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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, dell'1.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 2659/2020 R.G. promossa da:
nata a San Felice a [...], il [...], ed ivi Parte_1 residente, alla via Papi n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela DI NUZZO, presso cui elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), alla Via Colle Puoti, n. 49, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1 persona del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario Avv. Crescenzo ZOTTI, come da procura in atti,
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Rappresentante p.t. della Giunta Controparte_2
Regionale, rappresentata. e difesa dall'Avv. Pasquale D'ONOFRIO dell'Avvocatura Regionale, in virtù di Procura generale ad lites per Notaio dott. del 14.03.2018 Per_1
Rep. N. 33646, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81
RESISTENTI
Oggetto: accertamento del 46% d'invalidità. Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.05.2020 la ricorrente, premesso che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile la aveva dichiarata, nella seduta del 07.11.2019, non invalido civile, chiedeva che fosse accertato il suo grado di invalidità a mezzo CTU medico-legale e il suo diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' a mezzo del proprio funzionario, che eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda relativa all'assegno mensile in quanto materia regolata dall'art 445 bis c.p.c ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, la che insisteva per la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva riguardo all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ex L. n. 68/1999 e, comunque, per l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 21.2.2022 il giudice ordinava l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., della domanda amministrativa presentata ai fini del collocamento cd. “mirato”, che veniva depositata in data 3.4.2022. All'udienza del 21.4.2022 veniva nominato quale CTU il dott. , il Persona_2 quale accettato l'incarico, fissava l'inizio delle operazioni peritali in data 31.5.2022. Rilevato, con ordinanza del 24.10.2023, che parte ricorrente risultava assente al primo accesso peritale per problemi di salute, veniva fissato un secondo accesso, che si svolgeva in data 10.10.2023. l'elaborato peritale veniva depositato in data 12.11.2023.
Completata l'istruttoria, pertanto, dopo un'attenta lettura degli atti e un esame approfondito della documentazione, è stato concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte sostitutive d'udienza, e la causa – ritenuta matura per la decisione - viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, il ricorso è proponibile, in quanto la ricorrente ha asseverato di aver presentato specifica e valida domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici richiesti.
È noto che per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e di invalidità. Infatti, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili, da sottoporre a questo accertamento: invalidi civili, invalidi del lavoro (Inail), invalidi di guerra e per causa di servizio. Con la circolare n. 66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili. L'accertamento delle condizioni di disabilità, con conseguente rilascio della relazione conclusiva, previsto dall'art. 1 – comma 4 della legge 68/99 è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Questo accertamento è effettuato, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000, dalle commissioni operanti presso le ASL per il riconoscimento dell'invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall'art. 4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale accertamento rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile e può essere effettuato anche in più fasi temporali consequenziali (accertamento in più fasi) e contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. L'attività della commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/92 operante presso l' è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il Parte_2 collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:
- della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- del profilo socio-lavorativo della persona con disabilità attraverso l'acquisizione di notizie utili per individuare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico- funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico. Dal 1° gennaio 2010 le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 4 della Legge 104/1992 sono integrate con un medico dell' per le disposizioni CP_1 introdotte dall'art. 20 del Decreto-Legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009.
Il Messaggio n. 3989/2011 chiarisce che, per il collocamento mirato la domanda CP_1 può essere di tre tipi:
1. Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento della invalidità civile. La domanda deve essere presentata all' per via CP_1 telematica, direttamente o tramite i patronati e, come precisato nella Circolare n. 131/2009, deve essere redatta sull'apposito specifico modello per il CP_1 quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico (si tratta del modello AP74 per istante maggiorenne e AP75 per istante minore o interdetto). Sul modello di domanda devono essere riportati i dati relativi al verbale di riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile, già posseduto, mentre la copia del verbale d'invalidità deve essere presentata all'atto della visita.
2. Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile, che - come indicato nella Circolare n. 131/2009, al punto 3.1 - devono presentare la domanda CP_1 contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica. In questo caso, l'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità va inoltrata per via telematica all direttamente o tramite i patronati, dopo che il CP_1 medico di base o altro medico abilitato ha inviato all' sempre per via CP_1 telematica, la certificazione medica finalizzata alla domanda di invalidità e rilasciato all'interessato l'attestazione dell'avvenuto invio: sul modello di domanda deve essere sbarrata la voce per il riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile e la voce “Collocamento mirato ai sensi art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999”.
