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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1212/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA il 18/07/1975,
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ABETE GIOVANNI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 12/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Nola (NA) in data 18/06/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di GL d'CO (al n. 116, Parte II, serie B, anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (il 16/12/2005), maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/06/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, avendo i coniugi confermato che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 10/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A) i coniugi espressamente e liberamente acconsentono alla loro separazione personale e di vivere separatamente;
B) la casa coniugale sita in GL d'CO (Na) alla via Emilia n. 68 di proprietà della sig.ra resta a Pt_2 questa assegnata unitamente al figlio Per_1
2 C) il figlio oramai maggiorenne, per il quale non si pongono problemi di affidamento, non essendo Per_1 autosufficiente economicamente, vivrà presso la madre in GL d'CO (Na) alla via Emilia n. 68;
D) il sig. quale contributo parte al mantenimento del figlio dichiara e si Parte_1 Per_1 obbliga a corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, alla sig.ra l'importo mensile di €250,00 Parte_2
(euroduecenticinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
E) le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive ed ogni altra spesa straordinaria, da sostenersi nell'interesse del figlio sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
F) i coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero;
G) i coniugi chiedono la trattazione scritta della prima udienza di comparizione, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
BELLEVUE negli STATI UNITI D'AMERICA il 18/07/1975, e , nata a Parte_2
POMIGLIANO D'AR (NA) il 01/08/1977, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 18/06/2005 (atto n. 110, Parte II, Serie A, anno 2005) e trascritto anche nei registri di stato civile del Comune di GL d'CO (atto n. 116, Parte II, serie B, anno 2005);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) e GL d'CO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1212/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA il 18/07/1975,
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ABETE GIOVANNI, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 12/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in Nola (NA) in data 18/06/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di GL d'CO (al n. 116, Parte II, serie B, anno 2005).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (il 16/12/2005), maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 17/06/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, avendo i coniugi confermato che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 10/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A) i coniugi espressamente e liberamente acconsentono alla loro separazione personale e di vivere separatamente;
B) la casa coniugale sita in GL d'CO (Na) alla via Emilia n. 68 di proprietà della sig.ra resta a Pt_2 questa assegnata unitamente al figlio Per_1
2 C) il figlio oramai maggiorenne, per il quale non si pongono problemi di affidamento, non essendo Per_1 autosufficiente economicamente, vivrà presso la madre in GL d'CO (Na) alla via Emilia n. 68;
D) il sig. quale contributo parte al mantenimento del figlio dichiara e si Parte_1 Per_1 obbliga a corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese, alla sig.ra l'importo mensile di €250,00 Parte_2
(euroduecenticinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
E) le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive ed ogni altra spesa straordinaria, da sostenersi nell'interesse del figlio sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
F) i coniugi si concedono reciproca autorizzazione, ove necessario, per il conseguimento del passaporto o di altro documento necessario per eventuali viaggi all'estero;
G) i coniugi chiedono la trattazione scritta della prima udienza di comparizione, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
BELLEVUE negli STATI UNITI D'AMERICA il 18/07/1975, e , nata a Parte_2
POMIGLIANO D'AR (NA) il 01/08/1977, che hanno contratto matrimonio a Nola (NA) il 18/06/2005 (atto n. 110, Parte II, Serie A, anno 2005) e trascritto anche nei registri di stato civile del Comune di GL d'CO (atto n. 116, Parte II, serie B, anno 2005);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) e GL d'CO (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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