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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio in data 19.12.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1684\2024 V.G. pendente tra Parte_1
nata a [...], il [...] ( ) e ivi
[...] CodiceFiscale_1
residente in [...], e , nato a [...] il Parte_2
15.09.1960 (C.F. ) e residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Sofia Stagi, presso il cui studio, sito in Massa, Viale Stazione n. 94, sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: Parte_1 Parte_2
i) si sono uniti in matrimonio, con rito concordatario, in Carrara (MS) il 10.05.1987, in pagina 1 di 3 regime di comunione dei beni, ed il relativo atto è stato annotato presso gli Uffici di
Stato Civile del Comune di Carrara, al n.31, parte II, serie A, Anno 1987; ii) dalla loro unione sono nati entrambi in Carrara (MS) i figli, , l'08.02.1990, e Persona_1
il 27.08.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti; iii) il Tribunale di Massa, con decreto del 5.2.2013, ha omologato la separazione consensuale dei suddetti coniugi;
iv) sono trascorsi i termini di cui all'art. 1
L. 06.05.2015 n. 55) dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc provveda alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione del 6.12.2024, le parti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la riconciliazione, ed il difensore ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, e le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Carrara (MS) il 10.05.1987, e trascritto presso il Registro di stato civile del
Comune di Carrara, al n. 31, parte II, serie A, Anno 1987, tra i sig.ri Parte_1
e , alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
[...] Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato,
pagina 2 di 3 sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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