3. Domanda di revisione delle condizioni di disabilità. La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo. Per consentire al comitato tecnico di svolgere questa funzione le Province, autorizzate dall' possono accedere alla procedura CP_1 telematica INVCIV2010 unicamente per la presentazione della domanda e la visualizzazione della relazione conclusiva. Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta su richiesta del Giudice, si evince che la ricorrente ha presentato domanda specifica per il collocamento mirato secondo quanto poc'anzi ricostruito, attenendosi al punto 3.1 della Circolare n. 131/2009. CP_1
Difatti, dai verbali di vista medica allegati in atti si evince che la Commissione medica ha concluso: “non sussiste lo stato invalidante per il collocamento mirato”.
Con riguardo alla legittimazione passiva, dato il tenore delle difese della CP_2 giova premettere che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti. È configurabile il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato secondo la Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il cui art. 2 statuisce: “Per collocamento mirato disabili si intende l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”. Con questo obiettivo, predispone servizi di sostegno e di collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro. Il collocamento mirato implica una valutazione delle capacità lavorative dei soggetti con disabilità, per garantire loro l'inserimento in un posto di lavoro idoneo. Nello specifico sono indicate diverse tipologie di disabilità:
1) Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
2) Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
3) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
4) Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
5) Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
6) Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' è CP_1 fondata.
Va detto, infatti, che l'art. 130 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 testualmente stabiliva: “a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso l' ” (comma Controparte_1
1). “Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello stato per tutto il territorio nazionale (comma 2)”. “Fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella di concessione dei benefici economici, di cui all'art- 11 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse, ed all' negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1” (comma 3). Il tenore letterale della norma – che attribuisce all' una legittimazione di carattere CP_1 generale nei procedimenti giurisdizionali relativi alle provvidenze in favore degli invalidi civili - ed il principio della normale coincidenza fra soggetto legittimato a contraddire e soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (art. 81 c.p.c.) portano ad individuare nell' obbligato alla erogazione della prestazione (comma 1), il CP_1 legittimato passivo, di tal che la concorrente residuale legittimazione della Regione va correttamente circoscritta ai giudizi relativi alle “provvidenze concesse dalle Regioni stesse” ovvero ai benefici, “aggiuntivi” rispetto alle provvidenze determinate con legge dello Stato, istituiti ed erogati dall'ente regionale (cfr. Cass. 6565/2004). Dunque, il D. lgs. n. 112/1998 ha attributo all'art. 130 la legittimazione passiva all' CP_1 soltanto relativamente ai procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili e non anche relativamente alla materia del collocamento obbligatorio.
Inoltre, l'art. 42 legge 326/2003 ha previsto anche la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze in relazione ai ricorsi proposti dopo il 2.10.2003. La materia è stata, poi, oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto- legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. Tale disposizione ha previsto che l' subentra nell'esercizio delle funzioni residuate CP_1 allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art. 10, comma 1) ed ha disposto che fino alla data stabilita con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4). Orbene, con DPCM 30.3.2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l' è subentrato CP_1 con decorrenza dal 1° aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1 DPCM citato). Invece, in ordine alla domanda relativa all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, deve rilevarsi che il cit. art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12- 2005 n. 248 nulla ha innovato rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 L. 469/1997, che ha disposto il decentramento a livello regionale delle funzioni in materia di mercato e politica del lavoro e prevede che in luogo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il soggetto tenuto ad effettuare l'iscrizione degli aventi diritto al collocamento speciale è la (art. 2 del decreto) e che successivamente, a far data dal 26.11.1999 CP_2 tale competenza è stata trasferita alle Province.
Si condivide sul punto l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 18637/2012), che al riguardo ha così chiarito : “Nel regime successivo a trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge;
detta legittimazione passiva non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica - operante nell'ambito del ministero e non della provincia” (cfr. in termini Cass. Sez. Lav. n. 10538/2008, nonché di recente Cass. Sez. Lav. n. 1636/2012). La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, “deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988), attualmente la Provincia”.
