TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3528/2025 promossa da:
Avv. GABRIELE LANZI (C.F. ), in proprio ex art. 86 elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio professionale in Firenze, Via Landucci n. 12
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione decreto di pagamento del compenso al difensore ex artt. 84 - 170 del Dpr
115/2002
Conclusioni: Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare il diritto dell'avv. Gabriele Lanzi al compenso per la difesa di fiducia della SI.ra , parte ammessa al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato nella procedura rgnr 11469/2021 - rg dib 895/2023 del Tribunale di Firenze, nella misura di € 1.638,66 (oltre spese forfettarie 15%, cpa e iva come per legge) o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, di conseguenza modificare il decreto di pagamento del 20.11.2024 comunque condannare il , in persona del p.t., a pagare all'Avv. Gabriele Lanzi Controparte_1 CP_2 la somma di € 1.638,66 (oltre spese forfettarie 15%, cpa e iva come per legge) per l'attività professionale di difesa in giudizio della SI.ra , parte ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato nel procedimento sopra indicato. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data
14.3.2025, l'Avv. GABRIELE LANZI ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 20.11.2024 e comunicato in data 12.2.2025 con cui il Tribunale di Firenze ha liquidato la somma di € 1.200 oltre accessori di legge per i compensi per l'attività difensiva svolta dal ricorrente quale difensore di fiducia della SI.ra , nata a [...] il [...], ammessa al gratuito patrocinio nel Parte_1
procedimento penale RGNR 11469/2021 e 895/2023 RG Dib.
In particolare è stata liquidata la somma di € 300,00 per la fase studio e di € 900,00 per la fase decisionale, ritenendo di non dover liquidare niente per le fasi introduttiva del giudizio e istruttoria/dibattimentale, ritenendo il Giudice che non fossero state svolte attività rientranti in tali fasi come descritte all'art. 12 n. 3 T.P.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso detto decreto lamentando la violazione del D.P.R.
115/2002 e dell'art. 12 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, ritenendo che tale liquidazione non sia congrua per l'effettivo impegno profuso nella procedura, né rispettosa dei parametri previsti dal
DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022 e che sia ingiusto, sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale, sia sotto quello della corretta applicazione della normativa in materia di compensi professionali.
In primo luogo, il Giudice avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la fase introduttiva, nonostante l'effettiva prestazione di attività, come il deposito in data 21.4.2023 dell'istanza per la sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168 bis c.p. e 464 c.p.p., che secondo il ricorrente costituisce uno di quegli atti previsti dalla lett. B del comma 3 dell'art. 12 del DM. Inoltre, il ricorrente deduce che la liquidazione non sia conforme ai parametri forensi.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 17.9.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Dalla documentazione versata in atti, risultano confermate le attività svolte dall'Avv Lanzi a favore dell'imputata dedotte nel ricorso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”. 6 Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto pagina 2 di 4 del difensore al compenso. Nel caso in esame è provata la circostanza che il difensore dell'imputata all'udienza del 17.11.2013 abbia formalizzato specifica istanza di c.d. messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p.. Va quindi riconosciuto il compenso anche per la fase introduttiva, ingiustamente negato nel decreto opposto.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Pertanto il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale, nel decreto opposto, per le voci già riconosciute risulta corretto essendo superiore ai minimi tariffari ed inferiore a quelli medi e non vi è motivo di discostarsene anche per la liquidazione della fase introduttiva.
Va dunque confermato quanto liquidato per la fase studio e decisionale pari complessivamente a €
900,00 già ridotto di 1/3 ex art 106 bis dpr 115/2002 e in aggiunta a quanto già riconosciuto per dette fasi va liquidato al ricorrente anche la fase introduttiva nella somma pari a € 240, già ridotta di1/3 ex art 106 bis dpr 115/2002, e così per complessivi € 1.140,00 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte ed in assenza di controparte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 125 ( 98 CU e 27 marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' avv. LANZI avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Firenze emesso il 20.11.2014 e comunicato in data 12.2.2025, per l'attività di difensore di fiducia e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. GABRIELE LANZI le competenze in complessivi € 1.140, già ridotte di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. GABRIELE LANZI a carico dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
pagina 3 di 4 - condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 15 dicembre.2025
Il giudice on.
Dott.ssa NA ET
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3528/2025 promossa da:
Avv. GABRIELE LANZI (C.F. ), in proprio ex art. 86 elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio professionale in Firenze, Via Landucci n. 12
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione decreto di pagamento del compenso al difensore ex artt. 84 - 170 del Dpr
115/2002
Conclusioni: Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare il diritto dell'avv. Gabriele Lanzi al compenso per la difesa di fiducia della SI.ra , parte ammessa al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato nella procedura rgnr 11469/2021 - rg dib 895/2023 del Tribunale di Firenze, nella misura di € 1.638,66 (oltre spese forfettarie 15%, cpa e iva come per legge) o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, di conseguenza modificare il decreto di pagamento del 20.11.2024 comunque condannare il , in persona del p.t., a pagare all'Avv. Gabriele Lanzi Controparte_1 CP_2 la somma di € 1.638,66 (oltre spese forfettarie 15%, cpa e iva come per legge) per l'attività professionale di difesa in giudizio della SI.ra , parte ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato nel procedimento sopra indicato. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data
14.3.2025, l'Avv. GABRIELE LANZI ha tempestivamente opposto il decreto emesso il 20.11.2024 e comunicato in data 12.2.2025 con cui il Tribunale di Firenze ha liquidato la somma di € 1.200 oltre accessori di legge per i compensi per l'attività difensiva svolta dal ricorrente quale difensore di fiducia della SI.ra , nata a [...] il [...], ammessa al gratuito patrocinio nel Parte_1
procedimento penale RGNR 11469/2021 e 895/2023 RG Dib.
In particolare è stata liquidata la somma di € 300,00 per la fase studio e di € 900,00 per la fase decisionale, ritenendo di non dover liquidare niente per le fasi introduttiva del giudizio e istruttoria/dibattimentale, ritenendo il Giudice che non fossero state svolte attività rientranti in tali fasi come descritte all'art. 12 n. 3 T.P.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso detto decreto lamentando la violazione del D.P.R.
115/2002 e dell'art. 12 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, ritenendo che tale liquidazione non sia congrua per l'effettivo impegno profuso nella procedura, né rispettosa dei parametri previsti dal
DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022 e che sia ingiusto, sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale, sia sotto quello della corretta applicazione della normativa in materia di compensi professionali.
In primo luogo, il Giudice avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la fase introduttiva, nonostante l'effettiva prestazione di attività, come il deposito in data 21.4.2023 dell'istanza per la sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168 bis c.p. e 464 c.p.p., che secondo il ricorrente costituisce uno di quegli atti previsti dalla lett. B del comma 3 dell'art. 12 del DM. Inoltre, il ricorrente deduce che la liquidazione non sia conforme ai parametri forensi.
Il , regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 17.9.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Dalla documentazione versata in atti, risultano confermate le attività svolte dall'Avv Lanzi a favore dell'imputata dedotte nel ricorso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”. 6 Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto pagina 2 di 4 del difensore al compenso. Nel caso in esame è provata la circostanza che il difensore dell'imputata all'udienza del 17.11.2013 abbia formalizzato specifica istanza di c.d. messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p.. Va quindi riconosciuto il compenso anche per la fase introduttiva, ingiustamente negato nel decreto opposto.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Pertanto il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale, nel decreto opposto, per le voci già riconosciute risulta corretto essendo superiore ai minimi tariffari ed inferiore a quelli medi e non vi è motivo di discostarsene anche per la liquidazione della fase introduttiva.
Va dunque confermato quanto liquidato per la fase studio e decisionale pari complessivamente a €
900,00 già ridotto di 1/3 ex art 106 bis dpr 115/2002 e in aggiunta a quanto già riconosciuto per dette fasi va liquidato al ricorrente anche la fase introduttiva nella somma pari a € 240, già ridotta di1/3 ex art 106 bis dpr 115/2002, e così per complessivi € 1.140,00 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Nel presente giudizio risulta soccombente il e, pertanto, la ricorrente deve Controparte_1
essere rimborsata delle spese di lite che si liquidano, considerato il valore della causa in base al decisum e la fase di trattazione e decisionale svolta in via sommaria, senza il deposito di memorie scritte ed in assenza di controparte, nella complessiva somma di € 397,00, di cui € 66,00 per fase di studio ed € 131,00 per fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione, € 100,00 per fase decisoria oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA di legge oltre € 125 ( 98 CU e 27 marca) per spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' avv. LANZI avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Firenze emesso il 20.11.2014 e comunicato in data 12.2.2025, per l'attività di difensore di fiducia e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. GABRIELE LANZI le competenze in complessivi € 1.140, già ridotte di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA se dovuta e CAP di legge;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. GABRIELE LANZI a carico dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
pagina 3 di 4 - condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 15 dicembre.2025
Il giudice on.
Dott.ssa NA ET
pagina 4 di 4