Art. 1. Dotazione organica e ruolo
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a fissare decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.
Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e' istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, puo' essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in piu' sezioni sia comunali che frazionali.
Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali puo' essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.
Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all' articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 , puo' essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a fissare decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.
Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e' istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, puo' essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in piu' sezioni sia comunali che frazionali.
Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali puo' essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.
Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all' articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 , puo' essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro,