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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1028/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IC
TEORA VINCENZO, IC
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5212/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Califano 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000022770006 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accetta la declaratoria di cessata materia ma chiede la condanna alle spese atteso che l'autotutela è stata esercitata dopo il deposito del ricorso. Resistente/Appellato: si oopone alla condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto sopra indicato chiedendone l'annullamento per vari profili così come rubricati in ricorso.
Si è costituita la resistente che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotuela.
All'udienza del 6 febbraio 2026, su conclusioni delle parti come da verbale, il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'intervenuto annullamento va dichiarata l'estinzione del processo ed in accoglimento della richiesta del ricorrente, la parte resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite, come da dispositivo, essendo il provvedimento di annullamento in autotutela intervenuto solo dopo l'instaurazione del contenzioso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo ex art.46 Dlgvo 546/92 per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 4000,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del
15%, oltre rimborso cut).
Salerno, 6 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, IC
TEORA VINCENZO, IC
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5212/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Califano 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000022770006 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accetta la declaratoria di cessata materia ma chiede la condanna alle spese atteso che l'autotutela è stata esercitata dopo il deposito del ricorso. Resistente/Appellato: si oopone alla condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto sopra indicato chiedendone l'annullamento per vari profili così come rubricati in ricorso.
Si è costituita la resistente che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotuela.
All'udienza del 6 febbraio 2026, su conclusioni delle parti come da verbale, il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'intervenuto annullamento va dichiarata l'estinzione del processo ed in accoglimento della richiesta del ricorrente, la parte resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite, come da dispositivo, essendo il provvedimento di annullamento in autotutela intervenuto solo dopo l'instaurazione del contenzioso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo ex art.46 Dlgvo 546/92 per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 4000,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del
15%, oltre rimborso cut).
Salerno, 6 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-