Il medesimo principio risulta applicabile dopo il ritrasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) era tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. Per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla per effetto della normativa vigente in cui la non Controparte_2 Parte_3 ha alcun ruolo nella fase amministrativa dell'accertamento e della verifica dello status di invalidità e tenuto conto altresì che la gestione dei Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro non rientra tra le funzioni fondamentali della . Parte_3
Infatti, con Legge 7 aprile 2014 n. 56 si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Con successivo Decreto Legislativo n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183”, si è previsto all'art. 11 comma 1 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma. Tanto premesso, tra il Ministero del Lavoro e la Controparte_3 CP_2
si è stipulata apposita Convenzione, approvata con delibera di Giunta
[...]
Regionale n. 722 del 16/12/15. Con la menzionata Convenzione, all'art. 5 si è statuito che spetta alla Controparte_2 la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche ad esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall'art.
2. Dunque, la gestione dei servizi per il lavoro è stata assegnata alle Regioni, sebbene essa sia stata svolta sino al 31 maggio 2018 dalla Provincia di Caserta solo in regime di avvalimento, mediante apposita convenzione;
inoltre, il personale già in servizio presso i centri per l'impiego della di Caserta e dichiarato soprannumerario è stato Parte_3 definitivamente trasferito alle dipendenze della a decorrere dal 1° Controparte_2 giugno 2018.
Per tale motivo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della sola in CP_2 merito alla domanda relativa all'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili per l'avviamento obbligatorio al lavoro, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell oggi evocato in giudizio. Controparte_4
Venendo ad esaminare il merito, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti. Il CTU, dopo aver raccolto l'anamnesi, aver esaminato tutta la documentazione clinica prodotta, ed avere effettuato un approfondito esame obiettivo, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali:
“SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA DI LIEVE ENTITA'. […] Nel caso in specie, l'ideazione è formalmente ben strutturata, ma polarizzata su tematiche di tipo ipocondriaco, di inutilità della propria vita, di estrema precarietà per la propria vita. Tenuto conto del grado, questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con un valore percentuale del 10%. TIROIDITE DI HASHIMOTO. […] Tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere valutata con criterio analogico proporzionale globale, rispetto ad infermità tabellate - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con un valore percentuale del 10%. SINDROME DI BEHCET INCOMPLETA. […] Tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere valutata con criterio analogico proporzionale globale, rispetto ad infermità tabellate - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con un valore percentuale del 45%. SPONDILOARTROSI CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE ENTITA'.
[…] Nel caso in specie, i rilievi fatti all'esame clinico, sono rappresentati da una limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione del rachide di circa 1/3, e da una moderata contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, senza tuttavia che vi sia una sintomatologia da impegno radicolare. Tenuto conto del grado, queste minorazioni accertate, possono essere valutate - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 [G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con criterio analogico rispetto ad infermità tabellate con un valore percentuale del 15%”.
Ha, dunque, così concluso: “il quadro morboso accertato alla signora Parte_4 determina (applicando il calcolo secondo la formula a scalare di Balthazard) una invalidità del 50% (CINQUANTA PER CENTO), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
Le patologie, quindi, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano la riduzione di quest'ultima nella misura prevista dalla legge del 50% dalla data della domanda amministrativa. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Ed è proprio ciò che la scrivente ha fatto nel caso di specie. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Stimasi equo compensare integralmente le spese di lite nei confronti dell' in virtù CP_1 del tenore della pronuncia, della novità delle questioni trattate, della qualità delle parti e delle frequenti modifiche normative intervenute. Nei confronti della seguono la soccombenza e vengono distratte per Controparte_2 anticipo fattone. Spese di CTU come già liquidate in separato decreto, a carico della (agli atti, la CP_2 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
2) dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste speciali Parte_4 del collocamento della con decorrenza dalla domanda Controparte_2 amministrativa del 23.10.2019;
3) compensa integralmente le spese con l' CP_1
4) condanna la soccombente alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore della ricorrente che si liquidano in € 6.115,00, oltre a spese generali nella misura di legge, Iva e cpa, se dovute, con attribuzione all'avv. Daniela Di Nuzzo dichiaratosi antistatario, in base ai valori minimi del DM n. 147 del 13/08/2022;
5) spese di CTU liquidate in separato decreto, a carico della Regione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, dell'1.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 2659/2020 R.G. promossa da:
nata a San Felice a [...], il [...], ed ivi Parte_1 residente, alla via Papi n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela DI NUZZO, presso cui elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), alla Via Colle Puoti, n. 49, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1 persona del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario Avv. Crescenzo ZOTTI, come da procura in atti,
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Rappresentante p.t. della Giunta Controparte_2
Regionale, rappresentata. e difesa dall'Avv. Pasquale D'ONOFRIO dell'Avvocatura Regionale, in virtù di Procura generale ad lites per Notaio dott. del 14.03.2018 Per_1
Rep. N. 33646, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81
RESISTENTI
Oggetto: accertamento del 46% d'invalidità. Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.05.2020 la ricorrente, premesso che la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile la aveva dichiarata, nella seduta del 07.11.2019, non invalido civile, chiedeva che fosse accertato il suo grado di invalidità a mezzo CTU medico-legale e il suo diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' a mezzo del proprio funzionario, che eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda relativa all'assegno mensile in quanto materia regolata dall'art 445 bis c.p.c ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, la che insisteva per la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva riguardo all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ex L. n. 68/1999 e, comunque, per l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 21.2.2022 il giudice ordinava l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., della domanda amministrativa presentata ai fini del collocamento cd. “mirato”, che veniva depositata in data 3.4.2022. All'udienza del 21.4.2022 veniva nominato quale CTU il dott. , il Persona_2 quale accettato l'incarico, fissava l'inizio delle operazioni peritali in data 31.5.2022. Rilevato, con ordinanza del 24.10.2023, che parte ricorrente risultava assente al primo accesso peritale per problemi di salute, veniva fissato un secondo accesso, che si svolgeva in data 10.10.2023. l'elaborato peritale veniva depositato in data 12.11.2023.
Completata l'istruttoria, pertanto, dopo un'attenta lettura degli atti e un esame approfondito della documentazione, è stato concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte sostitutive d'udienza, e la causa – ritenuta matura per la decisione - viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, il ricorso è proponibile, in quanto la ricorrente ha asseverato di aver presentato specifica e valida domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici richiesti.
È noto che per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e di invalidità. Infatti, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili, da sottoporre a questo accertamento: invalidi civili, invalidi del lavoro (Inail), invalidi di guerra e per causa di servizio. Con la circolare n. 66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili. L'accertamento delle condizioni di disabilità, con conseguente rilascio della relazione conclusiva, previsto dall'art. 1 – comma 4 della legge 68/99 è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Questo accertamento è effettuato, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000, dalle commissioni operanti presso le ASL per il riconoscimento dell'invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall'art. 4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale accertamento rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile e può essere effettuato anche in più fasi temporali consequenziali (accertamento in più fasi) e contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap. L'attività della commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/92 operante presso l' è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il Parte_2 collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:
- della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- del profilo socio-lavorativo della persona con disabilità attraverso l'acquisizione di notizie utili per individuare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico- funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico. Dal 1° gennaio 2010 le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 4 della Legge 104/1992 sono integrate con un medico dell' per le disposizioni CP_1 introdotte dall'art. 20 del Decreto-Legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009.
Il Messaggio n. 3989/2011 chiarisce che, per il collocamento mirato la domanda CP_1 può essere di tre tipi:
1. Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento della invalidità civile. La domanda deve essere presentata all' per via CP_1 telematica, direttamente o tramite i patronati e, come precisato nella Circolare n. 131/2009, deve essere redatta sull'apposito specifico modello per il CP_1 quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico (si tratta del modello AP74 per istante maggiorenne e AP75 per istante minore o interdetto). Sul modello di domanda devono essere riportati i dati relativi al verbale di riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile, già posseduto, mentre la copia del verbale d'invalidità deve essere presentata all'atto della visita.
2. Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile, che - come indicato nella Circolare n. 131/2009, al punto 3.1 - devono presentare la domanda CP_1 contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica. In questo caso, l'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità va inoltrata per via telematica all direttamente o tramite i patronati, dopo che il CP_1 medico di base o altro medico abilitato ha inviato all' sempre per via CP_1 telematica, la certificazione medica finalizzata alla domanda di invalidità e rilasciato all'interessato l'attestazione dell'avvenuto invio: sul modello di domanda deve essere sbarrata la voce per il riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile e la voce “Collocamento mirato ai sensi art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999”.
3. Domanda di revisione delle condizioni di disabilità. La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo. Per consentire al comitato tecnico di svolgere questa funzione le Province, autorizzate dall' possono accedere alla procedura CP_1 telematica INVCIV2010 unicamente per la presentazione della domanda e la visualizzazione della relazione conclusiva. Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta su richiesta del Giudice, si evince che la ricorrente ha presentato domanda specifica per il collocamento mirato secondo quanto poc'anzi ricostruito, attenendosi al punto 3.1 della Circolare n. 131/2009. CP_1
Difatti, dai verbali di vista medica allegati in atti si evince che la Commissione medica ha concluso: “non sussiste lo stato invalidante per il collocamento mirato”.
Con riguardo alla legittimazione passiva, dato il tenore delle difese della CP_2 giova premettere che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli Uffici del lavoro competenti. È configurabile il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato secondo la Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il cui art. 2 statuisce: “Per collocamento mirato disabili si intende l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”. Con questo obiettivo, predispone servizi di sostegno e di collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro. Il collocamento mirato implica una valutazione delle capacità lavorative dei soggetti con disabilità, per garantire loro l'inserimento in un posto di lavoro idoneo. Nello specifico sono indicate diverse tipologie di disabilità:
1) Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
2) Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
3) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
4) Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
5) Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
6) Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' è CP_1 fondata.
Va detto, infatti, che l'art. 130 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 testualmente stabiliva: “a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso l' ” (comma Controparte_1
1). “Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello stato per tutto il territorio nazionale (comma 2)”. “Fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella di concessione dei benefici economici, di cui all'art- 11 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse, ed all' negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1” (comma 3). Il tenore letterale della norma – che attribuisce all' una legittimazione di carattere CP_1 generale nei procedimenti giurisdizionali relativi alle provvidenze in favore degli invalidi civili - ed il principio della normale coincidenza fra soggetto legittimato a contraddire e soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (art. 81 c.p.c.) portano ad individuare nell' obbligato alla erogazione della prestazione (comma 1), il CP_1 legittimato passivo, di tal che la concorrente residuale legittimazione della Regione va correttamente circoscritta ai giudizi relativi alle “provvidenze concesse dalle Regioni stesse” ovvero ai benefici, “aggiuntivi” rispetto alle provvidenze determinate con legge dello Stato, istituiti ed erogati dall'ente regionale (cfr. Cass. 6565/2004). Dunque, il D. lgs. n. 112/1998 ha attributo all'art. 130 la legittimazione passiva all' CP_1 soltanto relativamente ai procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili e non anche relativamente alla materia del collocamento obbligatorio.
Inoltre, l'art. 42 legge 326/2003 ha previsto anche la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze in relazione ai ricorsi proposti dopo il 2.10.2003. La materia è stata, poi, oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto- legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. Tale disposizione ha previsto che l' subentra nell'esercizio delle funzioni residuate CP_1 allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art. 10, comma 1) ed ha disposto che fino alla data stabilita con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4). Orbene, con DPCM 30.3.2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l' è subentrato CP_1 con decorrenza dal 1° aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1 DPCM citato). Invece, in ordine alla domanda relativa all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, deve rilevarsi che il cit. art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12- 2005 n. 248 nulla ha innovato rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 L. 469/1997, che ha disposto il decentramento a livello regionale delle funzioni in materia di mercato e politica del lavoro e prevede che in luogo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il soggetto tenuto ad effettuare l'iscrizione degli aventi diritto al collocamento speciale è la (art. 2 del decreto) e che successivamente, a far data dal 26.11.1999 CP_2 tale competenza è stata trasferita alle Province.
Si condivide sul punto l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass. 18637/2012), che al riguardo ha così chiarito : “Nel regime successivo a trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge;
detta legittimazione passiva non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica - operante nell'ambito del ministero e non della provincia” (cfr. in termini Cass. Sez. Lav. n. 10538/2008, nonché di recente Cass. Sez. Lav. n. 1636/2012). La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, “deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988), attualmente la Provincia”.
Il medesimo principio risulta applicabile dopo il ritrasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) era tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. Per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla per effetto della normativa vigente in cui la non Controparte_2 Parte_3 ha alcun ruolo nella fase amministrativa dell'accertamento e della verifica dello status di invalidità e tenuto conto altresì che la gestione dei Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro non rientra tra le funzioni fondamentali della . Parte_3
Infatti, con Legge 7 aprile 2014 n. 56 si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Con successivo Decreto Legislativo n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183”, si è previsto all'art. 11 comma 1 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma. Tanto premesso, tra il Ministero del Lavoro e la Controparte_3 CP_2
si è stipulata apposita Convenzione, approvata con delibera di Giunta
[...]
Regionale n. 722 del 16/12/15. Con la menzionata Convenzione, all'art. 5 si è statuito che spetta alla Controparte_2 la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche ad esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall'art.
2. Dunque, la gestione dei servizi per il lavoro è stata assegnata alle Regioni, sebbene essa sia stata svolta sino al 31 maggio 2018 dalla Provincia di Caserta solo in regime di avvalimento, mediante apposita convenzione;
inoltre, il personale già in servizio presso i centri per l'impiego della di Caserta e dichiarato soprannumerario è stato Parte_3 definitivamente trasferito alle dipendenze della a decorrere dal 1° Controparte_2 giugno 2018.
Per tale motivo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della sola in CP_2 merito alla domanda relativa all'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili per l'avviamento obbligatorio al lavoro, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell oggi evocato in giudizio. Controparte_4
Venendo ad esaminare il merito, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti. Il CTU, dopo aver raccolto l'anamnesi, aver esaminato tutta la documentazione clinica prodotta, ed avere effettuato un approfondito esame obiettivo, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali:
“SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA DI LIEVE ENTITA'. […] Nel caso in specie, l'ideazione è formalmente ben strutturata, ma polarizzata su tematiche di tipo ipocondriaco, di inutilità della propria vita, di estrema precarietà per la propria vita. Tenuto conto del grado, questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con un valore percentuale del 10%. TIROIDITE DI HASHIMOTO. […] Tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere valutata con criterio analogico proporzionale globale, rispetto ad infermità tabellate - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con un valore percentuale del 10%. SINDROME DI BEHCET INCOMPLETA. […] Tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere valutata con criterio analogico proporzionale globale, rispetto ad infermità tabellate - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con un valore percentuale del 45%. SPONDILOARTROSI CON LIMITAZIONE FUNZIONALE DI LIEVE ENTITA'.
[…] Nel caso in specie, i rilievi fatti all'esame clinico, sono rappresentati da una limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione del rachide di circa 1/3, e da una moderata contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, senza tuttavia che vi sia una sintomatologia da impegno radicolare. Tenuto conto del grado, queste minorazioni accertate, possono essere valutate - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 [G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92) - con criterio analogico rispetto ad infermità tabellate con un valore percentuale del 15%”.
Ha, dunque, così concluso: “il quadro morboso accertato alla signora Parte_4 determina (applicando il calcolo secondo la formula a scalare di Balthazard) una invalidità del 50% (CINQUANTA PER CENTO), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
Le patologie, quindi, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano la riduzione di quest'ultima nella misura prevista dalla legge del 50% dalla data della domanda amministrativa. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Ed è proprio ciò che la scrivente ha fatto nel caso di specie. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Stimasi equo compensare integralmente le spese di lite nei confronti dell' in virtù CP_1 del tenore della pronuncia, della novità delle questioni trattate, della qualità delle parti e delle frequenti modifiche normative intervenute. Nei confronti della seguono la soccombenza e vengono distratte per Controparte_2 anticipo fattone. Spese di CTU come già liquidate in separato decreto, a carico della (agli atti, la CP_2 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
2) dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste speciali Parte_4 del collocamento della con decorrenza dalla domanda Controparte_2 amministrativa del 23.10.2019;
3) compensa integralmente le spese con l' CP_1
4) condanna la soccombente alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore della ricorrente che si liquidano in € 6.115,00, oltre a spese generali nella misura di legge, Iva e cpa, se dovute, con attribuzione all'avv. Daniela Di Nuzzo dichiaratosi antistatario, in base ai valori minimi del DM n. 147 del 13/08/2022;
5) spese di CTU liquidate in separato decreto, a carico della Regione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini