
Nella fattispecie, il ha convenuto in giudizio la per ottenere Pt_1 CP_1
il pagamento dei canoni e il Tribunale ha accertato l'insussistenza del credito in capo all'attore, per intervenuta estinzione di esso a seguito di pagamento a favore del terzo creditore (divenuto cessionario del credito del e ha, Pt_1
conseguentemente, condannato il soccombente.
È del tutto evidente che il fatto che i soggetti della vicenda (le odierne parti e il ) possano avere avuto una pluralità di Controparte_2
simultanei rapporti o procedimenti non integra una grave ed eccezionale ragione né la integra il rilievo (tra l'altro errato) secondo il quale la Sezione
specializzata avrebbe dovuto solamente emettere una pronuncia in rito di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di soccombenza, che costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è
esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico
(in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (Cass., 26 aprile 2022, n. 13031).
Essa prescinde, pertanto, dalle ragioni -di merito o processuali- che l'abbiano determinata.
Quanto argomentato esclude che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, il deve essere Pt_1
pagina 5 di 6 condannato al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Sullo scaglione 5.201-26.000,00 (determinato dall'ammontare delle spese liquidate per il primo grado), i compensi sono liquidati ai valori medi per le prime due fasi e al valore minimo per la fase di decisione, mentre nulla spetta per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività riconducibile a essa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 659 del Parte_1
4 marzo 2024 della Sezione specializzata per le controversie agrarie del
Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.462,65, di cui euro
3.011,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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