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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/10/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17 ottobre 2024 innanzi alla Corte d'Appello di Messina,
Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. nella causa civile iscritta al n. 892/2022 R.G.A.C., promossa da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
E. L. Pellegrino 11, Messina, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Corvaja che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
F. Todaro 11, Messina, presso lo studio dell'Avv. Agostino Crisafulli che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (appello avverso le sentenze nn. 1104/21 R.S. e 1843/22 R.S. del Tribunale di Messina); sono presenti l'Avv. Corvaja e l'Avv. Crisafulli i quali dichiarano che le parti del giudizio hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, già depositato telematicamente, in base al quale le parti hanno concordato di mantenere la validità del testamento pubblico del 29/06/2004 di , ricevuto in Persona_1
NO , depositato e pubblicato con verbale dell'Archivio Persona_2
NOile Distrettuale di Messina del 07/03/2016, Rep. Archivio n. 10739 – Rep.
NOile n. 196147 registrato a Messina il 10/03/2016 al n. 552 serie I,
1 testamento che non deve più essere considerato nullo, a differenza di quanto indicato nella sentenza di I grado n. 1104/2021, dando atto della validità ed dell'efficacia del testamento di sia tra le parti sia erga omnes, Persona_1
avendo le parti ritenuto inesistente la nullità posta a base della sentenza non definitiva n. 1104/2021 e fondati i motivi di appello.
I procuratori chiedono, pertanto, congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Il Collegio invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
All'esito della discussione orale, la Corte pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza non definitiva n. 1104/21 R.S. e la sentenza definitiva n. 1843/22 R.S. emesse dal Tribunale di Messina con le quali era stata dichiarata la nullità del testamento pubblico di del 29 Persona_1
giugno 2004, condannata a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 223,55 oltre accessori, con compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura di ¼ e condanna di al pagamento dei Parte_1
restanti ¾ a favore di L'appellante chiedeva che, in riforma Controparte_1
della sentenza impugnata, venisse dichiarata la validità del testamento impugnato, condannata al pagamento, a favore dell'appellante, della somma Controparte_1 di € 1.645,00 nonché delle spese processuali, anche in relazione al presente grado di giudizio.
Si costituiva contestando la fondatezza delle censure svolte Controparte_1
dall'appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
Dopo alcuni rinvii della causa chiesti dalle parti per tentare il bonario componimento della controversia, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo stragiudiziale. Hanno quindi chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
2 Come affermato dalla S.C., la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Civ. Sez. lav., 30 gennaio 2014 n. 2063).
La Corte, quindi, preso atto dell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti e delle conclusioni precisate congiuntamente all'odierna udienza, dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso le sentenze nn. 1104/21 R.S. e
1843/22 R.S. del Tribunale di Messina, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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