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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4036/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI Parte_1 C.F._1
SIMONE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Via Roncalli
n. 15;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
ZANQUOGHI SIMONE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano,
Via Madonna Sette Dolori n. 11;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data
25.6.2005 in Vigevano (atto n. 51, Parte I, anno 2005), confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con Per_1 collocazione abitativa prevalente con la madre, presso l'abitazione coniugale che rimarrà assegnata alla stessa;
disporre che gli incontri padre-figlia si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro, previo avviso alla madre;
Pag. 1 di 3 dare atto dell'impegno delle parti a favorire maggiori frequentazioni di con il Per_1
padre e con il fratello;
dare atto dell'attuale collocamento prevalente del figlio maggiore presso il Per_2
padre; disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio presso lo stesso collocato e pertanto che il Signor si faccia carico dei costi ordinari di CP_1
Part
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e la Signora i quelli Per_2
ordinari di;
Per_1
prevedere che le parti sopportino al 50% le spese extra assegno per i figli;
Part la sig.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per
; Per_1
dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti, spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 15.4.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia del decreto con il quale questo Tribunale, in data
28.12.2017, ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 12.1.2017.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritiene, altresì, il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti ai figli e . Per_1 Per_2
Pag. 2 di 3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'intervenuto accordo è corretto compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Vigevano il 25/06/2005,
da e da atto 51, parte I, del registro degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio dell'anno 2005);
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 10/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4036/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI Parte_1 C.F._1
SIMONE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Via Roncalli
n. 15;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
ZANQUOGHI SIMONE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano,
Via Madonna Sette Dolori n. 11;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data
25.6.2005 in Vigevano (atto n. 51, Parte I, anno 2005), confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, con Per_1 collocazione abitativa prevalente con la madre, presso l'abitazione coniugale che rimarrà assegnata alla stessa;
disporre che gli incontri padre-figlia si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro, previo avviso alla madre;
Pag. 1 di 3 dare atto dell'impegno delle parti a favorire maggiori frequentazioni di con il Per_1
padre e con il fratello;
dare atto dell'attuale collocamento prevalente del figlio maggiore presso il Per_2
padre; disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio presso lo stesso collocato e pertanto che il Signor si faccia carico dei costi ordinari di CP_1
Part
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e la Signora i quelli Per_2
ordinari di;
Per_1
prevedere che le parti sopportino al 50% le spese extra assegno per i figli;
Part la sig.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per
; Per_1
dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti, spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 15.4.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia del decreto con il quale questo Tribunale, in data
28.12.2017, ha omologato la separazione personale dei coniugi e del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 12.1.2017.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Ritiene, altresì, il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti ai figli e . Per_1 Per_2
Pag. 2 di 3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Stante l'intervenuto accordo è corretto compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Vigevano il 25/06/2005,
da e da atto 51, parte I, del registro degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio dell'anno 2005);
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 10/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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