TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/09/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 209/2025 con ricorso depositato il 16.01.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Sara Gattolin Parte_1 ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Salvatore Musumeci CP_1 resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale così statuire:
1) DISPORRE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Per_1
(c.f. nata a [...] in data [...], con collocazione
[...] C.F._1 prevalente presso la madre in Montegrotto Terme, Via Roma n. 117/a;
pagina 1 di 8 2) DISPORRE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore.
In ordine ai periodi di permanenza con ciascuno dei genitori, così disporre:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le Per_1 esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre.
- trascorrerà, durante le vacanze estive, almeno 30 giorni con il padre, o in Per_1 alternativa, presso i nonni paterni previa disponibilità degli stessi, nel periodo da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
- Durante le festività di Natale, Per_1 trascorrerà con la madre o con il padre alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Durante le festività pasquali , ove possibile, trascorrerà con la madre o con il Per_1 padre, in alternanza il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in alternativa le festività
Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
- Il genitore che porta la figlia con sé per spostamenti che prevedono pernottamenti fuori casa, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore della meta, indicare il mezzo di spostamento
e informare una volta giunto a destinazione. In caso di spostamenti di più giorni, la figlia minore dovrà essere munita di documento d'identità e tesserino sanitario;
3) DISPORSI a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) Per_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo del CNF, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della sig.ra alle coordinate Parte_1 bancarie già note allo stesso.
4) DISPORSI che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla sig.ra
collocataria prevalente della figlia minore, che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'ente erogatore, anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
5) AUTORIZZARE ciascuno dei genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi tempi di permanenza con la figlia.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per parte resistente: pagina 2 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento presso la Per_1 residenza materna, mantenendo, salvi diversi accordi, l'attuale regime del diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in ricorso dalla sig.ra al numero 2). Pt_1
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1 un assegno di €. 450,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia
[...] minore , da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT, oltre Per_1 alle spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida del CNF.
3) Disporre che la sig.ra possa riscuotere in modo esclusivo l'Assegno Parte_1
Unico. Con vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2025 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver intrattenuto una convivenza more uxorio con dal 2012 a luglio 2021 e CP_1 che dall'unione era nata la figlia in data 11.05.2013, chiedeva la Persona_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale e in particolare l'affido condiviso della minore con collocamento preso la madre, disciplinarsi il diritto di visita paterno, onere a carico di di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento CP_1 della somma mensile di euro 800 oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione a sé stessa in via esclusiva dell'assegno unico universale.
La ricorrente allegava a sostegno che:
- le parti avevano convissuto dal 2012 al 2021 in Riposto (CT) presso un immobile di proprietà del CP_1
- il legame affettivo era progressivamente venuto meno e a luglio 2022 ella tornava a vivere a Montegrotto Terme unitamente alla figlia e col consenso del Per_1 CP_1 nell'abitazione di proprietà del padre, mentre il restava a vivere in Sicilia;
CP_1
- ella aveva sempre cercato di favorire la frequentazione padre-figlia, pur essendo notevole la distanza dalla residenza paterna e pur essendo la professione del padre (primo ufficiale marittimo come mansioni di ingegnere elettronico per la compagnia Costa Crociere) poco compatibile con i tempi di visita della minore;
- in ogni caso, il padre aveva mostrato poco interesse per la vita della figlia, che veniva gestita solamente dalla madre con la collaborazione del nonno paterno.
Quanto alle condizioni economiche, riferiva di lavorare come estetista presso un hotel di
Abano Terme con contratti stagionali, mentre il resistente era ufficiale di marina con pagina 3 di 8 funzioni di ingegnere e stipendio mensile pari a circa 5.000 €.
Si costituiva in giudizio il resistente con atto depositato il 12/05/2025 CP_1 aderendo alle domande di affido congiunto della figlia con collocamento prevalente della stessa presso la madre e aderendo altresì alla disciplina del diritto di visita paterno come da ricorso;
chiedeva di porre a suo carico un contributo di mantenimento mensile di euro 450 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente allegava a sostegno che:
- le parti, dopo un primo periodo trascorso in Veneto, avevano convenuto di comune accordo sulla necessità che il mantenesse il lavoro marittimo in quanto più CP_1 remunerativo;
- di comune accordo, quindi, le parti avevano stabilito di trasferirsi stabilmente in Sicilia presso l'appartamento acquistato dal resistente;
- successivamente, la ricorrente senza alcun accordo col aveva deciso di fare ritorno CP_1
a Padova.
Quanto alle proprie condizioni lavorative riferiva:
- di alternare circa quattro mesi di imbarco a periodi di due mesi a terra e di essere costretto a lunghi viaggi dalla Sicilia per poter vedere la figlia, rispetto alla quale manteneva un costante e vivo interesse;
- che egli aveva organizzato il proprio lavoro e, in particolare, il periodo estivo in modo da poter trascorrere con la figlia più tempo possibile, poichè in estate finita la scuola, si Per_1 trasferiva in Sicilia, mentre per il restante periodo dell'anno e nei pochi mesi in cui non era imbarcato egli trascorreva alcune settimane a Padova per poter stare vicino a lei.
Per quanto riguarda le proprie condizioni patrimoniali e reddituali il resistente riferiva di essere ufficiale elettrotecnico a bordo delle navi Costa Crociere con uno stipendio annuo di circa 42.000 €., di essere proprietario esclusivo dell'appartamento sito in Riposto (per il quale pagava una rata di mutuo mensile pari a €. 750) ed essere comproprietario di alcuni immobili ereditati dal padre.
Precisava infine di avere corrisposto sinora mensilmente alla per il mantenimento Pt_1 della figlia la somma di euro 600, comprensiva delle spese straordinarie calcolate in modo forfettario.
All'udienza del 12.06.2025 compariva personalmente avanti al Giudice delegato la ricorrente che rendeva le dichiarazioni di cui al verbale, non compariva il resistente perché impegnato nell'attività lavorativa. I procuratori delle parti si riportavano agli atti, in pagina 4 di 8 particolare il procuratore di parte resistente precisava che il padre durante i periodi di luglio e agosto non versava alcunchè per la figlia perché trascorreva con lui le Per_1 vacanze estive. Il Giudice invitava le parti a concludere, le parti concludevano come in atti e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 16.07.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della minore: “1. affida la minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
2. Persona_1 dispone che il padre possa vedere secondo il calendario di cui al ricorso;
3. Per_1 determina il contributo dovuto da a per il mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia nella misura di euro 550 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova;
4. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla madre” e, rilevato che la causa era stata istruita in via documentale e le parti avevano già formulato le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita, mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti la tutela della figlia minore della coppia Per_1
(nata l'[...]), anche alla luce delle conformi conclusioni sul punto svolte dalle parti, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 16.07.2025 in punto affido, collocamento e diritto di visita.
Deve quindi essere confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento e residenza prevalente presso la madre. Tale disciplina appare conforme al criterio preferenziale di cui all'art. 337 ter co. 2 c.c. e rispettosa delle consolidate abitudini di vita di Per_1
Le parti hanno concluso conformemente anche in punto di diritto di visita paterno da disciplinare come indicato nel ricorso, stante le abitudini di vita della minore e la particolare situazione lavorativa del padre, disciplina che di seguito si riporta:
“- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le Per_1 esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre.
- trascorrerà, durante le vacanze estive, almeno 30 giorni con il padre, o in Per_1 alternativa, presso i nonni paterni previa disponibilità degli stessi, nel periodo da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
pagina 5 di 8 - Durante le festività di Natale, trascorrerà con la madre o con il padre Per_1 alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Durante le festività pasquali ove possibile, trascorrerà con la madre o con il padre, Per_1 in alternanza il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in alternativa le festività Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
- Il genitore che porta la figlia con sé per spostamenti che prevedono pernottamenti fuori casa, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore della meta, indicare il mezzo di spostamento e informare una volta giunto a destinazione.
In caso di spostamenti di più giorni, la figlia minore dovrà essere munita di documento d'identità e tesserino sanitario”.
Quanto alle determinazioni economiche si osserva quanto segue.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Quanto all'attuale situazione economico patrimoniale delle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente svolge attività di estetista: attualmente ella lavora con Parte_1 contratto stagionale presso l'hotel Internazionale di Abano Terme e percepisce uno stipendio medio di euro 1500.
Ha riferito di svolgere abitualmente tale attività lavorativa e sempre con contratti stagionali, che vanno da marzo a gennaio.
Dalle buste paga depositate sub 4 e relative all'anno 2024 risulta che presso il precedente hotel (hotel Savoia) ella percepiva (per i mesi per i quali ha prodotto la busa paga) uno stipendio medio pari a euro 1500.
Può pertanto ritenersi provato che per la stagione lavorativa la sua capacità di produrre reddito sia pari a euro 1500.
Per i mesi per i quali percepisce la Naspi, gli importi risultano variabili e compresi tra 570
e 820 euro.
Non è proprietaria di beni immobili e attualmente vive col padre, senza spese abitative. pagina 6 di 8 Il resistente ufficiale elettrotecnico per la Società Costa Crociere, ha CP_1 dichiarato i seguenti redditi:
Unico 2022 per l'anno 2021 reddito imponibile €. 16.964 (doc. 2)
Unico 2023 per l'anno 2022 reddito imponibile euro €. 35.265 (doc. 3)
CUD 2025 per l'anno 2024 reddito netto da lavoro dipendente (reddito complessivo- imposta netta) €. 31.127,36 (doc. 8).
Egli è proprietario della casa di abitazione acquistata con mutuo di rata mensile pari a euro
750 ed è inoltre proprietario di una quota di 2 ulteriori beni immobili ricevuti per eredità.
Dalla disamina delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emerge dunque come il goda di una situazione più favorevole rispetto alla controparte. CP_1
È dato pacifico, altresì, il fatto che l'onere di cura della minore gravi in via del tutto preponderante sulla madre, con la quale la minore convive stabilmente in Veneto, mentre il padre vive e lavora altrove e vede la figlia principalmente durante i mesi estivi, allorquando raggiunge i nonni paterni. Per_1
Appare dunque congruo, tenuto conto del divario reddituale e patrimoniale esistente tra le parti e dei maggiori oneri di cura gravanti sulla madre, confermare quanto già stabilito con ordinanza del 16.07.2025 ovvero che il padre contribuisca al mantenimento ordinario per la figlia con la somma mensile di euro 550 oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Quanto alle richieste relative alla ripartizione dell'assegno unico va rilevato che le parti concordano per la percezione in via esclusiva in capo alla madre.
2. Sulle spese di lite
In ragione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone il seguente calendario dei tempi di visita paterni: - Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre.
- trascorrerà, durante le vacanze estive, almeno 30 giorni con il padre, o in Per_1 alternativa, presso i nonni paterni previa disponibilità degli stessi, nel periodo da pagina 7 di 8 concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
- Durante le festività di Natale, trascorrerà con la madre o con il padre Per_1 alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Durante le festività pasquali ove possibile, trascorrerà con la madre o con il padre, Per_1 in alternanza il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in alternativa le festività Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
- Il genitore che porta la figlia con sé per spostamenti che prevedono pernottamenti fuori casa, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore della meta, indicare il mezzo di spostamento e informare una volta giunto a destinazione.
In caso di spostamenti di più giorni, la figlia minore dovrà essere munita di documento d'identità e tesserino sanitario;
3. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia nella misura di euro 550 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle sese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
5. dispone che l'assegno unico venga percepito dalla madre;
6. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 209/2025 con ricorso depositato il 16.01.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Sara Gattolin Parte_1 ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Salvatore Musumeci CP_1 resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale così statuire:
1) DISPORRE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Per_1
(c.f. nata a [...] in data [...], con collocazione
[...] C.F._1 prevalente presso la madre in Montegrotto Terme, Via Roma n. 117/a;
pagina 1 di 8 2) DISPORRE che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore.
In ordine ai periodi di permanenza con ciascuno dei genitori, così disporre:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le Per_1 esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre.
- trascorrerà, durante le vacanze estive, almeno 30 giorni con il padre, o in Per_1 alternativa, presso i nonni paterni previa disponibilità degli stessi, nel periodo da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
- Durante le festività di Natale, Per_1 trascorrerà con la madre o con il padre alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Durante le festività pasquali , ove possibile, trascorrerà con la madre o con il Per_1 padre, in alternanza il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in alternativa le festività
Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
- Il genitore che porta la figlia con sé per spostamenti che prevedono pernottamenti fuori casa, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore della meta, indicare il mezzo di spostamento
e informare una volta giunto a destinazione. In caso di spostamenti di più giorni, la figlia minore dovrà essere munita di documento d'identità e tesserino sanitario;
3) DISPORSI a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) Per_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo del CNF, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della sig.ra alle coordinate Parte_1 bancarie già note allo stesso.
4) DISPORSI che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla sig.ra
collocataria prevalente della figlia minore, che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'ente erogatore, anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
5) AUTORIZZARE ciascuno dei genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi tempi di permanenza con la figlia.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per parte resistente: pagina 2 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento presso la Per_1 residenza materna, mantenendo, salvi diversi accordi, l'attuale regime del diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in ricorso dalla sig.ra al numero 2). Pt_1
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1 un assegno di €. 450,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia
[...] minore , da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT, oltre Per_1 alle spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida del CNF.
3) Disporre che la sig.ra possa riscuotere in modo esclusivo l'Assegno Parte_1
Unico. Con vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2025 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver intrattenuto una convivenza more uxorio con dal 2012 a luglio 2021 e CP_1 che dall'unione era nata la figlia in data 11.05.2013, chiedeva la Persona_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale e in particolare l'affido condiviso della minore con collocamento preso la madre, disciplinarsi il diritto di visita paterno, onere a carico di di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento CP_1 della somma mensile di euro 800 oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione a sé stessa in via esclusiva dell'assegno unico universale.
La ricorrente allegava a sostegno che:
- le parti avevano convissuto dal 2012 al 2021 in Riposto (CT) presso un immobile di proprietà del CP_1
- il legame affettivo era progressivamente venuto meno e a luglio 2022 ella tornava a vivere a Montegrotto Terme unitamente alla figlia e col consenso del Per_1 CP_1 nell'abitazione di proprietà del padre, mentre il restava a vivere in Sicilia;
CP_1
- ella aveva sempre cercato di favorire la frequentazione padre-figlia, pur essendo notevole la distanza dalla residenza paterna e pur essendo la professione del padre (primo ufficiale marittimo come mansioni di ingegnere elettronico per la compagnia Costa Crociere) poco compatibile con i tempi di visita della minore;
- in ogni caso, il padre aveva mostrato poco interesse per la vita della figlia, che veniva gestita solamente dalla madre con la collaborazione del nonno paterno.
Quanto alle condizioni economiche, riferiva di lavorare come estetista presso un hotel di
Abano Terme con contratti stagionali, mentre il resistente era ufficiale di marina con pagina 3 di 8 funzioni di ingegnere e stipendio mensile pari a circa 5.000 €.
Si costituiva in giudizio il resistente con atto depositato il 12/05/2025 CP_1 aderendo alle domande di affido congiunto della figlia con collocamento prevalente della stessa presso la madre e aderendo altresì alla disciplina del diritto di visita paterno come da ricorso;
chiedeva di porre a suo carico un contributo di mantenimento mensile di euro 450 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente allegava a sostegno che:
- le parti, dopo un primo periodo trascorso in Veneto, avevano convenuto di comune accordo sulla necessità che il mantenesse il lavoro marittimo in quanto più CP_1 remunerativo;
- di comune accordo, quindi, le parti avevano stabilito di trasferirsi stabilmente in Sicilia presso l'appartamento acquistato dal resistente;
- successivamente, la ricorrente senza alcun accordo col aveva deciso di fare ritorno CP_1
a Padova.
Quanto alle proprie condizioni lavorative riferiva:
- di alternare circa quattro mesi di imbarco a periodi di due mesi a terra e di essere costretto a lunghi viaggi dalla Sicilia per poter vedere la figlia, rispetto alla quale manteneva un costante e vivo interesse;
- che egli aveva organizzato il proprio lavoro e, in particolare, il periodo estivo in modo da poter trascorrere con la figlia più tempo possibile, poichè in estate finita la scuola, si Per_1 trasferiva in Sicilia, mentre per il restante periodo dell'anno e nei pochi mesi in cui non era imbarcato egli trascorreva alcune settimane a Padova per poter stare vicino a lei.
Per quanto riguarda le proprie condizioni patrimoniali e reddituali il resistente riferiva di essere ufficiale elettrotecnico a bordo delle navi Costa Crociere con uno stipendio annuo di circa 42.000 €., di essere proprietario esclusivo dell'appartamento sito in Riposto (per il quale pagava una rata di mutuo mensile pari a €. 750) ed essere comproprietario di alcuni immobili ereditati dal padre.
Precisava infine di avere corrisposto sinora mensilmente alla per il mantenimento Pt_1 della figlia la somma di euro 600, comprensiva delle spese straordinarie calcolate in modo forfettario.
All'udienza del 12.06.2025 compariva personalmente avanti al Giudice delegato la ricorrente che rendeva le dichiarazioni di cui al verbale, non compariva il resistente perché impegnato nell'attività lavorativa. I procuratori delle parti si riportavano agli atti, in pagina 4 di 8 particolare il procuratore di parte resistente precisava che il padre durante i periodi di luglio e agosto non versava alcunchè per la figlia perché trascorreva con lui le Per_1 vacanze estive. Il Giudice invitava le parti a concludere, le parti concludevano come in atti e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 16.07.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della minore: “1. affida la minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
2. Persona_1 dispone che il padre possa vedere secondo il calendario di cui al ricorso;
3. Per_1 determina il contributo dovuto da a per il mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia nella misura di euro 550 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova;
4. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla madre” e, rilevato che la causa era stata istruita in via documentale e le parti avevano già formulato le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita, mantenimento della figlia minore
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti la tutela della figlia minore della coppia Per_1
(nata l'[...]), anche alla luce delle conformi conclusioni sul punto svolte dalle parti, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 16.07.2025 in punto affido, collocamento e diritto di visita.
Deve quindi essere confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento e residenza prevalente presso la madre. Tale disciplina appare conforme al criterio preferenziale di cui all'art. 337 ter co. 2 c.c. e rispettosa delle consolidate abitudini di vita di Per_1
Le parti hanno concluso conformemente anche in punto di diritto di visita paterno da disciplinare come indicato nel ricorso, stante le abitudini di vita della minore e la particolare situazione lavorativa del padre, disciplina che di seguito si riporta:
“- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le Per_1 esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre.
- trascorrerà, durante le vacanze estive, almeno 30 giorni con il padre, o in Per_1 alternativa, presso i nonni paterni previa disponibilità degli stessi, nel periodo da concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
pagina 5 di 8 - Durante le festività di Natale, trascorrerà con la madre o con il padre Per_1 alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Durante le festività pasquali ove possibile, trascorrerà con la madre o con il padre, Per_1 in alternanza il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in alternativa le festività Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
- Il genitore che porta la figlia con sé per spostamenti che prevedono pernottamenti fuori casa, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore della meta, indicare il mezzo di spostamento e informare una volta giunto a destinazione.
In caso di spostamenti di più giorni, la figlia minore dovrà essere munita di documento d'identità e tesserino sanitario”.
Quanto alle determinazioni economiche si osserva quanto segue.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
Quanto all'attuale situazione economico patrimoniale delle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente svolge attività di estetista: attualmente ella lavora con Parte_1 contratto stagionale presso l'hotel Internazionale di Abano Terme e percepisce uno stipendio medio di euro 1500.
Ha riferito di svolgere abitualmente tale attività lavorativa e sempre con contratti stagionali, che vanno da marzo a gennaio.
Dalle buste paga depositate sub 4 e relative all'anno 2024 risulta che presso il precedente hotel (hotel Savoia) ella percepiva (per i mesi per i quali ha prodotto la busa paga) uno stipendio medio pari a euro 1500.
Può pertanto ritenersi provato che per la stagione lavorativa la sua capacità di produrre reddito sia pari a euro 1500.
Per i mesi per i quali percepisce la Naspi, gli importi risultano variabili e compresi tra 570
e 820 euro.
Non è proprietaria di beni immobili e attualmente vive col padre, senza spese abitative. pagina 6 di 8 Il resistente ufficiale elettrotecnico per la Società Costa Crociere, ha CP_1 dichiarato i seguenti redditi:
Unico 2022 per l'anno 2021 reddito imponibile €. 16.964 (doc. 2)
Unico 2023 per l'anno 2022 reddito imponibile euro €. 35.265 (doc. 3)
CUD 2025 per l'anno 2024 reddito netto da lavoro dipendente (reddito complessivo- imposta netta) €. 31.127,36 (doc. 8).
Egli è proprietario della casa di abitazione acquistata con mutuo di rata mensile pari a euro
750 ed è inoltre proprietario di una quota di 2 ulteriori beni immobili ricevuti per eredità.
Dalla disamina delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emerge dunque come il goda di una situazione più favorevole rispetto alla controparte. CP_1
È dato pacifico, altresì, il fatto che l'onere di cura della minore gravi in via del tutto preponderante sulla madre, con la quale la minore convive stabilmente in Veneto, mentre il padre vive e lavora altrove e vede la figlia principalmente durante i mesi estivi, allorquando raggiunge i nonni paterni. Per_1
Appare dunque congruo, tenuto conto del divario reddituale e patrimoniale esistente tra le parti e dei maggiori oneri di cura gravanti sulla madre, confermare quanto già stabilito con ordinanza del 16.07.2025 ovvero che il padre contribuisca al mantenimento ordinario per la figlia con la somma mensile di euro 550 oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Quanto alle richieste relative alla ripartizione dell'assegno unico va rilevato che le parti concordano per la percezione in via esclusiva in capo alla madre.
2. Sulle spese di lite
In ragione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone il seguente calendario dei tempi di visita paterni: - Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre.
- trascorrerà, durante le vacanze estive, almeno 30 giorni con il padre, o in Per_1 alternativa, presso i nonni paterni previa disponibilità degli stessi, nel periodo da pagina 7 di 8 concordare entro il 30 marzo di ogni anno;
- Durante le festività di Natale, trascorrerà con la madre o con il padre Per_1 alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Durante le festività pasquali ove possibile, trascorrerà con la madre o con il padre, Per_1 in alternanza il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in alternativa le festività Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
- Il genitore che porta la figlia con sé per spostamenti che prevedono pernottamenti fuori casa, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore della meta, indicare il mezzo di spostamento e informare una volta giunto a destinazione.
In caso di spostamenti di più giorni, la figlia minore dovrà essere munita di documento d'identità e tesserino sanitario;
3. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia nella misura di euro 550 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4. dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle sese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
5. dispone che l'assegno unico venga percepito dalla madre;
6. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 8 di 8