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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10111/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHILEGA Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BACCHILEGA
FEDERICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALAR Parte_2 C.F._2
ER, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 241 40026 IMOLA presso il difensore avv.
ALAR ER
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 , nata a [...] il [...] e il sig. nato a [...] Parte_1 Parte_2
(BO) il 16-11-1978 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MO (BO) in data 28-5-2016, così come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MO (BO) N. 10 Parte II, Serie
A, anno 2016, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nasceva in data
14-7-2019 la minore Per_1
A seguito dell'insorgenza di incomprensioni e contrasti nella coppia, la convivenza è divenuta intollerabile;
col ricorso introduttivo del presente giudizio le parti chiedono che sia pronunciata la separazione alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
all'udienza del 27-11-2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il 18-10- Parte_1
1979 e il sig. nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio con Parte_2 rito concordatario a MO (BO) in data 28-5-2016, atto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di MO (BO) N. 10 Parte II, Serie A, anno 2016; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto
Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in MO (BO), alla via Villa 40, di proprietà del marito resterà in uso esclusivo a quest'ultimo che continuerà ad abitarla, mentre la IG , unitamente alla figlia Pt_1
trasferirà la residenza presso l'appartamento sito in MO via del Lavoro 31 per il quale è stato Per_1 sottoscritto il compromesso mentre il rogito sarà stipulato entro il 31 gennaio 2026. Al momento attuale, pertanto, la moglie e la figlia resteranno a vivere presso l'abitazione del marito e si trasferiranno appena l'immobile diverrà di proprietà della madre, ovvero, in ogni caso, lasceranno la casa familiare entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
3) La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che insieme ed in pieno Per_1 accordo ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento secondo gli obblighi di legge, stante la loro comune volontà di assicurare alla minore l'apporto ed il sostegno congiunto al programma pagina 2 di 4 educativo, nonché di integrale mantenimento della medesima, in un cosciente e fattivo spirito di collaborazione reciproca, profonda stima, considerazione e rispetto.
4) La figlia collocata presso la madre, potrà trascorrere con il padre tutto il tempo che vorrà, Per_1 previo accordo tra i genitori ed in base ai reciproci impegni. Entrambi i genitori svolgono turni lavorativi, nello specifico la Sig.ra svolge turni a ciclo continuo secondo lo schema Parte_1 mattino/pomeriggio/notte/smonto/riposo, compresi weekend e festivi ed intendono procedere attuando il calendario in essere redatto sulla base dei turni svolti dalla madre e così indicativamente:
turno di mattina, la sera prima cenerà con la madre, poi andrà a dormire dal padre che avrà cura Per_1 di accompagnarla a scuola e verrà ritirata dalla madre con cui rimarrà fino al mattino dopo quando la riaccompagnerà a scuola;
turno di pomeriggio, il padre la ritirerà da scuola e la terrà con sé fino a dopo cena, quando la madre rientrerà dal lavoro, pernotteranno insieme e la accompagnerà a scuola il mattino seguente;
turno di notte, verrà ritirata dalla madre da scuola e nel caso in cui il padre fosse al lavoro la porterà a cenare dalla nonna materna e il padre la passerà a prendere finito il turno di lavoro e rimarranno insieme fino al mattino seguente con riaccompagno a scuola;
diversamente sarà il padre a ritirarla da scuola e la terrà con sé fino alla mattina seguente con riaccompagno a scuola;
smonto e riposo, rimarrà con la madre. Per_1
Anche i fine settimana saranno organizzati in base ai turni della IG la quale risulta avere Pt_1 un fine settimana libero ogni cinque e conseguentemente trascorrerà con il sabato e la domenica Per_1 liberi. Si dà atto che tale organizzazione potrà subire variazioni a seguito di eventuali modifiche alle attività lavorative di entrambi i genitori, i quali si impegnano fin da ora a collaborare per una riprogrammazione equilibrata e rispettosa dei diritti e degli impegni della minore.
Entrambi i ricorrenti potranno avvalersi della collaborazione dei propri genitori o di persone qualificate, ogni qual volta, per ragioni di lavoro o altro, se ne ravvisasse la necessità.
5) Il padre e la madre concorderanno di anno in anno ed entro e non oltre il 31 maggio i giorni e le modalità con cui la figlia trascorrerà con loro i periodi dedicati alle vacanze estive nonché a quelle invernali natalizie e pasquali tenendo in debito conto i rispettivi turni lavorativi, gli impegni reciproci e ciascuno provvederà autonomamente ed economicamente per le spese da sostenersi, ma il contributo verrà comunque corrisposto. Quanto alle ferie estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi ogni anno. Stesso discorso per le ferie invernali natalizie, prevedendo la possibilità di una settimana con ciascun genitore e di tre/quattro giorni per le pagina 3 di 4 vacanze pasquali.
6) Le parti concorreranno a provvedere alle spese di mantenimento di fino a quando avrà Per_1 raggiunto, anche successivamente alla maggiore età, un'autonomia economica al compimento degli eventuali studi intrapresi. Il signor a titolo di contributo mensile al mantenimento della Parte_2 figlia si obbliga a corrispondere alla moglie, al 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima all'iban [...] acceso presso Poste Italiane spa, la somma di € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate da intendersi quelle mediche mutualistiche ed extra mutualistiche, scolastiche nelle quali rientrano oltre al materiale scolastico e le spese connesse a tali attività, pure quelle inerenti alla mensa e al doposcuola, trasporti, campi estivi, nonché le spese di natura sportiva comprensive dell'abbigliamento ed attrezzature necessarie, facendo riferimento in ogni caso a quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale intestato di cui i ricorrenti hanno piena conoscenza.
8) Il conto corrente cointestato presso Poste Italiane dal quale vengono pagate la mensa e il doposcuola di verrà chiuso entro la fine del primo anno delle elementari (giugno 2026) e il saldo in giacenza Per_1
a quella data verrà suddiviso per i genitori.
9) Ogni altro rapporto di carattere patrimoniale è già stato regolato tra le parti prima della sottoscrizione del ricorso introduttivo;
si dà atto che le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra essendo economicamente autosufficienti.
10) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
11) I genitori si obbligano reciprocamente a consentirsi il rilascio e/o rinnovo di passaporto turistico per la figlia e si scambiano l'assenso per qualsiasi pratica per l'espatrio, in particolare per la Per_1 relativa autorizzazione e per sottoscrivere, a semplice richiesta, l'idonea documentazione.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10111/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHILEGA Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BACCHILEGA
FEDERICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALAR Parte_2 C.F._2
ER, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 241 40026 IMOLA presso il difensore avv.
ALAR ER
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 , nata a [...] il [...] e il sig. nato a [...] Parte_1 Parte_2
(BO) il 16-11-1978 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MO (BO) in data 28-5-2016, così come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MO (BO) N. 10 Parte II, Serie
A, anno 2016, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nasceva in data
14-7-2019 la minore Per_1
A seguito dell'insorgenza di incomprensioni e contrasti nella coppia, la convivenza è divenuta intollerabile;
col ricorso introduttivo del presente giudizio le parti chiedono che sia pronunciata la separazione alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
all'udienza del 27-11-2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il 18-10- Parte_1
1979 e il sig. nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio con Parte_2 rito concordatario a MO (BO) in data 28-5-2016, atto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di MO (BO) N. 10 Parte II, Serie A, anno 2016; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto
Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in MO (BO), alla via Villa 40, di proprietà del marito resterà in uso esclusivo a quest'ultimo che continuerà ad abitarla, mentre la IG , unitamente alla figlia Pt_1
trasferirà la residenza presso l'appartamento sito in MO via del Lavoro 31 per il quale è stato Per_1 sottoscritto il compromesso mentre il rogito sarà stipulato entro il 31 gennaio 2026. Al momento attuale, pertanto, la moglie e la figlia resteranno a vivere presso l'abitazione del marito e si trasferiranno appena l'immobile diverrà di proprietà della madre, ovvero, in ogni caso, lasceranno la casa familiare entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
3) La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che insieme ed in pieno Per_1 accordo ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento secondo gli obblighi di legge, stante la loro comune volontà di assicurare alla minore l'apporto ed il sostegno congiunto al programma pagina 2 di 4 educativo, nonché di integrale mantenimento della medesima, in un cosciente e fattivo spirito di collaborazione reciproca, profonda stima, considerazione e rispetto.
4) La figlia collocata presso la madre, potrà trascorrere con il padre tutto il tempo che vorrà, Per_1 previo accordo tra i genitori ed in base ai reciproci impegni. Entrambi i genitori svolgono turni lavorativi, nello specifico la Sig.ra svolge turni a ciclo continuo secondo lo schema Parte_1 mattino/pomeriggio/notte/smonto/riposo, compresi weekend e festivi ed intendono procedere attuando il calendario in essere redatto sulla base dei turni svolti dalla madre e così indicativamente:
turno di mattina, la sera prima cenerà con la madre, poi andrà a dormire dal padre che avrà cura Per_1 di accompagnarla a scuola e verrà ritirata dalla madre con cui rimarrà fino al mattino dopo quando la riaccompagnerà a scuola;
turno di pomeriggio, il padre la ritirerà da scuola e la terrà con sé fino a dopo cena, quando la madre rientrerà dal lavoro, pernotteranno insieme e la accompagnerà a scuola il mattino seguente;
turno di notte, verrà ritirata dalla madre da scuola e nel caso in cui il padre fosse al lavoro la porterà a cenare dalla nonna materna e il padre la passerà a prendere finito il turno di lavoro e rimarranno insieme fino al mattino seguente con riaccompagno a scuola;
diversamente sarà il padre a ritirarla da scuola e la terrà con sé fino alla mattina seguente con riaccompagno a scuola;
smonto e riposo, rimarrà con la madre. Per_1
Anche i fine settimana saranno organizzati in base ai turni della IG la quale risulta avere Pt_1 un fine settimana libero ogni cinque e conseguentemente trascorrerà con il sabato e la domenica Per_1 liberi. Si dà atto che tale organizzazione potrà subire variazioni a seguito di eventuali modifiche alle attività lavorative di entrambi i genitori, i quali si impegnano fin da ora a collaborare per una riprogrammazione equilibrata e rispettosa dei diritti e degli impegni della minore.
Entrambi i ricorrenti potranno avvalersi della collaborazione dei propri genitori o di persone qualificate, ogni qual volta, per ragioni di lavoro o altro, se ne ravvisasse la necessità.
5) Il padre e la madre concorderanno di anno in anno ed entro e non oltre il 31 maggio i giorni e le modalità con cui la figlia trascorrerà con loro i periodi dedicati alle vacanze estive nonché a quelle invernali natalizie e pasquali tenendo in debito conto i rispettivi turni lavorativi, gli impegni reciproci e ciascuno provvederà autonomamente ed economicamente per le spese da sostenersi, ma il contributo verrà comunque corrisposto. Quanto alle ferie estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi ogni anno. Stesso discorso per le ferie invernali natalizie, prevedendo la possibilità di una settimana con ciascun genitore e di tre/quattro giorni per le pagina 3 di 4 vacanze pasquali.
6) Le parti concorreranno a provvedere alle spese di mantenimento di fino a quando avrà Per_1 raggiunto, anche successivamente alla maggiore età, un'autonomia economica al compimento degli eventuali studi intrapresi. Il signor a titolo di contributo mensile al mantenimento della Parte_2 figlia si obbliga a corrispondere alla moglie, al 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima all'iban [...] acceso presso Poste Italiane spa, la somma di € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate da intendersi quelle mediche mutualistiche ed extra mutualistiche, scolastiche nelle quali rientrano oltre al materiale scolastico e le spese connesse a tali attività, pure quelle inerenti alla mensa e al doposcuola, trasporti, campi estivi, nonché le spese di natura sportiva comprensive dell'abbigliamento ed attrezzature necessarie, facendo riferimento in ogni caso a quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale intestato di cui i ricorrenti hanno piena conoscenza.
8) Il conto corrente cointestato presso Poste Italiane dal quale vengono pagate la mensa e il doposcuola di verrà chiuso entro la fine del primo anno delle elementari (giugno 2026) e il saldo in giacenza Per_1
a quella data verrà suddiviso per i genitori.
9) Ogni altro rapporto di carattere patrimoniale è già stato regolato tra le parti prima della sottoscrizione del ricorso introduttivo;
si dà atto che le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra essendo economicamente autosufficienti.
10) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre.
11) I genitori si obbligano reciprocamente a consentirsi il rilascio e/o rinnovo di passaporto turistico per la figlia e si scambiano l'assenso per qualsiasi pratica per l'espatrio, in particolare per la Per_1 relativa autorizzazione e per sottoscrivere, a semplice richiesta, l'idonea documentazione.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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