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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to NICOLA MARIA CIACCI Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIRARDI ANDREA e CP_1
BERNARDINI MATTIA domiciliato elettivamente in Milano, Via Fabio Filzi n. 2
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nella persona del Giudice nominando,
a) accertare la totale responsabilità del sinistro in narrativa del Controparte_2
b) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 25.440,05 (o di quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa) a favore di Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
[...]
Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario avvocato.
Per parte convenuta in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice pagina 1 di 5 tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in via istruttoria: ci si riserva di indicare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ.;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) chiamava in giudizio il , quale soggetto Parte_1 Controparte_2 tenuto a rispondere del danno alla persona sopportato dall'attrice a seguito di una caduta causata, asseritamente, dalla mancata indicazione circa la presenza di una caditoia non coperta da grata e parzialmente occultata da sterpaglie.
Parte attrice chiama l'Ente convenuto a rispondere per responsabilità ex art 2051 cc..
Al citato fine la deduce che in data 3 luglio 2023 alle ore 21.30 circa, in Parte_1
, mentre percorreva a piedi via Adige, cadeva a causa di una caditoia non CP_2 coperta da grata ed occultata alla vista.
Dalla caduta riportava la frattura del piatto tibiale destro con distrazione dei legamenti (per vero osserva questo giudicante che è stata prima accertata la distrazione dei legamenti, essendocisi concentrati sulla dolenzia al ginocchio, ed in data successiva la frattura del piatto tibiale).
Di qui la domanda risarcitoria.
Si costituiva il , rilevando che l'attrice si era volontariamente Controparte_2 esposta al rischio attraversando una zona interdetta al transito pedonale.
L'area di cui sopra si trovava all'interno di un cantiere stradale, e così, mentre la ha preferito attraversare l'area interessata dal cantiere, ben avrebbe Parte_1 potuto usufruire del marciapiede sull'altro lato della strada evitando di incorrere nella caduta.
pagina 2 di 5 Deduceva ancora il Convenuto che nessun rimprovero poteva essergli mosso, giacchè il danno si verificava per esclusiva colpa della attrice, come facilmente poteva essere ritratto già dalle espresse considerazioni.
Nonostante la ritenuta esclusiva responsabilità della il Comune di Parte_1
convenuto, tuttavia, contestava le partite di danno CP_2
Concludeva per il rigetto della domanda, come da conclusioni più sopra riportate.
All'esito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo CTU medica, ed infine assunta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ult co. cpc.
2) Deve in via primaria osservarsi che ai fini risarcitori, spetta a chi eccepisca la responsabilità ex art 2051 cc l´onere probatorio della dimostrazione sia dell´evento, che del nesso di causalità tra la res ed il danno verificatosi.
Non contestato l'evento da parte convenuta, ma sostanzialmente le sole sue conseguenze e responsabilità, e costituendo l'evento il presupposto della domanda, deve qui ritrarsi l'implicita ammissione di esistenza del fatto ingenerante la domanda.
Quanto al danno deve invece osservarsi che lo stesso, al di là della sua concreta valutazione in contraddittorio, risulta esistente e provato alla luce del certificato medico all.5) di parte attrice di primo intervento, compatibile, anche per orario, in relazione al fatto presupposto di causa.
Rilevato che non è esclusa la responsabilità dell'ente proprietario della strada pubblica, neppure se il danno si sia verificato per disattenzione o comportamento del danneggiato, spetterà qui al convenuto dimostrare che l'evento sia derivato da fortuito, o che vi sia stato un abnorme comportamento del danneggiato, unico che possa escludere la responsabilità del convenuto, e fermo il fatto che su tale responsabilità può comunque influire la condotta della vittima, ma ai fini di un concorso causale ex art. 1227 cc.
Deve allora farsi una riflessione in ordine al percorso pedonale seguito dalla e che l'ha condotta all'evento. Parte_1
Dalle fotografie in atti e dalla relazione di servizio appare come effettivamente la abbia optato per seguire un percorso che per vero non sarebbe consentito Parte_1 al transito dei pedoni.
Detto percorso infatti attraversa un cantiere stradale. pagina 3 di 5 Tuttavia dalle foto risulta come il cantiere sia facilmente accessibile e non possa quindi ritenersi imprevedibile che un pedone possa optare per una via, magari all'apparenza più agevole e di immediato raggiungimento, ancorchè non adibita al transito pedonale.
Per vero deve anche osservarsi che dalle fotografie in atti le delimitazioni di accesso all'area appaiono poste proprio come a voler lasciare uno spazio di ingresso e di transito, non essendo il cantiere né sbarrato ( magari anche solo con una barriera New Jersey in polietilene – invece utilizzate per delimitare il cantiere solo parallelamente al percorso stradale - od altro inibitore mobile ) né riportante cartellonistica di divieto di accesso ai pedoni e obbligo di transito sull'altro lato.
Né la caditoia scoperta appariva segnalata o protetta.
Fermo restando che il comportamento della nel transitare nell'area è Parte_1 chiaramente inscrivibile nell'ambito delle condotte concorrenti alla realizzazione dell'evento, di certo non è considerabile come “abnorme”.
Parallelamente, sotto il diverso punto di vista dell'Ente convenuto, non appare versarsi nell'ipotesi di fortuito ed imprevedibilità del fatto.
Le condizioni di protezione del cantiere appaiono poste come a voler consentire il passaggio.
Per vero viene financo sottovalutata la rischiosità intrinseca costituita dalla suddetta caditoia, dal momento che al 9.11.23 ancora non si era intervenuti nell'apporre protezione alla stessa (cfr all.4 di parte attrice).
A parte tale ultimo aspetto si ritiene che le responsabilità, nel caso di specie, debbano essere equamente suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuna, proprio alla luce delle rispettive condotte.
Tutto ciò premesso deve pervenirsi alla valutazione del danno alla data dell'evento.
La CTU ammessa in corso di causa ha avuto modo di accertare la compatibilità del danno con la narrazione dell'evento.
Si è quindi potuto determinare il danno biologico temporaneo in 90 gg totali di cui
0 inabilità totale al 100%, 30 gg di inabilità al 75% corrispondenti all'utilizzo del tutore articolato, 30 gg al 50% caratterizzati dal recupero dello schema del passo pagina 4 di 5 e ulteriori 30 gg al 25% per completare il trattamento riabilitativo, con postumi residuati permanenti pari al 6%.
Spese esposte ritenute congrue comprensive della parcella di CTP.
Considerata l'età di anni 53 al sinistro ed una minima personalizzazione collegabile allo stato di dolorosità e difficoltà nel compiere le attività quotidiane, computabile nella misura di 1/3, ed un pro die di € 115,00 si perviene ad un valore, devalutato alla data del sinistro, pari ad € 17.262,04.
A detto importo vanno aggiunti € 2.386,50 per spese mediche e di CTP e così per un totale di € 9.824,27 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento su € 8.631,02 ed interessi e rivalutazione dalla data delle presente decisione su € 1.193,25.
La domanda deve quindi essere accolta nei limiti suddetti.
Le spese e competenze di giudizio vanno computate sulla sorte di condanna e pertanto si liquidano in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, oltre ancora accessori di legge.
Anche i suddetti importi vanno compensati in ragione del 50% per i motivi espressi.
Parimenti le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto condanna il al pagamento, in favore di per le causali Controparte_2 Parte_1 sempre di cui in parte motiva, la somma di € 9.824,27 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo pagamento su € 8.631,02, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente decisione all'effettivo pagamento su €
1.193,25.
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_2 liquidano in favore del difensore antistatario in complessivi € 4.000,00 che si compensano in ragione del 50%, oltre 15% spese forfettarie, oltre ancora cassa previdenziale ed iva come per legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna.
Così deciso in Pesaro, in data 17/07/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to NICOLA MARIA CIACCI Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIRARDI ANDREA e CP_1
BERNARDINI MATTIA domiciliato elettivamente in Milano, Via Fabio Filzi n. 2
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito nella persona del Giudice nominando,
a) accertare la totale responsabilità del sinistro in narrativa del Controparte_2
b) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 25.440,05 (o di quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa) a favore di Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
[...]
Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario avvocato.
Per parte convenuta in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice pagina 1 di 5 tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in via istruttoria: ci si riserva di indicare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ.;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) chiamava in giudizio il , quale soggetto Parte_1 Controparte_2 tenuto a rispondere del danno alla persona sopportato dall'attrice a seguito di una caduta causata, asseritamente, dalla mancata indicazione circa la presenza di una caditoia non coperta da grata e parzialmente occultata da sterpaglie.
Parte attrice chiama l'Ente convenuto a rispondere per responsabilità ex art 2051 cc..
Al citato fine la deduce che in data 3 luglio 2023 alle ore 21.30 circa, in Parte_1
, mentre percorreva a piedi via Adige, cadeva a causa di una caditoia non CP_2 coperta da grata ed occultata alla vista.
Dalla caduta riportava la frattura del piatto tibiale destro con distrazione dei legamenti (per vero osserva questo giudicante che è stata prima accertata la distrazione dei legamenti, essendocisi concentrati sulla dolenzia al ginocchio, ed in data successiva la frattura del piatto tibiale).
Di qui la domanda risarcitoria.
Si costituiva il , rilevando che l'attrice si era volontariamente Controparte_2 esposta al rischio attraversando una zona interdetta al transito pedonale.
L'area di cui sopra si trovava all'interno di un cantiere stradale, e così, mentre la ha preferito attraversare l'area interessata dal cantiere, ben avrebbe Parte_1 potuto usufruire del marciapiede sull'altro lato della strada evitando di incorrere nella caduta.
pagina 2 di 5 Deduceva ancora il Convenuto che nessun rimprovero poteva essergli mosso, giacchè il danno si verificava per esclusiva colpa della attrice, come facilmente poteva essere ritratto già dalle espresse considerazioni.
Nonostante la ritenuta esclusiva responsabilità della il Comune di Parte_1
convenuto, tuttavia, contestava le partite di danno CP_2
Concludeva per il rigetto della domanda, come da conclusioni più sopra riportate.
All'esito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo CTU medica, ed infine assunta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ult co. cpc.
2) Deve in via primaria osservarsi che ai fini risarcitori, spetta a chi eccepisca la responsabilità ex art 2051 cc l´onere probatorio della dimostrazione sia dell´evento, che del nesso di causalità tra la res ed il danno verificatosi.
Non contestato l'evento da parte convenuta, ma sostanzialmente le sole sue conseguenze e responsabilità, e costituendo l'evento il presupposto della domanda, deve qui ritrarsi l'implicita ammissione di esistenza del fatto ingenerante la domanda.
Quanto al danno deve invece osservarsi che lo stesso, al di là della sua concreta valutazione in contraddittorio, risulta esistente e provato alla luce del certificato medico all.5) di parte attrice di primo intervento, compatibile, anche per orario, in relazione al fatto presupposto di causa.
Rilevato che non è esclusa la responsabilità dell'ente proprietario della strada pubblica, neppure se il danno si sia verificato per disattenzione o comportamento del danneggiato, spetterà qui al convenuto dimostrare che l'evento sia derivato da fortuito, o che vi sia stato un abnorme comportamento del danneggiato, unico che possa escludere la responsabilità del convenuto, e fermo il fatto che su tale responsabilità può comunque influire la condotta della vittima, ma ai fini di un concorso causale ex art. 1227 cc.
Deve allora farsi una riflessione in ordine al percorso pedonale seguito dalla e che l'ha condotta all'evento. Parte_1
Dalle fotografie in atti e dalla relazione di servizio appare come effettivamente la abbia optato per seguire un percorso che per vero non sarebbe consentito Parte_1 al transito dei pedoni.
Detto percorso infatti attraversa un cantiere stradale. pagina 3 di 5 Tuttavia dalle foto risulta come il cantiere sia facilmente accessibile e non possa quindi ritenersi imprevedibile che un pedone possa optare per una via, magari all'apparenza più agevole e di immediato raggiungimento, ancorchè non adibita al transito pedonale.
Per vero deve anche osservarsi che dalle fotografie in atti le delimitazioni di accesso all'area appaiono poste proprio come a voler lasciare uno spazio di ingresso e di transito, non essendo il cantiere né sbarrato ( magari anche solo con una barriera New Jersey in polietilene – invece utilizzate per delimitare il cantiere solo parallelamente al percorso stradale - od altro inibitore mobile ) né riportante cartellonistica di divieto di accesso ai pedoni e obbligo di transito sull'altro lato.
Né la caditoia scoperta appariva segnalata o protetta.
Fermo restando che il comportamento della nel transitare nell'area è Parte_1 chiaramente inscrivibile nell'ambito delle condotte concorrenti alla realizzazione dell'evento, di certo non è considerabile come “abnorme”.
Parallelamente, sotto il diverso punto di vista dell'Ente convenuto, non appare versarsi nell'ipotesi di fortuito ed imprevedibilità del fatto.
Le condizioni di protezione del cantiere appaiono poste come a voler consentire il passaggio.
Per vero viene financo sottovalutata la rischiosità intrinseca costituita dalla suddetta caditoia, dal momento che al 9.11.23 ancora non si era intervenuti nell'apporre protezione alla stessa (cfr all.4 di parte attrice).
A parte tale ultimo aspetto si ritiene che le responsabilità, nel caso di specie, debbano essere equamente suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuna, proprio alla luce delle rispettive condotte.
Tutto ciò premesso deve pervenirsi alla valutazione del danno alla data dell'evento.
La CTU ammessa in corso di causa ha avuto modo di accertare la compatibilità del danno con la narrazione dell'evento.
Si è quindi potuto determinare il danno biologico temporaneo in 90 gg totali di cui
0 inabilità totale al 100%, 30 gg di inabilità al 75% corrispondenti all'utilizzo del tutore articolato, 30 gg al 50% caratterizzati dal recupero dello schema del passo pagina 4 di 5 e ulteriori 30 gg al 25% per completare il trattamento riabilitativo, con postumi residuati permanenti pari al 6%.
Spese esposte ritenute congrue comprensive della parcella di CTP.
Considerata l'età di anni 53 al sinistro ed una minima personalizzazione collegabile allo stato di dolorosità e difficoltà nel compiere le attività quotidiane, computabile nella misura di 1/3, ed un pro die di € 115,00 si perviene ad un valore, devalutato alla data del sinistro, pari ad € 17.262,04.
A detto importo vanno aggiunti € 2.386,50 per spese mediche e di CTP e così per un totale di € 9.824,27 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento su € 8.631,02 ed interessi e rivalutazione dalla data delle presente decisione su € 1.193,25.
La domanda deve quindi essere accolta nei limiti suddetti.
Le spese e competenze di giudizio vanno computate sulla sorte di condanna e pertanto si liquidano in € 4.000,00 oltre 15% spese generali, oltre ancora accessori di legge.
Anche i suddetti importi vanno compensati in ragione del 50% per i motivi espressi.
Parimenti le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto condanna il al pagamento, in favore di per le causali Controparte_2 Parte_1 sempre di cui in parte motiva, la somma di € 9.824,27 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo pagamento su € 8.631,02, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente decisione all'effettivo pagamento su €
1.193,25.
2) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_2 liquidano in favore del difensore antistatario in complessivi € 4.000,00 che si compensano in ragione del 50%, oltre 15% spese forfettarie, oltre ancora cassa previdenziale ed iva come per legge
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna.
Così deciso in Pesaro, in data 17/07/2025
Il Giudice
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