Art. 2.
Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla, data del 1 dicembre 1956 sara' integrato il trattamento regolare di quiescenza, limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato alla dipendenza dell'Ente con sussidio da liquidarsi come appresso:
mezza mensilita' di assegni per ogni anno di servizio prestato;
compenso corrispondente al mancato beneficio del preavviso, secondo le norme di legge, commisurato ai 4 mesi di assegni per i primi due gradi, tre mesi per i gradi dal terzo al nono incluso, e due mesi per i gradi inferiori:
mezza mensilita' di assegni per coloro che abbiano prestato servizio in colonia per un periodo superiore ai due anni.
Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla, data del 1 dicembre 1956 sara' integrato il trattamento regolare di quiescenza, limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato alla dipendenza dell'Ente con sussidio da liquidarsi come appresso:
mezza mensilita' di assegni per ogni anno di servizio prestato;
compenso corrispondente al mancato beneficio del preavviso, secondo le norme di legge, commisurato ai 4 mesi di assegni per i primi due gradi, tre mesi per i gradi dal terzo al nono incluso, e due mesi per i gradi inferiori:
mezza mensilita' di assegni per coloro che abbiano prestato servizio in colonia per un periodo superiore ai due anni.