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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1519/2024
Verbale di udienza del 18/03/2025
Per la parte ricorrente è comparso l'avv. MAGNAVACCA ROBERTO, il quale chiede di essere autorizzato a discutere la lite.
Per la parte resistente nessuno è comparso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
l'avv. Magnavacca precisa le proprie conclusioni come da memoria dell'11.2.2025 e si riporta al contenuto della stessa.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, il Giudice pronuncia l'ordinanza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 1 di 4
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE
Il dott. Ilario Ottobrino, Giudice Designato, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 1519\2024 R.G.A.G. vertente tra nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Pontremoli (MS), loc. Succisa Pollina n.118, codice fiscale , C.F._1
elettivamente domiciliato in Pontremoli (MS), alla Via Pirandello n. 22, presso lo studio degli avv.ti Roberto Magnavacca e Gianugo Magnavacca dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e
, Codice Fiscale in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Prefetto p.t., rappresentata e difesa in proprio, ed elettivamente domiciliata presso la sede di Piazza Aranci n. 35) CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento ha ad oggetto il ricorso proposto da Parte_1
avverso il verbale di contestazione n. 782096927, del 2 settembre 2024, redatto dai
Carabinieri di Pontremoli (MS), in persona dell'accertatore, Brig. Controparte_2
mediante cui è stata contestata al ricorrente la violazione dell'art.116 commi 15 e 17 del
Codice della Strada.
2. All'udienza del 23.l.2025 il Giudice ha rilevato d'ufficio la questione di competenza per materia del giudice adito ed ha assegnato alle parti termine per memorie sulla pagina 2 di 4 questione entro giorni 20 ai sensi del disposto dell'art. 101 c.p.c., fissando per la discussione l'udienza del 18.3.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. E' opinione del Tribunale che, al di là del tenore dell'art. 116 C.d.S, competente a conoscere del ricorso, sia il Giudice di Pace di Pontremoli, in accordo al disposto dell'art. 7, comma 2, del D.lgs 150\2011, secondo cui “l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
E' chiaro in tal senso il rilevante precedente di legittimità, avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella che ne occupa inerente la violazione dell'articolo 116 commi
15 e 17 (guida senza patente) del decreto legislativo 285/92, secondo cui: “a seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Igs. n. 150/2011 costituiscono l'unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale
Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (art. 22 legge n. 689/1981 ed art. 205 D.Igs. n.
285/1992, da un lato;
art. 204 bis D.Igs. n. 285/1992, dall'altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria”; (…) “avuto riguardo alle
"opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada" di cui agli artt. 204 bis
D.Igs. n. 285/1992 e 7 D.Igs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Igs. n. 150/2011)” (cfr. Cass. civ.
4425\2018).
4. In punto di spese di lite deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità a mente del quale “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal
pagina 3 di 4 caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. civ. n. 9900/2021). Nella specie, in assenza di apposita nota, nulla debba disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella persona del giudice unico designato, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia a decidere in merito al ricorso, per essere competente il Giudice di Pace di Pontremoli;
2) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Massa 18.3.2025
il Giudice dott. Ilario Ottobrino
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