Decreto cautelare 25 novembre 2023
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02093/2025REG.PROV.COLL.
N. 09279/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9279 del 2023, proposto da ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Wolfgang Wielander, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Kröss S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Scafarelli, Arthur Frei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi N 4;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma di Bolzano, n. 348/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarentino e di Kröss S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avv. Lorenzo Coleine in sostituzione dell'avv. Wolfgang Wielander, l’avv. Federica Scafarelli e l’avv. dello Stato Federico Loche;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado la ER S.r.l. ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Sarentino, l’autorizzazione dell’ispettorato forestale di Bolzano, il parere positivo della commissione comunale per il paesaggio, l’autorizzazione dell’ufficio amministrativo stradale ed il parere della commissione ex art. 68 l.p. n. 9/2018, con i quali la società Kross S.r.l. è stata autorizzata a rimuovere una roccia situata sulle p.f. 1797/1 e 1796/6 del C.C. Sarentino, accanto all’unica strada di accesso allo stabilimento della ER S.r.l.
La società ricorrente ha premesso in fatto che: la roccia si trova anche sulla particella fondiaria 1797/5 ad essa concessa in leasing ; la rimozione della roccia, che rappresenta un suggestivo monumento naturale, determinerebbe un aumento (e non, come sostenuto dalla Kross S.r.l., una riduzione) del rischio geologico; la vera ragione della richiesta di rimozione è da ravvisarsi nella intenzione della Kross S.r.l. di far declassare il livello di pericolosità frane dell’area, al fine di realizzare un impianto produttivo.
La ricorrente ha quindi dedotto i seguenti vizi di legittimità: 1) violazione di legge ed eccesso di potere per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990. Al riguardo la ricorrente ha rappresentato che essa, nonostante sia interessata dall’intervento, non è mai stata informata del procedimento; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per carenza a porre in essere gli interventi previsti nell’autorizzazione; motivazione insufficiente ed erronea dei provvedimenti impugnati. Sotto tale profilo la ricorrente ha evidenziato che allo stato non sussiste alcun pericolo di caduta massi, che peraltro riguarderebbe la strada di accesso al suo stabilimento, che la roccia è un monumento naturale da preservare e che una modifica dello stato dei luoghi e la stessa esplosione per rimuovere la roccia potrebbero determinare un danno alla strada di accesso ed alle infrastrutture esistenti. Ha quindi concluso che l’unica ragione dell’intervento è costituita dal tentativo della Kross S.r.l. di trasformare l’area da zona rossa in zona produttiva per realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti e che la motivazione è erronea ed insufficiente, sussistendo al contrario ragioni per non eseguire l’intervento.
Si sono costituiti in giudizio la il Comune di Sarentino e la Kross S.r.l., eccependo il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente e deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 348/2023 il T.RG.A. di Bolzano, relativamente all’impugnazione dell’autorizzazione dell’Ispettorato forestale e dell’autorizzazione dell’Ufficio amministrativo strade, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto non notificato alla Provincia autonoma di Bolzano e, per il resto, ha rigettato i due motivi dedotti in quanto infondati.
La ER S.r.l. ha impugnato la predetta sentenza articolando i seguenti motivi:
1) eccesso e/o sviamento di potere - violazione e/o falsa applicazione di legge – mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90: Motivazione erronea e difettosa della sentenza impugnata.
In particolare, l’appellante ha contestato:
- l’affermazione secondo cui l’ammasso roccioso di cui è causa non si troverebbe nemmeno per una piccola parte sulla p.f. 1797/5 della ER e ciò troverebbe conferma dalla documentazione di parte dimessa dal Comune di Sarentino;
- il punto 4.2.1. della sentenza, in cui si imputa alla ER Srl di non aver provato che l’immobile aziendale con le circostanti particelle e la strada di accesso le sarebbero state concesse in leasing (p.ed. 3411, p.ed. 3719 e p.f. 1797/5);
- il punto 4.2.2. della sentenza, secondo cui la ricorrente non avrebbe precisato il motivo per cui si ritenga direttamente interessata dai provvedimenti impugnati;
- il punto 4.2.2. nella parte in cui si afferma che i danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati sarebbero ipotetici e in ogni caso risarcibili;
Inoltre l’appellante ha evidenziato che essa, qualora le fosse stato comunicato l’avvio del procedimento, avrebbe potuto apportare diversi elementi a sostegno della scelta di negare l’autorizzazione, producendo in particolare la relazione di consulenza depositata nel presente giudizio;
2) eccesso e/o sviamento di potere - violazione e falsa applicazione di legge – mancanza di interesse ad attuare le misure autorizzate nei provvedimenti impugnati – insufficiente ed erronea motivazione dei provvedimenti impugnati: Motivazione erronea e difettosa della sentenza impugnata.
In particolare, l’appellante contesta:
- l’affermazione, contenuta al punto 5.3.2. della sentenza, secondo cui il ricorso della ER S.r.l. sarebbe infondato poiché l’eccesso di potere per mancanza di interesse fatto valere dalla ER S.r.l. può essere fatto valere solo laddove la pubblica amministrazione non abbia correttamente esercitato i propri poteri in vista dell’interesse pubblico o li abbia esercitati in senso contrario all’interesse pubblico;
- il punto 5.3.3. della sentenza, secondo cui la ER non sarebbe portatrice di un interesse legittimo di impedire l’intervento e i danni denunciati sarebbero esclusivamente ipotetici e non rappresenterebbero in ogni caso alcun interesse di puro fatto;
- il punto 5.3.4. della sentenza, in cui si afferma l’inammissibilità della seconda censura di “ insufficiente ed erronea motivazione ”;
- l’ulteriore affermazione del Tribunale, contenuta al punto 6, secondo cui nel provvedimento impugnato non si parlerebbe affatto dell’individuazione di una zona produttiva;
- il punto 6 della sentenza, in cui si dichiara l’inammissibilità per tardività delle eccezioni fatte valere nella memoria del 3.10.2023 in merito ad una presunta nuova zona produttiva, che avrebbero esteso il thema decidendum ;
- il punto 7 della sentenza, in cui si dichiara l’irrilevanza e l’inammissibilità di quanto esposto dalla ER S.r.l. in riferimento ad un movimento (petizione online) lanciato nel corso del procedimento per ottenere il riconoscimento della roccia di cui è causa quale monumento naturale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sarentino e la Kross S.r.l. riproponendo l’eccezione, assorbita in primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado e contestando comunque la fondatezza dell’impugnazione.
Con ordinanza del 19 gennaio 2024 il Consiglio ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Nelle more del presente giudizio di appello, la ER S.r.l. ha proposto davanti al Tribunale ordinario un’azione di nuova opera ai sensi dell’art. 1171 c.c., ancora pendente, e il provvedimento impugnato è stato eseguito mediante la rimozione della maggior parte dell’ammasso roccioso.
In ragione di tale ultima circostanza, gli appellati hanno eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse, eccezione alla quale l’appellante si è opposta evidenziando che l’intervento non si è ancora concluso e che comunque sussiste il suo interesse a fini risarcitori.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l’intervento autorizzato dal provvedimento impugnato non è stato ancora integralmente eseguito, come risulta chiaramente dal verbale dell’udienza civile del 4 febbraio 2025 (all. 002 alla memoria di replica della Kross S.r.l.).
3. In via preliminare va altresì dichiarata l’inammissibilità di censure avverso i provvedimenti impugnati sollevate per la prima volta nel presente giudizio di appello, come quella relativa alla violazione degli artt. 3 e 11 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 10 ottobre 2019, n. 23, contenuta nella memoria della ER S.p.a.
4. Il collegio ritiene superfluo esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, assorbita dalla sentenza di primo grado e riproposta nel giudizio di appello, in quanto l’appello è comunque infondato per le ragioni di seguito esposte.
5. Con il primo motivo di appello, la ER S.r.l. ha contestato gli elementi adotti dal giudice di primo grado a sostegno dell’insussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Tale motivo è infondato.
5.1. In primo luogo parte appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’ammasso roccioso è situato in piccola parte anche sulla particella 1797/5 concessa in leasing alla ER S.r.l.; per tale motivo, essa avrebbe dovuto essere destinataria della comunicazione di avvio del procedimento.
Tale affermazione non può essere condivisa alla luce degli atti di causa.
Ed infatti lo stesso consulente di parte dott. Giuliani ha affermato non che l’ammasso roccioso oggetto di rimozione si trova sulla particella 1797/5, ma soltanto che quest’ultima è compresa nell’area di intervento 1 indicata nella relazione della controinteressata e può essere interessata dall’intervento atteso che “ l’ammasso roccioso che necessita di interventi è aggettante sulla strada di accesso alla zona artigianale (p.f. 1797/5) ed a questa adiacente ”.
Anche dalla cartina di cui all’allegato 007, depositata dalla ER S.r.l. in data 27 novembre 2023, emerge che la piccola parte della particella 1797/5 inclusa nell’area di intervento, comprende solamente una piccola area erbosa, situata tra l’ammasso e la strada pubblica.
5.2. Parte appellante deduce che essa, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata ed a prescindere dalla circostanza che l’ammasso roccioso fosse o meno collocato sulla particella 1797/5, avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento in quanto: una parte dell’area di intervento si trova anche su una particella concessa in leasing alla ER S.r.l.; l’intervento si ripercuote direttamente sull’unica via di accesso alla fabbrica della ER S.r.l.; quest’ultima è stata citata nella stessa relazione della Kross S.r.l. come unico soggetto controinteressato. Inoltre la circostanza che eventuali danni prodotti in esecuzione del provvedimento possano essere risarciti non è ragione sufficiente per consentire la produzione dei danni medesimi.
Anche queste contestazioni non sono condivisibili.
Va al riguardo rilevato che l’istanza della Kross S.r.l. ha ad oggetto la rimozione di un ammasso roccioso situato nella sua proprietà.
Il possibile pregiudizio personale allegato dall’odierna appellante (l’unico eventualmente idoneo a fondare l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento) attiene ad eventuali danni materiali alla strada di accesso allo stabilimento, al pericolo di caduta massi sulla medesima strada ed agli effetti che la sospensione dell’accesso allo stabilimento per l’esecuzione dell’intervento può determinare sull’attività produttiva.
Tuttavia, a ben vedere, questi eventuali danni dipendono esclusivamente dai modi e dai tempi di esecuzione dell’intervento e non dal contenuto dispositivo del provvedimento impugnato che, autorizzando l’intervento di riduzione del rischio di caduta massi attraverso la rimozione degli affioramenti rocciosi sulla p.f. 1797/1e1797/6 C.C. Sarentino, indica espressamente, tra le prescrizioni imposte al soggetto autorizzato, “ che siano salvi e rispettati i diritti dei terzi ” (analoga dicitura è contenuta anche negli altri provvedimenti impugnati).
Ove l’appellante, a seguito della rimozione dell’ammasso roccioso, dovesse subire effettivamente i pregiudizi paventati, potrà agire secondo le ordinarie regole civilistiche, ad esempio per ottenere l’indennità ai sensi dell’art. 843 c.c. (norma che impone peraltro al proprietario del fondo finitimo di consentire l’accesso necessario per eseguire lavori sull’opera propria del vicino, salvo indennizzo) o il risarcimento del danno ingiusto che, come sopra esposto, non deriva direttamente dal provvedimento autorizzatorio, che fa salvi i diritti dei terzi, ma dalle concrete modalità esecutive dell’intervento.
Da ciò consegue, quindi, che neanche la prospettazione dei predetti pregiudizi avrebbe potuto fondare l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
5.3. Infine, l’affermazione, contenuta nella sentenza, in ordine alla mancata prova del contratto di leasing tra la ER e la RK Leasing S.r.l., è irrilevante al fine di ritenere sussistente l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, essendo assorbenti le considerazioni di cui ai precedenti punti, che escludono la sussistenza del predetto obbligo.
6. Con il secondo motivo di appello la ER S.r.l. ha contestato, sotto diversi profili, la correttezza della motivazione posta dal Tribunale a sostegno del rigetto del secondo motivo di ricorso.
Anche tale motivo è infondato.
6.1. Al riguardo si evidenzia che l’istanza della Kross S.r.l. è diretta ad ottenere la rimozione di un ammasso roccioso sito sulle particelle di sua proprietà.
I motivi che hanno indotto la società proprietaria a richiedere le autorizzazioni per tale intervento possono essere le più varie e possono anche essere di natura puramente egoistica, quindi consistenti nella volontà di costituire le condizioni per adibire l’area a determinate attività imprenditoriali (in questo senso non appare quindi indicativa l’affermazione del Sindaco del Comune di Sarentino che ha dichiarato che la demolizione autorizzata era stata richiesta ai fini del futuro impiego del sedime a fini produttivi).
Ciò che invece rileva ai fini della legittimità dei provvedimenti impugnati è se l’intervento richiesto sia o meno compatibile con l’interesse pubblico demandato alla cura dell’amministrazione titolare del potere autorizzatorio.
L’appellante, contestando sul punto la sentenza di primo grado, deduce che l’intervento aumenterebbe il rischio idrogeologico e non sarebbe compatibile con l’interesse paesaggistico, circostanze di cui non sarebbe stato dato adeguatamente conto nella motivazione dei provvedimenti impugnati.
Sotto il primo profilo il collegio, rilevato che i provvedimenti impugnati non attengono specificamente alla valutazione di compatibilità idrogeologica (ma alla compatibilità paesaggistica, alla tutela della sicurezza stradale, a tutela dell’interesse forestale) e che la violazione degli artt. 3 e 11 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 10 ottobre 2019, n. 23 non è stata dedotta nel ricorso introduttivo, condivide comunque quanto già esposto dalla giudice di primo grado.
L’area oggetto di causa è attualmente qualificata come area di pericolo “molto alta” ed il dichiarato tentativo che la Kross S.r.l. intende perseguire mediante la rimozione dell’ammasso roccioso è proprio quello di ridurre tale rischio ai fini del declassamento del pericolo dell’area. A ciò si aggiunga che nel corso del presente giudizio di appello, davanti al Tribunale ordinario di Bolzano, investito dell’azione di denuncia di nuova opera proposta dalla ER S.r.l., è stata svolta una consulenza tecnica d’ufficio, durante la quale il consulente ha accertato che: “Si esclude che nel caso di specie una demolizione eseguita a regola d’arte di una parte dell’ammasso roccioso possa produrre maggiori rischi di quelli già presenti, dal punto di vista della stabilità dell’ammasso stesso. Parimenti, non appare verosimile – né sufficientemente argomentato negli atti di causa – che possa produrre aggravi sotto il profilo dell’alluvionamento” (v. pag. 2 della relazione dell’ing. Calò di cui all’allegato 004 depositato dalla ER S.r.l. in data 16 gennaio 2025).
Sotto il secondo profilo, va rilevato che, come già evidenziato dal giudice di primo grado, le deduzioni in ordine al contrasto con l’interesse paesaggistico sono estremamente generiche e, sotto tale profilo, non può essere valorizzata la raccolta firme per evitare la distruzione dell’ammasso roccioso, trattandosi di una petizione lanciata on line dalla stessa ER S.r.l. dopo l’adozione dei provvedimenti impugnati e quindi diretta a precostituire un argomento da far valere in giudizio.
6. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. In applicazione del criterio della soccombenza, la società appellante va condannata al pagamento in favore di ciascuna delle parti costituite della somma di euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di ciascuna delle parti costituite della somma di euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO