TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4155/2024, promossa dalla sig.ra:
, nata a [...] il [...], residente a [...]nella Parte_1
Via Piero Pinetti n. 19b, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di C.F._1
procura allegata alla busta telematica di invio del ricorso, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A (pec:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_2 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell'
[...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede Controparte_2 Persona_1
in Genova, Via Assarotti n. 38 (pec: codice fiscale Email_2 dell' , codice fiscale dell' Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
)
[...] P.IVA_2
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
: Parte_1
“Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del Controparte_1 ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
): Controparte_4
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 26.9.2024, la sig.ra
[...]
, premesso di avere lavorato e di lavorare ancora, in forza di contratti a Parte_1
termine di durata annuale (di cui al doc. 1 ric.), relativi agli a.ss. (compresi tra il 2008/2009
e il 2024/2025; escluso il 2011/2012) indicati nello schema riassuntivo a pag. 2 del ricorso, Cont alle dipendenze del convenuto (nel seguito, per brevità, anche solo ”), CP_1
quale docente di religione cattolica e che la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta sulla quota del c.d. 70% (ex lege 186/2003) e, dunque, per far fronte ad esigenze stabili e permanenti dell'organizzazione scolastica ed in assenza di ragioni sostitutive, ha chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità dei contratti stipulati successivamente al terzo a.s. e di condannare il convenuto al risarcimento del danno c.d. comunitario (o eurounitario). Cont Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, alla luce della peculiare regolamentazione dell'insegnamento della religione cattolica, che, nel rispetto della disciplina concordataria, è riservato a docenti riconosciuti idonei dall'Autorità ecclesiastica e nominati d'intesa con essa;
regolamentazione alla luce della quale il MIM “non ha un effettivo potere di nomina e/o assunzione”, onde non si giustifica la condanna al pagamento di un indennizzo con valore prettamente sanzionatorio.
La causa è stata istruita documentalmente.
I difensori delle parti sono stati invitati, quindi, alla discussione “anche in merito Cont all'eventuale efficacia sanante della procedura concorsuale di cui alla memoria del , sotto l'aspetto della natura straordinaria, della valorizzazione dei pregressi periodi di servizio con contratti a termine, della certezza dell'assunzione in tempi ragionevoli e prevedibili”. Essi hanno infine insistito come nei rispettivi atti.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra.
Va osservato, preliminarmente, che i soli periodi di lavoro a termine che possono assumere rilievo, nel presente procedimento, sono quelli indicati in ricorso.
Deve evidenziarsi, poi, che i principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
La ricorrente è docente di religione cattolica ed ha prestato e presta la propria Cont attività lavorativa, alle dipendenze del , in forza di una successione (pressoché) ininterrotta (fatta eccezione per l'a.s. 2011/2012) di contratti di lavoro annuali, tra l'a.s.
2008/2009 e l'a.s. in corso (v. doc. 1 ric.).
Pressoché tutti i contratti hanno previsto orari di lavoro a tempo pieno.
3. La Suprema Corte, <con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n.
24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”>> (Cass. ord. n. 9323/2023).
4. Nella specie, non è contestato che i contratti dedotti in giudizio, a fronte della peculiare disciplina di cui alla legge n. 186/2003, vadano imputati alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale, in realtà non indetti.
In ogni caso, la S.C. <<… ha già affermato (Cass., n. 19319 del 2022) che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066 del 2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali).
D'altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la legge
n. 186 del 2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>> (Cass. ord. n. 9300/2023). Cont 5. Dunque, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con la ricorrente, per un periodo superiore a 36 mesi e in carenza dell'indizione dei concorsi, a partire dal 2012 (meglio, dall'a.s. 2012/2013) per 13 anni.
La lavoratrice ha diritto, pertanto, al risarcimento del danno, a fronte della detta abusiva reiterazione.
Cont 6. Si deve osservare, al riguardo, che il ha dedotto il recente espletamento di un concorso straordinario per insegnati di religione cattolica (IRC), bandito con Decreto dipartimentale 1327 del 29.5.2024 (all. 2b MIM), nella cui graduatoria finale (Diocesi di
Genova; ordine scuola: Infanzia/Primaria) la ricorrente risulta al 34° posto (dep. MIM
12.2.2025). Ad avviso del convenuto, l'espletamento di detto concorso comporta la riparazione dell'abuso e costituisce di per sé solo “una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro ex
1999/70/CE”, a seguito del collocarsi dell'odierna parte ricorrente nel novero dei
“vincitori”.
6.1. Si tratta di una procedura concorsuale posta in essere in attuazione dell'art. 1 bis, co. 2, d.l. n. 126/2019 (come modificato dai successivi dd.ll. nn. 36/2022 e 75/2023), ai sensi del quale «il è autorizzato a bandire, contestualmente al Controparte_1
concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il e il Presidente della Controparte_5
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del
, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli Controparte_5
oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del ai fini della copertura integrale delle Controparte_1
spese per la procedura concorsuale».
Il bando di concorso (di cui al menzionato D.D. n. 1327/2024) ha previsto che le graduatorie di merito regionali siano formate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e di specifici titoli (meglio indicati all'art. 7) e che, inoltre, siano utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento per conferire incarichi a tempo indeterminato in ragione del fabbisogno annuale (v. art. 8, co. 1, bando cit.).
7. Tuttavia, <la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione, per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n.
34558/2022; conf. Cass. 14815/2021; Cass. n. 35145/2023, secondo cui <<… la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale>>; Cass. n. 18695/2024; Cass. n. 22552/2016, che ricollega l'effetto estintivo dell'abuso alle sole “procedure di stabilizzazione”).
<<… [N]e consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-
103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria>> (Cass. n. 14815/2021 cit.).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia sanante alle ipotesi di concreta assegnazione del posto di ruolo (come conseguenza diretta e immediata dell'abuso) e a quelle di sicura fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. E chiarisce che la mera chance di stabilizzazione
(ravvisabile nei casi in cui l'immissione in ruolo non sia certa, ovvero non sia ottenibile in tempi brevi) non rappresenta misura idonea a sanzionare l'illecito datoriale e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto unionale, in quanto connotata da aleatorietà (v. ancora Cass. n. 35145/2023 cit.).
In altri termini, si ha riparazione dell'abuso esclusivamente quando la reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti abbia, da sola, determinato il conseguimento
(immediato o in tempi certi e ragionevoli) del posto di ruolo (e non lo abbia, invece, semplicemente agevolato). 8. Sembra, allora, che il concorso indetto con DD n. 1327 del 29.5.2024 non integri misura idonea a riparare l'illecito datoriale, poiché sprovvisto (almeno in parte) dei requisiti sopra indicati.
Esso non costituisce procedura volta ad attuare un piano di stabilizzazione del personale precario addetto all'insegnamento della religione cattolica (né il CP_1
convenuto lo ha mai dedotto); non s'inserisce, quindi, nel contesto di misure specifiche, concepite e predisposte onde porre rimedio, in tempi ragionevoli e certi, a tale fenomeno e al connesso utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato;
non comporta, come conseguenza immediata e diretta della reiterazione dei contratti, l'attribuzione automatica del posto di ruolo ai docenti interessati dall'abuso; neppure rappresenta - anche alla luce delle premesse - una “forma blanda di selezione” che consenta ai lavoratori danneggiati di beneficiare, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato all'insegnamento di ruolo.
Occorre precisare, infatti, che il concorso in esame ha previsto la riserva della totalità dei posti a favore dei docenti in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno 36 mesi di servizio (elemento, questo - come già precisato - di per sé non decisivo), ma è stato altresì caratterizzato dall'espletamento di una prova orale didattico-metodologica, rilevante ai fini della formazione della graduatoria di merito.
Si tratta, quanto a quest'ultimo, di aspetto che - nonostante il bando preveda l'utilizzo delle graduatorie fino al loro esaurimento e non introduca un punteggio minimo per il superamento della prova orale - osta all'integrazione dei requisiti di matrice giurisprudenziale di cui si è detto, in particolare non conciliandosi con l'accesso agevolato all'impiego a tempo indeterminato, secondo tempistiche certe e ravvicinate, determinabili ex ante e strettamente correlate al (solo) pregresso abuso.
L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, infatti, avverrà in base alla loro collocazione nella graduatoria di merito, che non dipende esclusivamente dal superamento dei 36 mesi di servizio, dai titoli e dall'anzianità di servizio complessiva, ma altresì dal punteggio ottenuto in occasione della prova orale (comportante l'assegnazione di punti fino a 100, a fronte dei 250 totali: v. art. 7 bando cit.). Insomma, le tempistiche d'immissione in ruolo sono strettamente collegate all'esito dell'esame orale e al punteggio ottenuto dal candidato (oltre che alla disponibilità di posti vacanti nella diocesi d'interesse), con evidenti profili d'aleatorietà della procedura stessa (e dei suoi esiti), nella quale all'abuso dei contratti a tempo determinato compete, allora, il solo effetto di agevolare (alla luce della “riserva”) il conseguimento del posto di ruolo.
Così, diverse pronunce di giudici e corti di merito hanno ritenuto la procedura concorsuale de qua non idonea a ristorare l'abuso, poiché fondata (anche) sull'espletamento di una prova di merito e, più in generale, sprovvista degli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Corte Appello Brescia, sentenze nn. 15, 62 e
95/2025; Corte Appello Perugia, sentenza n. 22/2025; Tribunale Parma sentenze nn. 144 e
275/2025; Tribunale Catania, sentenza n. 1290/2025).
9. Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che sono stati fino ad oggi individuati nei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella (in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di <un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>>
(Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno <nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (potendo comunque darsi prova del maggior danno). L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli
Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur sovrapponibile art. 32 l. n.
183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle
SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di procedere in tal senso.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura
d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024).
10. Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (a decorrere dall'a.s. 2012/2013) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità in 10 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e 0,5 mesi per ogni anno successivo); misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Occorre tenere conto, in effetti, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della minor precarietà del lavoro, nei casi quale quello in questione.
Infatti, <<… in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno
(30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché
è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
[…]
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato>> (Cass. n. 18698/2022).
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al saldo e, quindi, nella specie
(dato che l'ultimo contratto dedotto è in corso), dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
11. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore di causa accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a beneficio di parte ricorrente, con distrazione, in solido, a favore dei difensori della stessa, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
[...]
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con Controparte_1
la ricorrente, a decorrere dall'a.s. 2012/2013;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a Controparte_1
favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della presente pronuncia al saldo;
-condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1
lite, spese che liquida nella somma di euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione, in solido, a favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri
e Giovanni Rinaldi.
Genova, il giorno 8 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4155/2024, promossa dalla sig.ra:
, nata a [...] il [...], residente a [...]nella Parte_1
Via Piero Pinetti n. 19b, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di C.F._1
procura allegata alla busta telematica di invio del ricorso, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A (pec:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_2 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell'
[...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede Controparte_2 Persona_1
in Genova, Via Assarotti n. 38 (pec: codice fiscale Email_2 dell' , codice fiscale dell' Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
)
[...] P.IVA_2
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
: Parte_1
“Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del Controparte_1 ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
): Controparte_4
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 26.9.2024, la sig.ra
[...]
, premesso di avere lavorato e di lavorare ancora, in forza di contratti a Parte_1
termine di durata annuale (di cui al doc. 1 ric.), relativi agli a.ss. (compresi tra il 2008/2009
e il 2024/2025; escluso il 2011/2012) indicati nello schema riassuntivo a pag. 2 del ricorso, Cont alle dipendenze del convenuto (nel seguito, per brevità, anche solo ”), CP_1
quale docente di religione cattolica e che la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta sulla quota del c.d. 70% (ex lege 186/2003) e, dunque, per far fronte ad esigenze stabili e permanenti dell'organizzazione scolastica ed in assenza di ragioni sostitutive, ha chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità dei contratti stipulati successivamente al terzo a.s. e di condannare il convenuto al risarcimento del danno c.d. comunitario (o eurounitario). Cont Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, alla luce della peculiare regolamentazione dell'insegnamento della religione cattolica, che, nel rispetto della disciplina concordataria, è riservato a docenti riconosciuti idonei dall'Autorità ecclesiastica e nominati d'intesa con essa;
regolamentazione alla luce della quale il MIM “non ha un effettivo potere di nomina e/o assunzione”, onde non si giustifica la condanna al pagamento di un indennizzo con valore prettamente sanzionatorio.
La causa è stata istruita documentalmente.
I difensori delle parti sono stati invitati, quindi, alla discussione “anche in merito Cont all'eventuale efficacia sanante della procedura concorsuale di cui alla memoria del , sotto l'aspetto della natura straordinaria, della valorizzazione dei pregressi periodi di servizio con contratti a termine, della certezza dell'assunzione in tempi ragionevoli e prevedibili”. Essi hanno infine insistito come nei rispettivi atti.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra.
Va osservato, preliminarmente, che i soli periodi di lavoro a termine che possono assumere rilievo, nel presente procedimento, sono quelli indicati in ricorso.
Deve evidenziarsi, poi, che i principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
La ricorrente è docente di religione cattolica ed ha prestato e presta la propria Cont attività lavorativa, alle dipendenze del , in forza di una successione (pressoché) ininterrotta (fatta eccezione per l'a.s. 2011/2012) di contratti di lavoro annuali, tra l'a.s.
2008/2009 e l'a.s. in corso (v. doc. 1 ric.).
Pressoché tutti i contratti hanno previsto orari di lavoro a tempo pieno.
3. La Suprema Corte, <con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n.
24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”>> (Cass. ord. n. 9323/2023).
4. Nella specie, non è contestato che i contratti dedotti in giudizio, a fronte della peculiare disciplina di cui alla legge n. 186/2003, vadano imputati alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale, in realtà non indetti.
In ogni caso, la S.C. <<… ha già affermato (Cass., n. 19319 del 2022) che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066 del 2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali).
D'altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la legge
n. 186 del 2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>> (Cass. ord. n. 9300/2023). Cont 5. Dunque, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con la ricorrente, per un periodo superiore a 36 mesi e in carenza dell'indizione dei concorsi, a partire dal 2012 (meglio, dall'a.s. 2012/2013) per 13 anni.
La lavoratrice ha diritto, pertanto, al risarcimento del danno, a fronte della detta abusiva reiterazione.
Cont 6. Si deve osservare, al riguardo, che il ha dedotto il recente espletamento di un concorso straordinario per insegnati di religione cattolica (IRC), bandito con Decreto dipartimentale 1327 del 29.5.2024 (all. 2b MIM), nella cui graduatoria finale (Diocesi di
Genova; ordine scuola: Infanzia/Primaria) la ricorrente risulta al 34° posto (dep. MIM
12.2.2025). Ad avviso del convenuto, l'espletamento di detto concorso comporta la riparazione dell'abuso e costituisce di per sé solo “una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro ex
1999/70/CE”, a seguito del collocarsi dell'odierna parte ricorrente nel novero dei
“vincitori”.
6.1. Si tratta di una procedura concorsuale posta in essere in attuazione dell'art. 1 bis, co. 2, d.l. n. 126/2019 (come modificato dai successivi dd.ll. nn. 36/2022 e 75/2023), ai sensi del quale «il è autorizzato a bandire, contestualmente al Controparte_1
concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il e il Presidente della Controparte_5
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del
, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli Controparte_5
oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del ai fini della copertura integrale delle Controparte_1
spese per la procedura concorsuale».
Il bando di concorso (di cui al menzionato D.D. n. 1327/2024) ha previsto che le graduatorie di merito regionali siano formate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e di specifici titoli (meglio indicati all'art. 7) e che, inoltre, siano utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento per conferire incarichi a tempo indeterminato in ragione del fabbisogno annuale (v. art. 8, co. 1, bando cit.).
7. Tuttavia, <la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione, per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n.
34558/2022; conf. Cass. 14815/2021; Cass. n. 35145/2023, secondo cui <<… la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale>>; Cass. n. 18695/2024; Cass. n. 22552/2016, che ricollega l'effetto estintivo dell'abuso alle sole “procedure di stabilizzazione”).
<<… [N]e consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-
103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria>> (Cass. n. 14815/2021 cit.).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia sanante alle ipotesi di concreta assegnazione del posto di ruolo (come conseguenza diretta e immediata dell'abuso) e a quelle di sicura fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. E chiarisce che la mera chance di stabilizzazione
(ravvisabile nei casi in cui l'immissione in ruolo non sia certa, ovvero non sia ottenibile in tempi brevi) non rappresenta misura idonea a sanzionare l'illecito datoriale e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto unionale, in quanto connotata da aleatorietà (v. ancora Cass. n. 35145/2023 cit.).
In altri termini, si ha riparazione dell'abuso esclusivamente quando la reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti abbia, da sola, determinato il conseguimento
(immediato o in tempi certi e ragionevoli) del posto di ruolo (e non lo abbia, invece, semplicemente agevolato). 8. Sembra, allora, che il concorso indetto con DD n. 1327 del 29.5.2024 non integri misura idonea a riparare l'illecito datoriale, poiché sprovvisto (almeno in parte) dei requisiti sopra indicati.
