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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/09/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 455/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
rappresentata da (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DE PASQUALE PIETRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: -1)In riforma della sentenza impugnata, dichiarare valido ed efficace il DI n. 715/2017 emesso dal Tribunale di Palmi in data 24.11.2017 (RG
1735/2017) con condanna dell'appellato al pronto ed immediato pagamento delle somme da esso portate in favore dell'appellante e per essa Parte_1
Parte_2 -2)Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario ed oltre oneri come per legge del primo grado e del grado d'appello.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello ed in via subordinata e nel merito dichiararlo infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Condannare l'appellante alle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.09.2020, impugnava la Parte_1 sentenza n. 316/2020, con la quale il Tribunale di Palmi aveva accolto l'opposizione a
DI n. 715/2017 avanzata da , ed aveva così deciso, revocando il Controparte_1 decreto “previa rideterminazione del debito del sig. imputando Controparte_1
l'ammontare delle somme dallo stesso pagate, al piano di ammortamento convenuto con la banca senza l'applicazione di nessun interesse e spesa, escluse imposte e tasse.; rigetta per il resto”.
L'appellante, con l'unico motivo di appello, riteneva errata la decisione, facendo rilevare che la commissione di estinzione anticipata non doveva essere conteggiata nella valutazione della usurarietà del contratto di finanziamento, sia perché non era stata mai dedotta l'usurarietà della clausola in primo grado, sia in quanto detta spesa non era una componente del costo del credito.
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto del gravame e precisava che la commissione non era prevista solo per l'estinzione anticipata, ma anche in caso di decadenza dal beneficio del termine, e che la deduzione di usurarietà del finanziamento si riferiva a tutte le spese e gli oneri applicabili a causa dell'inadempimento.
Nella comparsa conclusionale, depositata prima dell'udienza di rimessione della causa al collegio ex art. 352 c.p.c., l'appellato contestava la legittimazione di , Parte_1 la quale non avrebbe dimostrato di essere titolare del credito oggetto del giudizio.
L'appellante contestava la tempestività dell'eccezione e depositava la copia della GU di pubblicazione dell'estratto di cessione dei crediti. pag. 2/6 .
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimesso al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
2. L'appello è inammissibile, in difetto di prova della titolarità dell'azione ex art. 111
c.p.c. da parte dell'appellante.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio,
e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa. (Cass. Sez. L., 01/09/2021, n. 23721, Rv. 662115 - 01).
Nel caso di specie, la valutazione della titolarità del rapporto e quindi della legittimazione ad impugnare la sentenza intervenuta tra ed Controparte_1 [...] deve essere effettuata d'ufficio. Poiché sono legittimati all'impugnazione CP_2 soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa. Pertanto, il soggetto che proponga impugnazione deve, oltre che allegare, provare (ove contestati, come nella fattispecie è avvenuto) i fatti che prospetta a fondamento della propria legitimatio ad causam, ovvero di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa (cfr. Cass. 5190 del 2025).
Ai questi fini, si deve ritenere tempestiva la produzione in giudizio della documentazione idonea a dimostrare la legittimazione ad causam in capo al cessionario del credito, non essendo sottoposta ad alcuna preclusione istruttoria, (cfr. Cass. ord.
18.09.2024 n. 25087), in quanto il divieto di produzione di nuovi documenti è pag. 3/6 applicabile solo ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale.
La documentazione prodotta da non è, tuttavia, sufficiente a Parte_1 dimostrare l'inclusione del credito vantato nei confronti del tra quelli oggetto CP_1 di cessione. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario.
(Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01).
Nel presente procedimento, non ha prodotto il contratto di cessione Parte_1 ma il suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, nel cui estratto i crediti ceduti sono indicati in modo generico ed individuati nei seguenti termini “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955
e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, e per questi crediti ha previsto “ è stata incaricata da di Controparte_2 Parte_1 svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis della Legge 130;
[...]
nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e Controparte_2 dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito incarico a Controparte_3 di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di
[...] legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo,
i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare pag. 4/6 ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a nelle Controparte_2 forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.”.
Nell'avviso si comunica la cessione di alcuni dei crediti vantati da , Controparte_2 definiti deteriorati, e per i quali era rimasta la delega alla cedente per la riscossione, cosicché l'individuazione del credito ceduto restava incerta. L'appellante produceva anche una lista numerica di rapporti ceduti, in un documento non intestato e privo di sottoscrizioni, di cui non è nota la provenienza e nel quale non è indicato il rapporto del
(come identificato nella documentazione processuale con due diverse CP_1 numerazioni).
Dalla documentazione prodotta non è quindi possibile ricavare la prova dell'intervenuta cessione del credito dell'appellato, visto che la sintesi del contenuto del contratto di cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non identifica in modo chiaro i crediti ceduti, richiedendo la loro individuazione (visto che deve trattarsi di crediti “deteriorati”), e non rinvenendosi un riferimento specifico alla posizione del neanche CP_1 nell'elenco di rapporti allegato dall'appellante.
In conclusione, gli elementi probatori forniti dalla non sono sufficienti Parte_1
a provare la titolarità del credito per intervenuta cessione, per cui l'appello deve ritenersi inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di appellante;
vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in €
7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814.00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 316/2020, così Parte_1 provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro De
Pasquale;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12.09.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 455/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
rappresentata da (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DE PASQUALE PIETRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: -1)In riforma della sentenza impugnata, dichiarare valido ed efficace il DI n. 715/2017 emesso dal Tribunale di Palmi in data 24.11.2017 (RG
1735/2017) con condanna dell'appellato al pronto ed immediato pagamento delle somme da esso portate in favore dell'appellante e per essa Parte_1
Parte_2 -2)Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario ed oltre oneri come per legge del primo grado e del grado d'appello.;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello ed in via subordinata e nel merito dichiararlo infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Condannare l'appellante alle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.09.2020, impugnava la Parte_1 sentenza n. 316/2020, con la quale il Tribunale di Palmi aveva accolto l'opposizione a
DI n. 715/2017 avanzata da , ed aveva così deciso, revocando il Controparte_1 decreto “previa rideterminazione del debito del sig. imputando Controparte_1
l'ammontare delle somme dallo stesso pagate, al piano di ammortamento convenuto con la banca senza l'applicazione di nessun interesse e spesa, escluse imposte e tasse.; rigetta per il resto”.
L'appellante, con l'unico motivo di appello, riteneva errata la decisione, facendo rilevare che la commissione di estinzione anticipata non doveva essere conteggiata nella valutazione della usurarietà del contratto di finanziamento, sia perché non era stata mai dedotta l'usurarietà della clausola in primo grado, sia in quanto detta spesa non era una componente del costo del credito.
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto del gravame e precisava che la commissione non era prevista solo per l'estinzione anticipata, ma anche in caso di decadenza dal beneficio del termine, e che la deduzione di usurarietà del finanziamento si riferiva a tutte le spese e gli oneri applicabili a causa dell'inadempimento.
Nella comparsa conclusionale, depositata prima dell'udienza di rimessione della causa al collegio ex art. 352 c.p.c., l'appellato contestava la legittimazione di , Parte_1 la quale non avrebbe dimostrato di essere titolare del credito oggetto del giudizio.
L'appellante contestava la tempestività dell'eccezione e depositava la copia della GU di pubblicazione dell'estratto di cessione dei crediti. pag. 2/6 .
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimesso al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
2. L'appello è inammissibile, in difetto di prova della titolarità dell'azione ex art. 111
c.p.c. da parte dell'appellante.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio,
e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa. (Cass. Sez. L., 01/09/2021, n. 23721, Rv. 662115 - 01).
Nel caso di specie, la valutazione della titolarità del rapporto e quindi della legittimazione ad impugnare la sentenza intervenuta tra ed Controparte_1 [...] deve essere effettuata d'ufficio. Poiché sono legittimati all'impugnazione CP_2 soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa. Pertanto, il soggetto che proponga impugnazione deve, oltre che allegare, provare (ove contestati, come nella fattispecie è avvenuto) i fatti che prospetta a fondamento della propria legitimatio ad causam, ovvero di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa (cfr. Cass. 5190 del 2025).
Ai questi fini, si deve ritenere tempestiva la produzione in giudizio della documentazione idonea a dimostrare la legittimazione ad causam in capo al cessionario del credito, non essendo sottoposta ad alcuna preclusione istruttoria, (cfr. Cass. ord.
18.09.2024 n. 25087), in quanto il divieto di produzione di nuovi documenti è pag. 3/6 applicabile solo ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale.
La documentazione prodotta da non è, tuttavia, sufficiente a Parte_1 dimostrare l'inclusione del credito vantato nei confronti del tra quelli oggetto CP_1 di cessione. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario.
(Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01).
Nel presente procedimento, non ha prodotto il contratto di cessione Parte_1 ma il suo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, nel cui estratto i crediti ceduti sono indicati in modo generico ed individuati nei seguenti termini “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955
e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, e per questi crediti ha previsto “ è stata incaricata da di Controparte_2 Parte_1 svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis della Legge 130;
[...]
nella sua qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e Controparte_2 dei servizi di cassa e pagamento, ha conferito incarico a Controparte_3 di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di
[...] legge, ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo,
i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare pag. 4/6 ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a nelle Controparte_2 forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.”.
Nell'avviso si comunica la cessione di alcuni dei crediti vantati da , Controparte_2 definiti deteriorati, e per i quali era rimasta la delega alla cedente per la riscossione, cosicché l'individuazione del credito ceduto restava incerta. L'appellante produceva anche una lista numerica di rapporti ceduti, in un documento non intestato e privo di sottoscrizioni, di cui non è nota la provenienza e nel quale non è indicato il rapporto del
(come identificato nella documentazione processuale con due diverse CP_1 numerazioni).
Dalla documentazione prodotta non è quindi possibile ricavare la prova dell'intervenuta cessione del credito dell'appellato, visto che la sintesi del contenuto del contratto di cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non identifica in modo chiaro i crediti ceduti, richiedendo la loro individuazione (visto che deve trattarsi di crediti “deteriorati”), e non rinvenendosi un riferimento specifico alla posizione del neanche CP_1 nell'elenco di rapporti allegato dall'appellante.
In conclusione, gli elementi probatori forniti dalla non sono sufficienti Parte_1
a provare la titolarità del credito per intervenuta cessione, per cui l'appello deve ritenersi inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di appellante;
vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, in €
7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814.00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 316/2020, così Parte_1 provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello.
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.052,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro De
Pasquale;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 12.09.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6