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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice Rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2389/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale
e divorzio (scioglimento del matrimonio)”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, in via Copenaghen n.8, ed ivi elettivamente domiciliata, in via G. Amendola n.38, presso e nello studio dell'Avv. Sabina Useli (C.F. ) la quale la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura del 14.10.2024 allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], _1 C.F._3
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato in Sassari, in via
Principessa Jolanda n.2/a, presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe Masala (C.F.
) e Maria Luisa Masala (C.F. ) i quali lo rappresentano e C.F._4 C.F._5
difendono giusta procura del 30.10.2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre _1
matrimonio celebrato col rito civile in Sassari in data 11.10.2008, atto trascritto nel registro del relativo Comune al
N.193, Parte I, Anno 2008, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio (a Sassari il 05.04.2007) ha allegato che il Per_1
rapporto matrimoniale era entrato in crisi da tempo a motivo della condotta verbalmente violenta ed aggressiva adottata dal marito che, per lo stato d'ansia provocato, l'aveva determinata a sporgere querela nanti la Procura della
Repubblica di Sassari.
Sotto il profilo patrimoniale ha precisato di aver svolto l'attività di infermiera professionale presso il centro trasfusionale di Sassari con retribuzione mensile pari ad € 1.680,00, mentre il marito era medico pneumologo, e riceveva un trattamento pensionistico dell'importo di € 3.414,74.
Ha anche allegato di soffrire da tempo di una patologia (fibromialgia acuta) che ne limitava la deambulazione e la rendeva invalida al 100%.
La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo: “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. Stabilire che a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, verserà al coniuge l'importo mensile di euro 1500/00, a _1 [...]
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT]; La Cassazione ha affermato con chiarezza che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato, vale a dire uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe potuto offrire e la signora ha sempre avuto un ottimo tenore di vita e ritiene di doverlo mantenere a Pt_1
maggior ragione con la malattia, costretta ad assumere farmaci antidolorifici ogni giorno per poter svolgere qualche piccola attività quotidiana, in quanto altro non può fare, limitata dalla patologia della quale soffre.
4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 5) stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio di Via
pagina 2 di 6 Copenaghen n°8 nell'abitazione familiare sita in Sassari;
6. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre e compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana,( mercoledi o anche venerdi) dall'uscita di scuola, con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 4/6 ed anche
i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e
26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
9. Stabilire che la casa coniugale sita in Sassari, Via Copenaghen n°8, in immobile di proprietà di è assegnata a , presso il quale , con ogni arredo e _1 Parte_1
corredo; disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 28.02.2025 si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione.
Ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla moglie evidenziando che l'unione materiale e spirituale dei coniugi era cessata a causa della malattia di cui soffriva la moglie, a cui era stata diagnosticato un “disturbo depressivo maggiore con tratti di personalità del cluster B” secondo il
DSM-5”, aggravato dall'assunzione di bevande alcooliche, che la portava ad assumere un atteggiamento aggressivo e violento e ciò anche a causa della terapia che veniva seguita in modo discontinuo.
Ha evidenziato che ad alcuni episodi di instabilità, sfociati in accessi d'ira, aveva assistito persino il figlio minorenne, che viveva col padre nella casa coniugale di via Copenaghen n.8 in Sassari, il quale risentiva particolarmente della crisi familiare anche a seguito del coinvolgimento dei Servizi sociali del
Comune di Sassari, che erano stati attivati successivamente alla denuncia presentata dalla madre.
Ha precisato che il figlio, terminati gli studi liceali, aveva espresso l'intendimento di trasferirsi a Roma per frequentare la facoltà di medicina, confidando sul supporto morale e materiale del padre.
Ha riferito che nel lasciare la casa coniugale la moglie aveva asportato dei gioielli appartenenti alla famiglia del ed a lui molto cari, ed inoltre ella aveva eseguito, a sua insaputa, dei prelievi dal _1
conto corrente Banca IBL s.p.a cointestato ad entrambi i coniugi, sul quale veniva canalizzata pagina 3 di 6 unicamente la sua pensione, ed aveva effettuato un giroconto dell'importo di € 5.000,00, motivi per i quali egli aveva estinto il predetto conto per aprire quello presso la Controparte_2
Sotto il profilo economico-patrimoniale ha allegato che egli era proprietario dell'appartamento adibito a casa familiare, che percepiva una pensione mensile dell'importo di € 3.414,00, con la quale, oltre a far fronte interamente al mantenimento del figlio ed alla spese sia ordinarie che straordinarie, provvedeva altresì al pagamento del mutuo sulla casa familiare con ratei mensili pari ad € 850,00, alle spese per la collaboratrice domestica di € 424,96 mensili, oltre ad € 1.200,00 annui per i contributi previdenziali ed € 52,50 bimestrali per le competenze del consulente, oltre ai costi della gestione quotidiana quali: € 250,00 bimestrali per la fornitura elettrica, € 113,09 per abbonamento tv ed internet,
€ 127,00 mensili per quote condominiali, le spese di assicurazione per sé e per il figlio pari ad € 750,00 ed € 450 annui, le spese di bollo per € 219,30 annuali.
Quanto alla situazione patrimoniale della moglie, nel sottolineare l'omessa produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi da parte di quest'ultima, ha rappresentato che ella risultava titolare in via esclusiva di un immobile in Stintino, locato a terzi da cui percepiva l'importo annuale di € 5.000,00, e di un garage in Sassari, verosimilmente locato anch'esso.
Ha infine aderito anche alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ha quindi concluso chiedendo: “
1. dichiarare la separazione dei coniugi e _1 [...]
autorizzandoli a vivere separati;
2. previo rigetto della richiesta di assegnazione Parte_1
della casa coniugale alla ricorrente, assegnare la casa coniugale sita in Sassari via Copenaghen 8, di proprietà esclusiva del Dott. a quest'ultimo, che vi continuerà a vivere unitamente al figlio _1
;
3. porre a carico della signora l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Per_1 Pt_1 per il mantenimento del figlio un assegno mensile pari ad € 400,00 (quattrocento) entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. rigettare la richiesta di mantenimento del coniuge avanzata dalla signora;
5. con Pt_1 vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 27.05.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler addivenire ad una pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: rinuncia del mantenimento per sé da parte della ricorrente, assunzione dell'obbligo a carico del resistente di provvedere interamente al mantenimento ordinario ed al pagamento delle spese straordinarie del figlio , con compensazione delle spese del giudizio. Per_1
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data Parte_1 _1
11.10.2008, atto trascritto nel registro del relativo Comune al N.193, Parte I, Anno 2008, dalla cui pagina 4 di 6 unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]), minore d'età al momento del deposito Per_1
del ricorso e divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non essendovi prole minore di età da tutelare.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
***
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Ricorrono giusti motivi stante la natura della causa e l'accordo delle parti per compensare le spese di lite relative al giudizio di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], ivi residente, in via Copenaghen n.8, e C.F._1 _1
pagina 5 di 6 (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in _1 C.F._3
Sassari, in via Copenaghen n.8, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data
11.10.2008 trascritto nel registro del relativo Comune al N.193, Parte I, Anno 2008, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
- compensa interamente fra le parti le spese sulla domanda di separazione;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa
Carta.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale del 17 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice Rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2389/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale
e divorzio (scioglimento del matrimonio)”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente, in via Copenaghen n.8, ed ivi elettivamente domiciliata, in via G. Amendola n.38, presso e nello studio dell'Avv. Sabina Useli (C.F. ) la quale la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura del 14.10.2024 allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], _1 C.F._3
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato in Sassari, in via
Principessa Jolanda n.2/a, presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe Masala (C.F.
) e Maria Luisa Masala (C.F. ) i quali lo rappresentano e C.F._4 C.F._5
difendono giusta procura del 30.10.2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre _1
matrimonio celebrato col rito civile in Sassari in data 11.10.2008, atto trascritto nel registro del relativo Comune al
N.193, Parte I, Anno 2008, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio (a Sassari il 05.04.2007) ha allegato che il Per_1
rapporto matrimoniale era entrato in crisi da tempo a motivo della condotta verbalmente violenta ed aggressiva adottata dal marito che, per lo stato d'ansia provocato, l'aveva determinata a sporgere querela nanti la Procura della
Repubblica di Sassari.
Sotto il profilo patrimoniale ha precisato di aver svolto l'attività di infermiera professionale presso il centro trasfusionale di Sassari con retribuzione mensile pari ad € 1.680,00, mentre il marito era medico pneumologo, e riceveva un trattamento pensionistico dell'importo di € 3.414,74.
Ha anche allegato di soffrire da tempo di una patologia (fibromialgia acuta) che ne limitava la deambulazione e la rendeva invalida al 100%.
La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo: “1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. Stabilire che a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, verserà al coniuge l'importo mensile di euro 1500/00, a _1 [...]
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT]; La Cassazione ha affermato con chiarezza che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato, vale a dire uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe potuto offrire e la signora ha sempre avuto un ottimo tenore di vita e ritiene di doverlo mantenere a Pt_1
maggior ragione con la malattia, costretta ad assumere farmaci antidolorifici ogni giorno per poter svolgere qualche piccola attività quotidiana, in quanto altro non può fare, limitata dalla patologia della quale soffre.
4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 5) stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio di Via
pagina 2 di 6 Copenaghen n°8 nell'abitazione familiare sita in Sassari;
6. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre e compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana,( mercoledi o anche venerdi) dall'uscita di scuola, con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 4/6 ed anche
i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e
26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
9. Stabilire che la casa coniugale sita in Sassari, Via Copenaghen n°8, in immobile di proprietà di è assegnata a , presso il quale , con ogni arredo e _1 Parte_1
corredo; disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 28.02.2025 si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione.
Ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dalla moglie evidenziando che l'unione materiale e spirituale dei coniugi era cessata a causa della malattia di cui soffriva la moglie, a cui era stata diagnosticato un “disturbo depressivo maggiore con tratti di personalità del cluster B” secondo il
DSM-5”, aggravato dall'assunzione di bevande alcooliche, che la portava ad assumere un atteggiamento aggressivo e violento e ciò anche a causa della terapia che veniva seguita in modo discontinuo.
Ha evidenziato che ad alcuni episodi di instabilità, sfociati in accessi d'ira, aveva assistito persino il figlio minorenne, che viveva col padre nella casa coniugale di via Copenaghen n.8 in Sassari, il quale risentiva particolarmente della crisi familiare anche a seguito del coinvolgimento dei Servizi sociali del
Comune di Sassari, che erano stati attivati successivamente alla denuncia presentata dalla madre.
Ha precisato che il figlio, terminati gli studi liceali, aveva espresso l'intendimento di trasferirsi a Roma per frequentare la facoltà di medicina, confidando sul supporto morale e materiale del padre.
Ha riferito che nel lasciare la casa coniugale la moglie aveva asportato dei gioielli appartenenti alla famiglia del ed a lui molto cari, ed inoltre ella aveva eseguito, a sua insaputa, dei prelievi dal _1
conto corrente Banca IBL s.p.a cointestato ad entrambi i coniugi, sul quale veniva canalizzata pagina 3 di 6 unicamente la sua pensione, ed aveva effettuato un giroconto dell'importo di € 5.000,00, motivi per i quali egli aveva estinto il predetto conto per aprire quello presso la Controparte_2
Sotto il profilo economico-patrimoniale ha allegato che egli era proprietario dell'appartamento adibito a casa familiare, che percepiva una pensione mensile dell'importo di € 3.414,00, con la quale, oltre a far fronte interamente al mantenimento del figlio ed alla spese sia ordinarie che straordinarie, provvedeva altresì al pagamento del mutuo sulla casa familiare con ratei mensili pari ad € 850,00, alle spese per la collaboratrice domestica di € 424,96 mensili, oltre ad € 1.200,00 annui per i contributi previdenziali ed € 52,50 bimestrali per le competenze del consulente, oltre ai costi della gestione quotidiana quali: € 250,00 bimestrali per la fornitura elettrica, € 113,09 per abbonamento tv ed internet,
€ 127,00 mensili per quote condominiali, le spese di assicurazione per sé e per il figlio pari ad € 750,00 ed € 450 annui, le spese di bollo per € 219,30 annuali.
Quanto alla situazione patrimoniale della moglie, nel sottolineare l'omessa produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi da parte di quest'ultima, ha rappresentato che ella risultava titolare in via esclusiva di un immobile in Stintino, locato a terzi da cui percepiva l'importo annuale di € 5.000,00, e di un garage in Sassari, verosimilmente locato anch'esso.
Ha infine aderito anche alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ha quindi concluso chiedendo: “
1. dichiarare la separazione dei coniugi e _1 [...]
autorizzandoli a vivere separati;
2. previo rigetto della richiesta di assegnazione Parte_1
della casa coniugale alla ricorrente, assegnare la casa coniugale sita in Sassari via Copenaghen 8, di proprietà esclusiva del Dott. a quest'ultimo, che vi continuerà a vivere unitamente al figlio _1
;
3. porre a carico della signora l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Per_1 Pt_1 per il mantenimento del figlio un assegno mensile pari ad € 400,00 (quattrocento) entro il Per_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. rigettare la richiesta di mantenimento del coniuge avanzata dalla signora;
5. con Pt_1 vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 27.05.2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler addivenire ad una pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: rinuncia del mantenimento per sé da parte della ricorrente, assunzione dell'obbligo a carico del resistente di provvedere interamente al mantenimento ordinario ed al pagamento delle spese straordinarie del figlio , con compensazione delle spese del giudizio. Per_1
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data Parte_1 _1
11.10.2008, atto trascritto nel registro del relativo Comune al N.193, Parte I, Anno 2008, dalla cui pagina 4 di 6 unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]), minore d'età al momento del deposito Per_1
del ricorso e divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non essendovi prole minore di età da tutelare.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
***
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Ricorrono giusti motivi stante la natura della causa e l'accordo delle parti per compensare le spese di lite relative al giudizio di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], ivi residente, in via Copenaghen n.8, e C.F._1 _1
pagina 5 di 6 (C.F. ) nato a [...] il [...], residente in _1 C.F._3
Sassari, in via Copenaghen n.8, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data
11.10.2008 trascritto nel registro del relativo Comune al N.193, Parte I, Anno 2008, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
- manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
- compensa interamente fra le parti le spese sulla domanda di separazione;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa
Carta.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale del 17 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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