Esso non costituisce procedura volta ad attuare un piano di stabilizzazione del personale precario addetto all'insegnamento della religione cattolica (né il CP_1
convenuto lo ha mai dedotto); non s'inserisce, quindi, nel contesto di misure specifiche, concepite e predisposte onde porre rimedio, in tempi ragionevoli e certi, a tale fenomeno e al connesso utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato;
non comporta, come conseguenza immediata e diretta della reiterazione dei contratti, l'attribuzione automatica del posto di ruolo ai docenti interessati dall'abuso; neppure rappresenta - anche alla luce delle premesse - una “forma blanda di selezione” che consenta ai lavoratori danneggiati di beneficiare, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato all'insegnamento di ruolo.
Occorre precisare, infatti, che il concorso in esame ha previsto la riserva della totalità dei posti a favore dei docenti in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno 36 mesi di servizio (elemento, questo - come già precisato - di per sé non decisivo), ma è stato altresì caratterizzato dall'espletamento di una prova orale didattico-metodologica, rilevante ai fini della formazione della graduatoria di merito.
Si tratta, quanto a quest'ultimo, di aspetto che - nonostante il bando preveda l'utilizzo delle graduatorie fino al loro esaurimento e non introduca un punteggio minimo per il superamento della prova orale - osta all'integrazione dei requisiti di matrice giurisprudenziale di cui si è detto, in particolare non conciliandosi con l'accesso agevolato all'impiego a tempo indeterminato, secondo tempistiche certe e ravvicinate, determinabili ex ante e strettamente correlate al (solo) pregresso abuso.
L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, infatti, avverrà in base alla loro collocazione nella graduatoria di merito, che non dipende esclusivamente dal superamento dei 36 mesi di servizio, dai titoli e dall'anzianità di servizio complessiva, ma altresì dal punteggio ottenuto in occasione della prova orale (comportante l'assegnazione di punti fino a 100, a fronte dei 250 totali: v. art. 7 bando cit.). Insomma, le tempistiche d'immissione in ruolo sono strettamente collegate all'esito dell'esame orale e al punteggio ottenuto dal candidato (oltre che alla disponibilità di posti vacanti nella diocesi d'interesse), con evidenti profili d'aleatorietà della procedura stessa (e dei suoi esiti), nella quale all'abuso dei contratti a tempo determinato compete, allora, il solo effetto di agevolare (alla luce della “riserva”) il conseguimento del posto di ruolo.
Così, diverse pronunce di giudici e corti di merito hanno ritenuto la procedura concorsuale de qua non idonea a ristorare l'abuso, poiché fondata (anche) sull'espletamento di una prova di merito e, più in generale, sprovvista degli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Corte Appello Brescia, sentenze nn. 15, 62 e
95/2025; Corte Appello Perugia, sentenza n. 22/2025; Tribunale Parma sentenze nn. 144 e
275/2025; Tribunale Catania, sentenza n. 1290/2025).
9. Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che sono stati fino ad oggi individuati nei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di “conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di “disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti) a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella (in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di <un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>>
(Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010 e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno <nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (potendo comunque darsi prova del maggior danno). L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli
Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso - come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur sovrapponibile art. 32 l. n.
183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale (risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle
SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina (non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di procedere in tal senso.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura
d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024).
10. Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (a decorrere dall'a.s. 2012/2013) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità in 10 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e 0,5 mesi per ogni anno successivo); misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Occorre tenere conto, in effetti, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della minor precarietà del lavoro, nei casi quale quello in questione.
Infatti, <<… in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno
(30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché
è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
[…]
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato>> (Cass. n. 18698/2022).
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al saldo e, quindi, nella specie
(dato che l'ultimo contratto dedotto è in corso), dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
11. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore di causa accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a beneficio di parte ricorrente, con distrazione, in solido, a favore dei difensori della stessa, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
[...]
, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con Controparte_1
la ricorrente, a decorrere dall'a.s. 2012/2013;
-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a Controparte_1
favore della ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della presente pronuncia al saldo;
-condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1
lite, spese che liquida nella somma di euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione, in solido, a favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri
e Giovanni Rinaldi.
Genova, il giorno 8 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo