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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16537 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 57248/2021 assunta in decisione in data
09.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ON (RM) alla via Calatafimi n.14 presso lo studio dell'avv. Nella Scarano, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione attrice
E
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del procuratore
[...] P.IVA_1 speciale fra giusta procura ad negotia per Notar del Controparte_2 Persona_1
18/10/2012, rep. 31865, racc. 11009, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Troncone e
MA TE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale delle
Milizie n. 76, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione di tutti i danni
[...] patiti dalla Sig.ra in occasione del ricovero presso l'Ospedale Generale di Zona Parte_1
“S. Pietro FBF” ed in conseguenza dell'errata diagnosi e dell'errato trattamento chirurgico a cui la stessa è stata sottoposta in data 07/12/2016, dell'errata esecuzione del successivo intervento del
12/12/2016, del mancato approfondimento diagnostico ed omesso trattamento della lesione fratturativa del malleolo mediale destro e della frattura della testa del perone destro, nonché della violazione del diritto al consenso informato.
2. Per l'effetto, CONDANNARE la medesima
[...]
[...
[...] [
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'attrice Sig.ra tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 50.000,00 (come da atto di citazione, comprensiva di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e danno patrimoniale per spese mediche documentate), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della valutazione di tutti i parametri liquidativi indicati in narrativa e secondo le risultanze della CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del fatto al saldo effettivo.
3. CONDANNARE altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nella Scarano, dichiaratasi antistataria, tenuto conto altresì del comportamento della convenuta nella fase di mediazione.”
Per parte convenuta: “Affinchè voglia l'adita Autorità Giudiziaria, contrariis rejectis, dichiarare nulla, inammissibile, carente delle condizioni dell'azione, la domanda attorea. In subordine rigettarla perché infondata e comunque non provata sia sull'an (inesistenza del nesso causale) che sul quantum.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, la Controparte_3 al fine di sentire accertare la responsabilità della stessa
[...] per le conseguenze invalidanti riportate in conseguenza dell'errata diagnosi e dell'errato trattamento chirurgico a cui la stessa è stata sottoposta in data 07.12.2016, dell'errata esecuzione del successivo intervento del 12.12.2016, del mancato approfondimento diagnostico e omesso trattamento della lesione fratturativa del malleolo mediale destro e della frattura della testa del perone destro, nonché della violazione del diritto al consenso informato con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 50.000,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 04.12.2016 verso le ore 18:49 circa, in seguito ad un infortunio accidentale che comportava una caduta a terra, riportava lesioni al collo del piede sx e dx con trauma contusivo anca dx e ginocchio sx;
a causa dei forti dolori veniva trasportata in autombulanza 118 con tavola spinale presso il P.S. dell'Ospedale Generale di Zona "
[...]
" FBF sito in Roma alla via Cassia n. 600; CP_1
- in base agli accertamenti strumentali (esami radiografici ginocchio dx;
collo piede sn e dx;
bacino e rx ginocchio dx con controllo in gesso eseguiti al P.S.), veniva disposta diagnosi di
"Frattura meta epifisaria intrarticolare scomposta III distale femore + infrazione malleolo mediale a destra" e in data 05.12.2016 ne veniva disposto il ricovero presso la divisione Ortopedica
2 dello stesso Ospedale per le cure del caso con diagnosi di accettazione "Frattura meta epifisaria intrarticolare scomposta III distale femore" con segnalazione di " infrazione malleolo mediale a destra";
- in data 07.12.2016 alle ore 11:20 veniva operata dall'equipe del dr. , Persona_2 dipendente della predetta clinica, con diagnosi operatoria “Frattura complessa diacondiloiedea femore destro” per essere sottoposta ad una riduzione e sintesi con placca
LISS;
- il decorso post-operatorio veniva giudicato dagli operatori sanitari “buono”, tanto che questi ultimi, il 09.12.2016 inviavano presso strutture riabilitative richieste di trasferimento della paziente, come riportato in cartella;
- tuttavia, dall'esame di controllo post-operatorio, gli operatori sanitari si rendevano conto di avere errato la diagnosi e di conseguenza il trattamento, per cui in data 12.12.2016 alle ore 09:00, a distanza di 5 giorni dal primo intervento, veniva sottoposta ad un 2° intervento chirurgico di nuova riduzione con placca LISS e 2 viti ASNIS, eseguito dall'equipe del dr. , dipendente della predetta clinica, con diagnosi Persona_3 operatoria di “revisione frattura complessa sovradiacondiloidea ginocchio destro”;
- precisamente, nel secondo intervento veniva rimosso il mezzo di sintesi “placca Liss” applicato nel primo intervento per poi procedere ad una nuova riduzione della frattura ed applicazione di due placche contrapposte e due viti libere;
- nella fase che seguiva l'intervento, il decorso post-operatorio veniva giudicato “regolare” dagli operatori sanitari come riportato nel diario clinico assistenziale: “paz clinicamente stabilizzata, terapia medica ed FKT, medicazione ferita in ordine”, per cui alla data del
15.12.2016 i sanitari dell'Ospedale San Pietro FBF inviavano all'Ospedale Nomentana
Hospital di Fonte Nuova (RM) richiesta di trasferimento in riabilitazione con patologia
"frattura complessa ginocchio dx";
- durante la degenza ospedaliera presso l'Ospedale San Pietro FBF a seguito dei controlli
RX si rilevava la frattura della testa del perone destro, ma nonostante ciò, non veniva posto in essere alcun trattamento terapeutico;
- in data 19.12.2016 veniva dimessa con diagnosi “1) frattura complessa diacondolidea femore destro" e " revisione frattura complessa sovradiacondolidea ginocchio dx" con la seguente prescrizione "di divieto di carico a destra, uso di mobilizzazione passiva lenta, uso di tutore DJ ed uso di bastoni canadesi", e trasferita tramite autolettiga in centro di FKT al Nomentana
Hospital con indicazioni FKT, CTRL tra 25/30 gg con rdx;
- dal 19.12.2016 al 26.01.2017 rimaneva ricoverata presso il centro Riabilitazione Nomentana
Hospital di Fonte Nuova con diagnosi di ammissione “Revisione osteosintesi frattura sovracondiloidea femore destro. Frattura Malleolo tibiale destro" e sottoposta a medicazione,
3 rimozione dei punti di sutura e dei controlli radiografici per eseguire un programma riabilitativo di recupero dell'articolarità degli arti inferiori;
- in data 26.01.2017 veniva trasferita presso la "Fondazione DO Carlo Gnocchi" di Roma per essere sottoposta a nuovo programma riabilitativo, ove riusciva a recuperare in parte la deambulazione con l'aiuto di ausili e dimessa in data 27.03.2017;
- nei mesi successivi, continuava a lamentare dolori e non mostrava progressi. Avendo perso fiducia nei sanitari dell'Ospedale “San Pietro FBF”, decideva di rivolgersi ad altre strutture ospedaliere per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e controlli strumentali;
- nel corso della visita di controllo ortopedica del 13.04.2017 e del 18.05.2017 presso la
Struttura Ospedaliera con sede in Roma, veniva riscontrata la fuoriuscita di CP_5 almeno una delle due vite dal guscio condolideo, concausa della sintomatologia antalgica dalla stessa lamentata, per cui veniva indirizzata dall'ortopedico, a consolidazione della frattura, alla rimozione dei mezzi di sintesi. Si rilevava, sempre nel corso dei predetti controlli, anche una sintomatologia alla caviglia dx e sx compatibile con una condizione di sindrome regionale complessa di tipo 1°;
- a consolidamento della frattura, dagli esami strumentali (RX, TC con ricostruzioni tridimensionali), emergeva che le viti applicate nel corso del secondo intervento erano fuoriuscite dall'osso causando una forte sintomatologia dolorosa;
- alla luce di ciò, era costretta a rimuovere tutti i mezzi di sintesi impiantati nel corso del secondo intervento. Pertanto, in data 04.07.2017 era costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di “rimozione dei mezzi di sintesi impiantati nel femore" eseguito presso la Clinica "Casa di Cura Quisisana". Il decorso post-operatorio veniva complicato da una minima diescenza della ferita laterale e da una intolleranza al cerotto nella parte mediale della coscia destra, per cui era costretta a sottoporsi a prolungate medicazioni;
- in seguito ai predetti eventi riportava ingenti danni. Ad oggi lamenta facile stancabilità nella prolungata posizione eretta e nella deambulazione, nonché dolore alla colonna e ad entrambi i piedi nella stazione eretta, che fa risalire nella ripresa del carico dopo il secondo intervento. Presenta, inoltre, uno slivellamento del bacino per accorciamento dell'arto inferiore destro rispetto al controlaterale. In conseguenza dei suddetti disturbi, si vede impossibilitata a compiere autonomamente qualsiasi movimento e ad attendere ad ogni faccenda, non potendo stare in piedi a lungo inoltre avverte sempre il timore di cadere e la necessità di appoggiarsi a qualcuno per camminare;
- da dette lesioni residuavano esiti a carattere permanente, come indicato in perizia nella relazione del dr. specialista in Ortopedia e Traumatologia;
Persona_4
4 - l' veniva regolarmente intimata all'integrale ristoro Controparte_6 dei danni con lettera raccomandata A/R del 12.09.2018 inoltrata in via anticipata a mezzo
PEC l'11.09.2018;
- parte convenuta, con PEC del 28.09.2018 comunicava quanto segue "...sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'evento lesivo lamentato, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità.....sarà ns cura contattarla e comunicare l'esito di tali accertamenti e, se del caso, intavolare una trattativa diretta...." precisando di trovarsi in regime di autoassicurazione;
- con successiva PEC dell'11.12.2018 parte convenuta provvedeva a trasmettere lettera d'invito a visita medico legale per l'accertamento dei danni fisici patiti, alla essa attrice si sottoponeva in data 08.02.2019 consegnando tutta la documentazione medica;
- dopo diversi mesi di corrispondenza, con la direzione amministrativa dell
[...]
" e precisamente con la Provincia Religiosa di Controparte_7 CP_1 dell'Ordine Ospedaliero per ottenere un equo risarcimento, Controparte_8 con PEC del 02.04.2019, parte convenuta, proponeva la somma omnicomprensiva di spese ed onorari € 11.000,00;
- in riscontro a tale PEC veniva comunicato il rifiuto dell'offerta in quanto ritenuta incongrua ed iniqua poiché quantificata in modo errato prescindendo dalle risultanze della documentazione medica e con calcoli errati;
- quale ulteriore tentativo d'incentivare una composizione bonaria della vertenza, veniva avviata procedura di mediazione depositando istanza presso l'Organismo di Mediazione competente per territorio individuato secondo le norme del codice di rito AR Net, iscritto al n. 125 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, invitando i convenuti a presentarsi all'incontro del 02.12.2019;
- nonostante la regolarità della notifica di convocazione, l'ente convenuto dichiarava di non presentarsi all'incontro informativo e, con verbale del 02.12.2019 veniva decretato l'esito negativo del procedimento di mediazione per mancata comparizione della parte convenuta.
Sosteneva l'attrice che a causa della grave negligenza diagnostica ed esecutiva del primo intervento del 07.12.2016 era costretta a sottoporsi, a distanza di soli cinque giorni, ad un secondo intervento chirurgico eseguito in data 12.12.2016 a cui seguiva un terzo intervento in data 04.07.2017. Inoltre, nonostante veniva accertata la frattura della testa del perone non veniva posto in essere alcun tipo di trattamento. Tali errori ed omissioni le procuravano dei danni permanenti, oltre ad una facile stancabilità nella prolungata stazione eretta e nella deambulazione e dolore alla colonna e ad entrambi i piedi nella stazione eretta.
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la
[...] impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, in ordine alle eccezioni preliminari, chiedeva di verificarsi la legittimazione passiva essendosi l'attrice rivolta ad altre strutture. Nel merito, contestava il nesso causale tra le cure prestate e i danni lamentati evidenziando che gli interventi chirurgici del dicembre
2016 erano stati eseguiti correttamente, con diagnosi adeguata e dietro consenso informato, e che il secondo intervento non era superfluo ma necessario per stabilizzare una frattura complessa. Le complicazioni successive non risultavano provate come conseguenza diretta delle cure ricevute. In conclusione, chiedeva di dichiarare la domanda nulla, inammissibile e infondata, sia in ordine all'esistenza del danno sia per la quantificazione richiesta.
3. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione ed espletamento di
CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (medico legale) e Persona_5 Persona_6
(medico chirurgo specialista in ortopedia). L'elaborato peritale veniva depositato in
[...] data 02.05.2023.
4. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, all'udienza del 09.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della
Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti contestati risalgono all'anno 2016.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario
6 come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in
7 tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
8 Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
6. Ciò chiarito, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda attorea per carenza
9 delle condizioni dell'azione avendo parte attrice rispettato i requisiti di legge indicando all'uopo in modo chiaro il petitum e la causa petendi ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. Nello scrutinare infatti la conformità dell'atto al modello legale, deve evidenziarsi che lo stesso contiene tutto ciò che è necessario alla individuazione del diritto dedotto in giudizio, e quindi sia il petitum che la causa petendi.
7. Deve, inoltre, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 in ragione delle contestazioni mosse da parte attrice concernenti l'intervento
[...] del 07.12.2016 eseguito presso il predetto nosocomio e in considerazione delle risultanze della
CTU medico-legale di cui appresso si dirà.
8. Nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata sulla CTU medico-legale espletata dai dott.ri Persona_5
e i quali hanno potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta Persona_6 dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta della parte convenuta nella diagnosi e nell'esecuzione dei trattamenti chirurgici.
In particolare, il collegio peritale, ricostruita la vicenda che ha interessato parte attrice, ha elevato delle censure in ordine all'esecuzione degli interventi chirurgici del 07.12.2016 e del
12.12.2016.
Sul punto, i cc.tt.uu., in sede di considerazioni medico-legali – chiarite, in generale, le manovre corrette che andrebbero fatte durante l'atto operatorio in casi analoghi – hanno osservato in ordine al primo intervento del 07.12.2016 che dalle radiografie (proiezione laterale non perfetta), è emersa l'assenza di una corretta sintesi del condilo femorale mediale lungo una linea obliqua antero-posteriore disto-prossimale. Le viti distali della placca a stabilità angolare (“locking”) risultano inserite nel focolaio di frattura senza alcuna presa sul condilo mediale. Inoltre, la placca è stata mal posizionata anteriormente nella parte prossimale, non centrata sulla diafisi.
Con riguardo al secondo intervento del 12.12.2016, il collegio peritale ha evidenziato come la placca laterale è stata collocata più distalmente e meno aderente alla corticale ossea;
l'estremità distale sembra oltrepassare la rima articolare e l'ultima vite sporge nella gola intercondiloidea. Inoltre, è stato dato atto della presenza sul lato mediale di una placca corta, sottile e non modellabile, tagliata su misura (non conforme al tipo di placca), fissata con due viti, ma sollevata distalmente (la vite distale non ha tenuta), che sintetizza il condilo mediale.
Sono inoltre presenti due viti cannulate libere con rondella (ASNIS), orientate in direzioni opposte: una disto-prossimale (fuoriesce dalla corticale opposta con diverse spire) e l'altra prossimo-distale. Anche queste mirano alla sintesi del condilo mediale, che tuttavia risulta
10 solo parzialmente ridotto, senza compattamento dei frammenti. Infine, è stato dato atto della presenza di una punta di trapano rotta nel tragitto osseo, rimasta nel canale midollare.
Entrambi gli interventi, quindi, non sono stati eseguiti in modo soddisfacente: il primo per la riduzione incompleta dei frammenti e la mancata stabilizzazione del condilo mediale;
il secondo per una riduzione ancora insufficiente e una stabilizzazione inadeguata con placca non idonea e scarsa tenuta.
A causa di tali errori, le cure post-operatorie si sono prolungate e il recupero funzionale è stato lento, soprattutto per difficoltà nella deambulazione (dolore al carico) dovute al posizionamento non ottimale dei mezzi di sintesi, che hanno richiesto rimozione precoce nonostante il ritardo di consolidazione. Dopo la rimozione non sono stati necessari ulteriori trattamenti. La frattura ha raggiunto una discreta consolidazione dopo circa un anno, con esiti fortunatamente non molto diversi da quelli attesi in caso di trattamento corretto.
A distanza di circa sei anni dall'evento, dopo la rimozione dei mezzi e la consolidazione, gli esiti funzionali stabilizzati sono principalmente legati a un lieve deficit assiale frontale.
In risposta ai quesiti, con riguardo alla scelta del trattamento, i cc.tt.uu. hanno osservato che:
“In merito alla scelta del trattamento, considerando il fatto che l'evento in oggetto avvenne 6 anni fa quando già si parlava di consenso informato in modo meno dettagliato di ora, risulta acquisita una valida autorizzazione all'intervento chirurgico fornendo le dovute informazioni sia a voce che scritte, trattandosi nella fattispecie di intervento non in situazione di emergenza. La scelta del tipo di intervento nel caso in questione (osteosintesi a cielo aperto con placca e viti), trattandosi di una frattura articolare complessa dell'epifisi distale del femore sovra e diacondiloidea, è da ritenersi indubbiamente la più indicata, così come la scelta iniziale (primo intervento) del mezzo di sintesi
(placca a stabilità angolare LISS). Nel secondo intervento resosi necessario per l'incompletezza del primo, si hanno invece delle perplessità sulla scelta della placca mediale come sopra specificato (non avendo a disposizione altro da adattare. Nel 2016 vi erano ad esempio le placche da ricostruzione di varie lunghezze, rifilabili, modellabili e più robuste). La osteosintesi con placche è una osteosintesi statica (placca a scivolamento e di sostegno) che produce una stabilizzazione primaria. Si ritiene, pertanto, astrattamente adeguato il trattamento prescelto secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo e attuale. Tale metodica rappresenta uno degli interventi largamente in uso e comunemente eseguiti nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private che sono dotate di un pronto soccorso. L'intervento, scevro di particolari livelli di difficoltà o aspetti straordinari secondo
l'assunto del noto art. 2236 c.c., chiaramente richiede una specifica competenza professionale che uno specialista ortopedico di media elevatura dovrebbe avere verosimilmente in possesso tenuto conto del ruolo ricoperto presso la struttura sanitaria ospedaliera del FBF “ ”. CP_1
In riferimento all'esecuzione del trattamento, il collegio peritale ha osservato come:
11 “In merito all'esecuzione del trattamento, dall'esame della documentazione e dall'obiettività riscontrata, si ricava quanto segue: In relazione all'intervento chirurgico in questione, dall'esame dei fatti, si evince con evidenza una difettosa esecuzione della riduzione dei frammenti di frattura e la loro conseguente stabilizzazione. Come sopra specificato, la visione dei radiogrammi fa rilevare che nel primo intervento persiste la scomposizione senza stabilizzazione del condilo mediale mentre nel secondo eseguito dopo circa 1 settimana per revisionare il primo persiste sempre una minore scomposizione con una stabilizzazione non ottimale (posizionamento e scelta dei mezzi di sintesi non idonea sul condilo mediale). Il tempo trascorso tra il primo ed il secondo intervento non ha influito sul risultato finale. In Cont relazione alla successiva gestione del caso dopo l'intervento: la p. rimaneva degente presso l' FBF per una quindicina di giorni poi trasferita in ambiente riabilitativo in regime di ricovero prima al
Nomentana Hospital e poi al DO Gnocchi per un totale di circa un centinaio giorni (evento traumatico il 04/12/2016 usciva dal DO Gnocchi il 27/03/2017). Risulta un divieto di carico fino al 26/01/2017 in entrata al DO Gnocchi. Graduale ripresa della deambulazione con tutore ginocchiera e bastoni canadesi. Visite specialistiche successive all'ultima dimissione dove viene obiettivato lo stato clinico, esegue controlli radiografici e cure mediche farmacologiche di tonificazione ossea (difosfonato a pieno dosaggio e anti-infiammatori FANS). Per intolleranza ai mezzi di sintesi si procedeva anticipatamente ed obbligatoriamente (05/07/2027) alla rimozione degli stessi. Seguiva un ritardo di cicatrizzazione della ferita chirurgica (deiscenza senza infezione) sulla faccia laterale al terzo distale di coscia con prolungate medicazioni. Lentamente avveniva la guarigione fino a consolidazione completa della frattura con una buona ripresa funzionale per quello che è possibile ad oggi obbiettivare (non vi sono rdx del femore distale dopo la RMS). Pertanto, i CC.TT.UU. ritengono che l'intervento di riduzione ed osteosintesi effettuato presso l'ospedale FBF sia censurabile riguardo alla sua esecuzione per le motivazioni suddette (il primo intervento è difettoso, incompleto necessitava del secondo che è stato eseguito ragionevolmente in tempi rapidi ma è risultato impreciso comunque sufficiente a permettere la consolidazione della frattura). Non vi sono altre anomalie nella condotta dei sanitari durante il successivo decorso clinico. I CC.TT.UU. ritengono di individuare profili di colpa professionale in capo all'operatore e all'equipe che ha eseguito il primo intervento in parte riparato dal secondo intervento, in un caso clinico abbastanza complesso ma che non prevedeva un trattamento di particolare difficoltà tecnica.”
Pertanto, il collegio peritale ha riconosciuto il nesso di causalità intercorrente tra l'esecuzione dei trattamenti chirurgici del 07.12.2016 e del 12.12.2016 e in particolare, tra la manovra di riduzione e il posizionamento e la scelta dei mezzi di sintesi, e i postumi permanenti consistenti principalmente nel “(…) deficit “assiale” del segmento femorale (accentuato valgismo), nel maggior dismorfismo del ginocchio (versamento endoarticolare ed edema indurativo dei tessuti superficiali), l'esito cicatriziale chirurgico del doppio accesso chirurgico laterale, nella lassità mediale
12 del collo piede con cedimento dell'arcata mediale del piede maggiormente riscontrabili a carattere invalidante.”
In risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte attrice concernenti la valutazione complessiva dell'ITA e dell'IP in termini di maggior danno, i cc.tt.uu. hanno replicato che:
“(…) Il caso riguardava il trattamento di una frattura scomposta sovradiacondiloidea del femore DX già doviziosamente esaminato nella consulenza tecnica. Nel primo intervento non venne eseguita la sintesi del condilo femorale mediale, nel secondo a distanza di 5 giorni la placca e le viti sono posizionate in modo non ottimale. Vi è stato quindi un periodo di ricovero e di assoluta immobilità più lungo. Quindi il primo ricovero della durata di 15 giorni (4 al 19 dic. 2016) appare congruo salvo il ritardo di 5 giorni per il reintervento. Il periodo successivo di riabilitazione in regime di ricovero è durato fino alla fine di Marzo (2016) oltre 3 mesi presentando difficoltà alla deambulazione per dolore al carico ed evidente zoppia. Si prevedono normalmente perlomeno 3 mesi di riabilitazione per il recupero funzionale completo (guarigione clinica). I tempi di consolidazione si sono prolungati oltre il periodo che di media ci si aspetta in simili casi. Comunque nel mese di Luglio (dopo altri 3 mesi e mezzo circa) raggiunta una sufficiente consolidazione (prescritta magnetoterapia e terapia medica osteogenetica) è stato possibile rimuovere anticipatamente i mezzi di sintesi (ricovero di giorni 2) fino alla guarigione spontanea completa (non sono documentati ulteriori cicli riabilitativi). (…) si reputa che una frattura di femore distale complessa pluriframmentaria con coinvolgimento della superficie articolare (diacondiloidea) ed estesa alla regione sovracondiloidea fino al terzo inferiore della diafisi che comporta un trattamento chirurgico fortemente cruento con le limitazioni che residuano è meritevole di una valutazione più elevata. La percentuale del 10-11% ha un valore orientativo nei casi meno complessi, sta poi al medico legale ponderare caso per caso. Si associa anche la frattura composta del malleolo mediale che non necessitava di un trattamento chirurgico, certamente sarebbe stato più corretto eseguire un immobilizzazione in gesso, ma non vi è stata una scomposizione secondaria. È stato sufficiente uno scarico funzionale dell'arto per consentire la consolidazione del frammento osseo con postumi sovrapponibili ad una normale guarigione. La ripercussione funzionale maggiore è rappresentata dall'alterazione degli assi di carico per la viziosa consolidazione del femore distale che determina una zoppia per malappoggio plantare con cedimento in valgismo del piede (compensabile con
l'uso di un plantare su misura o su calco), condizione possibile anche nei casi correttamente trattati. Si conferma, pertanto, il danno differenziale percentile dal 15 al 18 pari al 4%.”
9. I cc.tt.uu. hanno, dunque, confermato le proprie conclusioni riconoscendo in termini di danno conseguenza: una ITA di 7 gg;
una ITP al 50% di 100 gg.; e una IP in termini di maggior danno nella misura del 4% calcolato dal 14% al 18% rappresentativo del maggior danno permanente.
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente ed in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi
13 sussistente la responsabilità della struttura convenuta essendo emerso il nesso di causalità tra l'errore nell'esecuzione dei trattamenti chirurgici eseguiti presso il convenuto nosocomio nelle date del 07.12.2016 e del 12.12.2016 e i postumi permanenti riportati da parte attrice.
L'Ente convenuto, peraltro, non ha fornito prova né dell'esistenza di fattori causali alternativi né della particolare complessità dell'esecuzione dei trattamenti. In particolare, non sono state presentate osservazioni critiche dai consulenti di parte convenuta in seno all'elaborato peritale.
11. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una
14 pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012
(cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al
15 criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
12. Orbene, il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura odierna convenuta nella misura del 4% (quattro percento), calcolato dal 14% al 18% rappresentativo del maggior danno permanente. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una
ITA di gg. 7 e una ITP al 50% di gg. 100, oltre ad € 7.849,48 a titolo di spese mediche sostenute.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierna attrice al momento del trattamento (58 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 18% (€ 45.923,89);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 14% (€ 30.927,10);
- ITA di gg. 7 pari (€ 911,75) e una ITP al 50% di gg. 100 (€ 6.512,50); il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in € 22.421,04 (di cui € 14.996,79 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente tra 18%- 14%, - e in € 7.424,25 per il danno temporaneo).
Non si ritiene di dove applicare un aumento per “personalizzazione” del danno non essendo state evidenziate conseguenze eccezionalmente particolari e dolorose per la ricorrente che esondino da quella normalmente prevedibili per casi analoghi. Ciò alla luce del criterio consolidato dettato dalla Suprema Corte per il quale:" la ''personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute" (consiste) in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, (......) in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque acidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (è citata
16 Cass. civ. Sez. III, Sentl0-11- 2020, n. 25164 che segue a. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
12. Con riguardo al danno morale, oggetto di autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e in particolare all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Dunque, considerato che la , come allegato dalla stessa, a causa dell'inadempimento Pt_1 sanitario, si è dovuta sottoporre a tre interventi e al successivo controlli e terapie, appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 15 % sul danno biologico accertato (tenuto conto del valore medio del range previsto nelle Tabelle di Roma per la percentuale del danno biologico al 14% (pari a 14,565%) e del danno biologico al 21% (pari a 16,665); si perviene così all'importo di euro 25.784,19 (euro 22.421,04 + euro 3.363,15).
17 Al sovra citato importo deve aggiungersi il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (07.12.2016) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr.
Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di € 25.784,19 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(07.12.2016), giungendo alla somma di € 21.309,25 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di € 28.708,27.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
12. A ciò deve aggiungersi il danno patrimoniale pari ad € 7.849,48 a titolo di spese mediche sostenute e ritenute congrue dal collegio peritale da rivalutare equitativamente ex art. 1226 cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 8.000,00.
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto a parte attrice ascende ad € 36.708,27, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
13. In ordine alla dedotta lesione del diritto all'autodeterminazione della , per mancata Pt_1 acquisizione di un valido consenso informato, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra
18 inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del
11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b)
l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del
15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469).
La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo.
In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto
19 dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente.
Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n.
19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del
2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
Secondo parte attrice, invece, i consensi informati sottopostele non erano idonei, né secondo l'assunto attoreo, le sarebbero state prospettate eventuali possibili alternative all'intervento che la paziente potesse valutare, né sono state esaustivamente indicate le complicazioni ovvero i possibili rischi generici o specifici, vale a dire quelli che potevano essere concretamente connessi alle sue condizioni fisiche, alle patologie di cui era portatrice.
Nel caso di specie, considerato che l'intervento chirurgico del 07.12.2016 come effettuato appariva del tutto indicato per le lesioni riportate a seguito della caduta e che come chiarito dal collegio peritale: “la scelta del tipo di intervento nel caso in questione (osteosintesi a cielo aperto con placca e viti), trattandosi di una frattura articolare complessa dell'epifisi distale del femore sovra e diacondiloidea, è da ritenersi indubbiamente la più indicata, così come la scelta iniziale (primo intervento) del mezzo di sintesi (placca a stabilità angolare LISS)” e che il trattamento prescelto per
20 il successivo intervento 12.12.2016 risultava astrattamente adeguato, non si ritiene plausibile, in base al criterio della preponderanza dell'evidenza, che una esaustiva informazione della paziente avrebbe indotto quest'ultima a non sottoporvisi optando per un'altra alternativa oltretutto non allegata e provata da parte attrice.
Sul punto le prove orali chieste da parte attrice non sono volte a dimostrare il rifiuto che sarebbe stato eventualmente opposto dalla paziente e/o la sua sottoposizione a trattamenti alternativi, ma che le informazioni rese sono inammissibili in quanto superate dalla prova documentale. Infatti, sono stati prodotti i due moduli di consenso informati e sugli stessi si è espresso il collegio peritale dando atto “una valida autorizzazione all'intervento chirurgico…(…).”
Pertanto, non si ritiene che l'attrice abbia fornito, anche solo a mezzo di semplici presunzioni, la prova che in caso di informazione completa ed esaustiva avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico e optato per altri trattamenti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e parte convenuta
[...] va condannata a Controparte_3 rifonderle all'attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori Parte_1 di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal
23.10.2022), in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
14. Infine, non ricorrono i presupposti per disporre la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d.lgs. 28/2010 applicabile ratione temporis poiché non si possono sottacere i tentativi della struttura convenuta di definire transattivamente la lite, come dimostrato dalla stessa documentazione depositata in giudizio da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di
[...] nella causazione dei danni patiti da Controparte_3
; Parte_1
- per l'effetto condanna la convenuta
[...] al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 per le causali esposte in parte motiva della somma di € 36.708,27 a titolo di danni
[...]
21 patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna dell' Controparte_3 Controparte_3
a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 oltre 15%
[...] per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge nonché c.u. e marca da bollo da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Nella Scarano dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, 25.11.2025
Il Giudice
Lucia NI
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 57248/2021 assunta in decisione in data
09.07.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ON (RM) alla via Calatafimi n.14 presso lo studio dell'avv. Nella Scarano, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione attrice
E
Controparte_1
(P.IVA ) in persona del procuratore
[...] P.IVA_1 speciale fra giusta procura ad negotia per Notar del Controparte_2 Persona_1
18/10/2012, rep. 31865, racc. 11009, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Troncone e
MA TE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale delle
Milizie n. 76, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione di tutti i danni
[...] patiti dalla Sig.ra in occasione del ricovero presso l'Ospedale Generale di Zona Parte_1
“S. Pietro FBF” ed in conseguenza dell'errata diagnosi e dell'errato trattamento chirurgico a cui la stessa è stata sottoposta in data 07/12/2016, dell'errata esecuzione del successivo intervento del
12/12/2016, del mancato approfondimento diagnostico ed omesso trattamento della lesione fratturativa del malleolo mediale destro e della frattura della testa del perone destro, nonché della violazione del diritto al consenso informato.
2. Per l'effetto, CONDANNARE la medesima
[...]
[...
[...] [
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'attrice Sig.ra tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 50.000,00 (come da atto di citazione, comprensiva di danno biologico permanente e temporaneo, danno morale, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e danno patrimoniale per spese mediche documentate), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito della valutazione di tutti i parametri liquidativi indicati in narrativa e secondo le risultanze della CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del fatto al saldo effettivo.
3. CONDANNARE altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nella Scarano, dichiaratasi antistataria, tenuto conto altresì del comportamento della convenuta nella fase di mediazione.”
Per parte convenuta: “Affinchè voglia l'adita Autorità Giudiziaria, contrariis rejectis, dichiarare nulla, inammissibile, carente delle condizioni dell'azione, la domanda attorea. In subordine rigettarla perché infondata e comunque non provata sia sull'an (inesistenza del nesso causale) che sul quantum.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, la Controparte_3 al fine di sentire accertare la responsabilità della stessa
[...] per le conseguenze invalidanti riportate in conseguenza dell'errata diagnosi e dell'errato trattamento chirurgico a cui la stessa è stata sottoposta in data 07.12.2016, dell'errata esecuzione del successivo intervento del 12.12.2016, del mancato approfondimento diagnostico e omesso trattamento della lesione fratturativa del malleolo mediale destro e della frattura della testa del perone destro, nonché della violazione del diritto al consenso informato con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 50.000,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 04.12.2016 verso le ore 18:49 circa, in seguito ad un infortunio accidentale che comportava una caduta a terra, riportava lesioni al collo del piede sx e dx con trauma contusivo anca dx e ginocchio sx;
a causa dei forti dolori veniva trasportata in autombulanza 118 con tavola spinale presso il P.S. dell'Ospedale Generale di Zona "
[...]
" FBF sito in Roma alla via Cassia n. 600; CP_1
- in base agli accertamenti strumentali (esami radiografici ginocchio dx;
collo piede sn e dx;
bacino e rx ginocchio dx con controllo in gesso eseguiti al P.S.), veniva disposta diagnosi di
"Frattura meta epifisaria intrarticolare scomposta III distale femore + infrazione malleolo mediale a destra" e in data 05.12.2016 ne veniva disposto il ricovero presso la divisione Ortopedica
2 dello stesso Ospedale per le cure del caso con diagnosi di accettazione "Frattura meta epifisaria intrarticolare scomposta III distale femore" con segnalazione di " infrazione malleolo mediale a destra";
- in data 07.12.2016 alle ore 11:20 veniva operata dall'equipe del dr. , Persona_2 dipendente della predetta clinica, con diagnosi operatoria “Frattura complessa diacondiloiedea femore destro” per essere sottoposta ad una riduzione e sintesi con placca
LISS;
- il decorso post-operatorio veniva giudicato dagli operatori sanitari “buono”, tanto che questi ultimi, il 09.12.2016 inviavano presso strutture riabilitative richieste di trasferimento della paziente, come riportato in cartella;
- tuttavia, dall'esame di controllo post-operatorio, gli operatori sanitari si rendevano conto di avere errato la diagnosi e di conseguenza il trattamento, per cui in data 12.12.2016 alle ore 09:00, a distanza di 5 giorni dal primo intervento, veniva sottoposta ad un 2° intervento chirurgico di nuova riduzione con placca LISS e 2 viti ASNIS, eseguito dall'equipe del dr. , dipendente della predetta clinica, con diagnosi Persona_3 operatoria di “revisione frattura complessa sovradiacondiloidea ginocchio destro”;
- precisamente, nel secondo intervento veniva rimosso il mezzo di sintesi “placca Liss” applicato nel primo intervento per poi procedere ad una nuova riduzione della frattura ed applicazione di due placche contrapposte e due viti libere;
- nella fase che seguiva l'intervento, il decorso post-operatorio veniva giudicato “regolare” dagli operatori sanitari come riportato nel diario clinico assistenziale: “paz clinicamente stabilizzata, terapia medica ed FKT, medicazione ferita in ordine”, per cui alla data del
15.12.2016 i sanitari dell'Ospedale San Pietro FBF inviavano all'Ospedale Nomentana
Hospital di Fonte Nuova (RM) richiesta di trasferimento in riabilitazione con patologia
"frattura complessa ginocchio dx";
- durante la degenza ospedaliera presso l'Ospedale San Pietro FBF a seguito dei controlli
RX si rilevava la frattura della testa del perone destro, ma nonostante ciò, non veniva posto in essere alcun trattamento terapeutico;
- in data 19.12.2016 veniva dimessa con diagnosi “1) frattura complessa diacondolidea femore destro" e " revisione frattura complessa sovradiacondolidea ginocchio dx" con la seguente prescrizione "di divieto di carico a destra, uso di mobilizzazione passiva lenta, uso di tutore DJ ed uso di bastoni canadesi", e trasferita tramite autolettiga in centro di FKT al Nomentana
Hospital con indicazioni FKT, CTRL tra 25/30 gg con rdx;
- dal 19.12.2016 al 26.01.2017 rimaneva ricoverata presso il centro Riabilitazione Nomentana
Hospital di Fonte Nuova con diagnosi di ammissione “Revisione osteosintesi frattura sovracondiloidea femore destro. Frattura Malleolo tibiale destro" e sottoposta a medicazione,
3 rimozione dei punti di sutura e dei controlli radiografici per eseguire un programma riabilitativo di recupero dell'articolarità degli arti inferiori;
- in data 26.01.2017 veniva trasferita presso la "Fondazione DO Carlo Gnocchi" di Roma per essere sottoposta a nuovo programma riabilitativo, ove riusciva a recuperare in parte la deambulazione con l'aiuto di ausili e dimessa in data 27.03.2017;
- nei mesi successivi, continuava a lamentare dolori e non mostrava progressi. Avendo perso fiducia nei sanitari dell'Ospedale “San Pietro FBF”, decideva di rivolgersi ad altre strutture ospedaliere per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e controlli strumentali;
- nel corso della visita di controllo ortopedica del 13.04.2017 e del 18.05.2017 presso la
Struttura Ospedaliera con sede in Roma, veniva riscontrata la fuoriuscita di CP_5 almeno una delle due vite dal guscio condolideo, concausa della sintomatologia antalgica dalla stessa lamentata, per cui veniva indirizzata dall'ortopedico, a consolidazione della frattura, alla rimozione dei mezzi di sintesi. Si rilevava, sempre nel corso dei predetti controlli, anche una sintomatologia alla caviglia dx e sx compatibile con una condizione di sindrome regionale complessa di tipo 1°;
- a consolidamento della frattura, dagli esami strumentali (RX, TC con ricostruzioni tridimensionali), emergeva che le viti applicate nel corso del secondo intervento erano fuoriuscite dall'osso causando una forte sintomatologia dolorosa;
- alla luce di ciò, era costretta a rimuovere tutti i mezzi di sintesi impiantati nel corso del secondo intervento. Pertanto, in data 04.07.2017 era costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di “rimozione dei mezzi di sintesi impiantati nel femore" eseguito presso la Clinica "Casa di Cura Quisisana". Il decorso post-operatorio veniva complicato da una minima diescenza della ferita laterale e da una intolleranza al cerotto nella parte mediale della coscia destra, per cui era costretta a sottoporsi a prolungate medicazioni;
- in seguito ai predetti eventi riportava ingenti danni. Ad oggi lamenta facile stancabilità nella prolungata posizione eretta e nella deambulazione, nonché dolore alla colonna e ad entrambi i piedi nella stazione eretta, che fa risalire nella ripresa del carico dopo il secondo intervento. Presenta, inoltre, uno slivellamento del bacino per accorciamento dell'arto inferiore destro rispetto al controlaterale. In conseguenza dei suddetti disturbi, si vede impossibilitata a compiere autonomamente qualsiasi movimento e ad attendere ad ogni faccenda, non potendo stare in piedi a lungo inoltre avverte sempre il timore di cadere e la necessità di appoggiarsi a qualcuno per camminare;
- da dette lesioni residuavano esiti a carattere permanente, come indicato in perizia nella relazione del dr. specialista in Ortopedia e Traumatologia;
Persona_4
4 - l' veniva regolarmente intimata all'integrale ristoro Controparte_6 dei danni con lettera raccomandata A/R del 12.09.2018 inoltrata in via anticipata a mezzo
PEC l'11.09.2018;
- parte convenuta, con PEC del 28.09.2018 comunicava quanto segue "...sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'evento lesivo lamentato, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità.....sarà ns cura contattarla e comunicare l'esito di tali accertamenti e, se del caso, intavolare una trattativa diretta...." precisando di trovarsi in regime di autoassicurazione;
- con successiva PEC dell'11.12.2018 parte convenuta provvedeva a trasmettere lettera d'invito a visita medico legale per l'accertamento dei danni fisici patiti, alla essa attrice si sottoponeva in data 08.02.2019 consegnando tutta la documentazione medica;
- dopo diversi mesi di corrispondenza, con la direzione amministrativa dell
[...]
" e precisamente con la Provincia Religiosa di Controparte_7 CP_1 dell'Ordine Ospedaliero per ottenere un equo risarcimento, Controparte_8 con PEC del 02.04.2019, parte convenuta, proponeva la somma omnicomprensiva di spese ed onorari € 11.000,00;
- in riscontro a tale PEC veniva comunicato il rifiuto dell'offerta in quanto ritenuta incongrua ed iniqua poiché quantificata in modo errato prescindendo dalle risultanze della documentazione medica e con calcoli errati;
- quale ulteriore tentativo d'incentivare una composizione bonaria della vertenza, veniva avviata procedura di mediazione depositando istanza presso l'Organismo di Mediazione competente per territorio individuato secondo le norme del codice di rito AR Net, iscritto al n. 125 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, invitando i convenuti a presentarsi all'incontro del 02.12.2019;
- nonostante la regolarità della notifica di convocazione, l'ente convenuto dichiarava di non presentarsi all'incontro informativo e, con verbale del 02.12.2019 veniva decretato l'esito negativo del procedimento di mediazione per mancata comparizione della parte convenuta.
Sosteneva l'attrice che a causa della grave negligenza diagnostica ed esecutiva del primo intervento del 07.12.2016 era costretta a sottoporsi, a distanza di soli cinque giorni, ad un secondo intervento chirurgico eseguito in data 12.12.2016 a cui seguiva un terzo intervento in data 04.07.2017. Inoltre, nonostante veniva accertata la frattura della testa del perone non veniva posto in essere alcun tipo di trattamento. Tali errori ed omissioni le procuravano dei danni permanenti, oltre ad una facile stancabilità nella prolungata stazione eretta e nella deambulazione e dolore alla colonna e ad entrambi i piedi nella stazione eretta.
5 2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la
[...] impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, in ordine alle eccezioni preliminari, chiedeva di verificarsi la legittimazione passiva essendosi l'attrice rivolta ad altre strutture. Nel merito, contestava il nesso causale tra le cure prestate e i danni lamentati evidenziando che gli interventi chirurgici del dicembre
2016 erano stati eseguiti correttamente, con diagnosi adeguata e dietro consenso informato, e che il secondo intervento non era superfluo ma necessario per stabilizzare una frattura complessa. Le complicazioni successive non risultavano provate come conseguenza diretta delle cure ricevute. In conclusione, chiedeva di dichiarare la domanda nulla, inammissibile e infondata, sia in ordine all'esistenza del danno sia per la quantificazione richiesta.
3. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione ed espletamento di
CTU medico-legale ad opera dei dott.ri (medico legale) e Persona_5 Persona_6
(medico chirurgo specialista in ortopedia). L'elaborato peritale veniva depositato in
[...] data 02.05.2023.
4. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, all'udienza del 09.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della
Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti contestati risalgono all'anno 2016.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario
6 come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in
7 tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
8 Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
6. Ciò chiarito, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda attorea per carenza
9 delle condizioni dell'azione avendo parte attrice rispettato i requisiti di legge indicando all'uopo in modo chiaro il petitum e la causa petendi ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. Nello scrutinare infatti la conformità dell'atto al modello legale, deve evidenziarsi che lo stesso contiene tutto ciò che è necessario alla individuazione del diritto dedotto in giudizio, e quindi sia il petitum che la causa petendi.
7. Deve, inoltre, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 in ragione delle contestazioni mosse da parte attrice concernenti l'intervento
[...] del 07.12.2016 eseguito presso il predetto nosocomio e in considerazione delle risultanze della
CTU medico-legale di cui appresso si dirà.
8. Nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata sulla CTU medico-legale espletata dai dott.ri Persona_5
e i quali hanno potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta Persona_6 dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta della parte convenuta nella diagnosi e nell'esecuzione dei trattamenti chirurgici.
In particolare, il collegio peritale, ricostruita la vicenda che ha interessato parte attrice, ha elevato delle censure in ordine all'esecuzione degli interventi chirurgici del 07.12.2016 e del
12.12.2016.
Sul punto, i cc.tt.uu., in sede di considerazioni medico-legali – chiarite, in generale, le manovre corrette che andrebbero fatte durante l'atto operatorio in casi analoghi – hanno osservato in ordine al primo intervento del 07.12.2016 che dalle radiografie (proiezione laterale non perfetta), è emersa l'assenza di una corretta sintesi del condilo femorale mediale lungo una linea obliqua antero-posteriore disto-prossimale. Le viti distali della placca a stabilità angolare (“locking”) risultano inserite nel focolaio di frattura senza alcuna presa sul condilo mediale. Inoltre, la placca è stata mal posizionata anteriormente nella parte prossimale, non centrata sulla diafisi.
Con riguardo al secondo intervento del 12.12.2016, il collegio peritale ha evidenziato come la placca laterale è stata collocata più distalmente e meno aderente alla corticale ossea;
l'estremità distale sembra oltrepassare la rima articolare e l'ultima vite sporge nella gola intercondiloidea. Inoltre, è stato dato atto della presenza sul lato mediale di una placca corta, sottile e non modellabile, tagliata su misura (non conforme al tipo di placca), fissata con due viti, ma sollevata distalmente (la vite distale non ha tenuta), che sintetizza il condilo mediale.
Sono inoltre presenti due viti cannulate libere con rondella (ASNIS), orientate in direzioni opposte: una disto-prossimale (fuoriesce dalla corticale opposta con diverse spire) e l'altra prossimo-distale. Anche queste mirano alla sintesi del condilo mediale, che tuttavia risulta
10 solo parzialmente ridotto, senza compattamento dei frammenti. Infine, è stato dato atto della presenza di una punta di trapano rotta nel tragitto osseo, rimasta nel canale midollare.
Entrambi gli interventi, quindi, non sono stati eseguiti in modo soddisfacente: il primo per la riduzione incompleta dei frammenti e la mancata stabilizzazione del condilo mediale;
il secondo per una riduzione ancora insufficiente e una stabilizzazione inadeguata con placca non idonea e scarsa tenuta.
A causa di tali errori, le cure post-operatorie si sono prolungate e il recupero funzionale è stato lento, soprattutto per difficoltà nella deambulazione (dolore al carico) dovute al posizionamento non ottimale dei mezzi di sintesi, che hanno richiesto rimozione precoce nonostante il ritardo di consolidazione. Dopo la rimozione non sono stati necessari ulteriori trattamenti. La frattura ha raggiunto una discreta consolidazione dopo circa un anno, con esiti fortunatamente non molto diversi da quelli attesi in caso di trattamento corretto.
A distanza di circa sei anni dall'evento, dopo la rimozione dei mezzi e la consolidazione, gli esiti funzionali stabilizzati sono principalmente legati a un lieve deficit assiale frontale.
In risposta ai quesiti, con riguardo alla scelta del trattamento, i cc.tt.uu. hanno osservato che:
“In merito alla scelta del trattamento, considerando il fatto che l'evento in oggetto avvenne 6 anni fa quando già si parlava di consenso informato in modo meno dettagliato di ora, risulta acquisita una valida autorizzazione all'intervento chirurgico fornendo le dovute informazioni sia a voce che scritte, trattandosi nella fattispecie di intervento non in situazione di emergenza. La scelta del tipo di intervento nel caso in questione (osteosintesi a cielo aperto con placca e viti), trattandosi di una frattura articolare complessa dell'epifisi distale del femore sovra e diacondiloidea, è da ritenersi indubbiamente la più indicata, così come la scelta iniziale (primo intervento) del mezzo di sintesi
(placca a stabilità angolare LISS). Nel secondo intervento resosi necessario per l'incompletezza del primo, si hanno invece delle perplessità sulla scelta della placca mediale come sopra specificato (non avendo a disposizione altro da adattare. Nel 2016 vi erano ad esempio le placche da ricostruzione di varie lunghezze, rifilabili, modellabili e più robuste). La osteosintesi con placche è una osteosintesi statica (placca a scivolamento e di sostegno) che produce una stabilizzazione primaria. Si ritiene, pertanto, astrattamente adeguato il trattamento prescelto secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo e attuale. Tale metodica rappresenta uno degli interventi largamente in uso e comunemente eseguiti nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private che sono dotate di un pronto soccorso. L'intervento, scevro di particolari livelli di difficoltà o aspetti straordinari secondo
l'assunto del noto art. 2236 c.c., chiaramente richiede una specifica competenza professionale che uno specialista ortopedico di media elevatura dovrebbe avere verosimilmente in possesso tenuto conto del ruolo ricoperto presso la struttura sanitaria ospedaliera del FBF “ ”. CP_1
In riferimento all'esecuzione del trattamento, il collegio peritale ha osservato come:
11 “In merito all'esecuzione del trattamento, dall'esame della documentazione e dall'obiettività riscontrata, si ricava quanto segue: In relazione all'intervento chirurgico in questione, dall'esame dei fatti, si evince con evidenza una difettosa esecuzione della riduzione dei frammenti di frattura e la loro conseguente stabilizzazione. Come sopra specificato, la visione dei radiogrammi fa rilevare che nel primo intervento persiste la scomposizione senza stabilizzazione del condilo mediale mentre nel secondo eseguito dopo circa 1 settimana per revisionare il primo persiste sempre una minore scomposizione con una stabilizzazione non ottimale (posizionamento e scelta dei mezzi di sintesi non idonea sul condilo mediale). Il tempo trascorso tra il primo ed il secondo intervento non ha influito sul risultato finale. In Cont relazione alla successiva gestione del caso dopo l'intervento: la p. rimaneva degente presso l' FBF per una quindicina di giorni poi trasferita in ambiente riabilitativo in regime di ricovero prima al
Nomentana Hospital e poi al DO Gnocchi per un totale di circa un centinaio giorni (evento traumatico il 04/12/2016 usciva dal DO Gnocchi il 27/03/2017). Risulta un divieto di carico fino al 26/01/2017 in entrata al DO Gnocchi. Graduale ripresa della deambulazione con tutore ginocchiera e bastoni canadesi. Visite specialistiche successive all'ultima dimissione dove viene obiettivato lo stato clinico, esegue controlli radiografici e cure mediche farmacologiche di tonificazione ossea (difosfonato a pieno dosaggio e anti-infiammatori FANS). Per intolleranza ai mezzi di sintesi si procedeva anticipatamente ed obbligatoriamente (05/07/2027) alla rimozione degli stessi. Seguiva un ritardo di cicatrizzazione della ferita chirurgica (deiscenza senza infezione) sulla faccia laterale al terzo distale di coscia con prolungate medicazioni. Lentamente avveniva la guarigione fino a consolidazione completa della frattura con una buona ripresa funzionale per quello che è possibile ad oggi obbiettivare (non vi sono rdx del femore distale dopo la RMS). Pertanto, i CC.TT.UU. ritengono che l'intervento di riduzione ed osteosintesi effettuato presso l'ospedale FBF sia censurabile riguardo alla sua esecuzione per le motivazioni suddette (il primo intervento è difettoso, incompleto necessitava del secondo che è stato eseguito ragionevolmente in tempi rapidi ma è risultato impreciso comunque sufficiente a permettere la consolidazione della frattura). Non vi sono altre anomalie nella condotta dei sanitari durante il successivo decorso clinico. I CC.TT.UU. ritengono di individuare profili di colpa professionale in capo all'operatore e all'equipe che ha eseguito il primo intervento in parte riparato dal secondo intervento, in un caso clinico abbastanza complesso ma che non prevedeva un trattamento di particolare difficoltà tecnica.”
Pertanto, il collegio peritale ha riconosciuto il nesso di causalità intercorrente tra l'esecuzione dei trattamenti chirurgici del 07.12.2016 e del 12.12.2016 e in particolare, tra la manovra di riduzione e il posizionamento e la scelta dei mezzi di sintesi, e i postumi permanenti consistenti principalmente nel “(…) deficit “assiale” del segmento femorale (accentuato valgismo), nel maggior dismorfismo del ginocchio (versamento endoarticolare ed edema indurativo dei tessuti superficiali), l'esito cicatriziale chirurgico del doppio accesso chirurgico laterale, nella lassità mediale
12 del collo piede con cedimento dell'arcata mediale del piede maggiormente riscontrabili a carattere invalidante.”
In risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte attrice concernenti la valutazione complessiva dell'ITA e dell'IP in termini di maggior danno, i cc.tt.uu. hanno replicato che:
“(…) Il caso riguardava il trattamento di una frattura scomposta sovradiacondiloidea del femore DX già doviziosamente esaminato nella consulenza tecnica. Nel primo intervento non venne eseguita la sintesi del condilo femorale mediale, nel secondo a distanza di 5 giorni la placca e le viti sono posizionate in modo non ottimale. Vi è stato quindi un periodo di ricovero e di assoluta immobilità più lungo. Quindi il primo ricovero della durata di 15 giorni (4 al 19 dic. 2016) appare congruo salvo il ritardo di 5 giorni per il reintervento. Il periodo successivo di riabilitazione in regime di ricovero è durato fino alla fine di Marzo (2016) oltre 3 mesi presentando difficoltà alla deambulazione per dolore al carico ed evidente zoppia. Si prevedono normalmente perlomeno 3 mesi di riabilitazione per il recupero funzionale completo (guarigione clinica). I tempi di consolidazione si sono prolungati oltre il periodo che di media ci si aspetta in simili casi. Comunque nel mese di Luglio (dopo altri 3 mesi e mezzo circa) raggiunta una sufficiente consolidazione (prescritta magnetoterapia e terapia medica osteogenetica) è stato possibile rimuovere anticipatamente i mezzi di sintesi (ricovero di giorni 2) fino alla guarigione spontanea completa (non sono documentati ulteriori cicli riabilitativi). (…) si reputa che una frattura di femore distale complessa pluriframmentaria con coinvolgimento della superficie articolare (diacondiloidea) ed estesa alla regione sovracondiloidea fino al terzo inferiore della diafisi che comporta un trattamento chirurgico fortemente cruento con le limitazioni che residuano è meritevole di una valutazione più elevata. La percentuale del 10-11% ha un valore orientativo nei casi meno complessi, sta poi al medico legale ponderare caso per caso. Si associa anche la frattura composta del malleolo mediale che non necessitava di un trattamento chirurgico, certamente sarebbe stato più corretto eseguire un immobilizzazione in gesso, ma non vi è stata una scomposizione secondaria. È stato sufficiente uno scarico funzionale dell'arto per consentire la consolidazione del frammento osseo con postumi sovrapponibili ad una normale guarigione. La ripercussione funzionale maggiore è rappresentata dall'alterazione degli assi di carico per la viziosa consolidazione del femore distale che determina una zoppia per malappoggio plantare con cedimento in valgismo del piede (compensabile con
l'uso di un plantare su misura o su calco), condizione possibile anche nei casi correttamente trattati. Si conferma, pertanto, il danno differenziale percentile dal 15 al 18 pari al 4%.”
9. I cc.tt.uu. hanno, dunque, confermato le proprie conclusioni riconoscendo in termini di danno conseguenza: una ITA di 7 gg;
una ITP al 50% di 100 gg.; e una IP in termini di maggior danno nella misura del 4% calcolato dal 14% al 18% rappresentativo del maggior danno permanente.
10. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente ed in ragione delle repliche alle osservazioni delle parti, deve ritenersi
13 sussistente la responsabilità della struttura convenuta essendo emerso il nesso di causalità tra l'errore nell'esecuzione dei trattamenti chirurgici eseguiti presso il convenuto nosocomio nelle date del 07.12.2016 e del 12.12.2016 e i postumi permanenti riportati da parte attrice.
L'Ente convenuto, peraltro, non ha fornito prova né dell'esistenza di fattori causali alternativi né della particolare complessità dell'esecuzione dei trattamenti. In particolare, non sono state presentate osservazioni critiche dai consulenti di parte convenuta in seno all'elaborato peritale.
11. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una
14 pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012
(cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al
15 criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. n.8580/2019).
12. Orbene, il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile in termini di danno differenziale addebitabile alla responsabilità professionale di natura sanitaria della struttura odierna convenuta nella misura del 4% (quattro percento), calcolato dal 14% al 18% rappresentativo del maggior danno permanente. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto una
ITA di gg. 7 e una ITP al 50% di gg. 100, oltre ad € 7.849,48 a titolo di spese mediche sostenute.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'odierna attrice al momento del trattamento (58 anni);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 18% (€ 45.923,89);
- il danno biologico con grado invalidità pari al 14% (€ 30.927,10);
- ITA di gg. 7 pari (€ 911,75) e una ITP al 50% di gg. 100 (€ 6.512,50); il cd. danno biologico subìto da parte attrice va liquidato in € 22.421,04 (di cui € 14.996,79 per danno permanente – pari al differenziale corrispondente tra 18%- 14%, - e in € 7.424,25 per il danno temporaneo).
Non si ritiene di dove applicare un aumento per “personalizzazione” del danno non essendo state evidenziate conseguenze eccezionalmente particolari e dolorose per la ricorrente che esondino da quella normalmente prevedibili per casi analoghi. Ciò alla luce del criterio consolidato dettato dalla Suprema Corte per il quale:" la ''personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute" (consiste) in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la L n. 124 del 2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private-discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi devono consistere, (......) in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque acidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (è citata
16 Cass. civ. Sez. III, Sentl0-11- 2020, n. 25164 che segue a. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
12. Con riguardo al danno morale, oggetto di autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e in particolare all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di
(concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Dunque, considerato che la , come allegato dalla stessa, a causa dell'inadempimento Pt_1 sanitario, si è dovuta sottoporre a tre interventi e al successivo controlli e terapie, appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 15 % sul danno biologico accertato (tenuto conto del valore medio del range previsto nelle Tabelle di Roma per la percentuale del danno biologico al 14% (pari a 14,565%) e del danno biologico al 21% (pari a 16,665); si perviene così all'importo di euro 25.784,19 (euro 22.421,04 + euro 3.363,15).
17 Al sovra citato importo deve aggiungersi il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (07.12.2016) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr.
Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di € 25.784,19 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(07.12.2016), giungendo alla somma di € 21.309,25 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di € 28.708,27.
A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
12. A ciò deve aggiungersi il danno patrimoniale pari ad € 7.849,48 a titolo di spese mediche sostenute e ritenute congrue dal collegio peritale da rivalutare equitativamente ex art. 1226 cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 8.000,00.
Pertanto, l'importo complessivamente dovuto a parte attrice ascende ad € 36.708,27, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
13. In ordine alla dedotta lesione del diritto all'autodeterminazione della , per mancata Pt_1 acquisizione di un valido consenso informato, osserva il Tribunale che, per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.
Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra
18 inadempimento ed evento dannoso (v. e pluribus Cass. n. 24471 del 04/11/2020; n. 28985 del
11/11/2019; n. 19199 del 19/07/2018; n. 11749 del 15/05/2018).
Questi enunciati vanno certamente condivisi ma ─ va rimarcato ─ non esauriscono lo schema concettuale cui occorre far riferimento ai fini della verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria, anche quando dedotta come nascente dalla violazione degli obblighi informativi.
Anche in tal caso, il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b)
l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo: potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo già riconosciuta da Cass. n. 28985 dell'11/11/2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372; v. anche, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima, Cass. Sez. U. n. 33645 del
15/11/2022).
La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) non vi sono considerazioni particolari da fare quanto al secondo ed al terzo elemento dello schema concettuale sopra ricordato: risarcibile non sarà, in sé, la lesione dell'integrità psico-fisica, ma le conseguenze pregiudizievoli da questa derivanti (danno patrimoniale – danno biologico – danno morale) nei termini fissati dalla giurisprudenza e che non è necessario in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469).
La particolarità in tal caso riguarda piuttosto il primo elemento della fattispecie: il fatto lesivo.
In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione». In caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto
19 dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente.
Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
L'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 cod. civ.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit., e, ivi richiamata, Cass. n.
19199 del 19/07/2018, in motivazione).
Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione) le considerazioni da fare riguarderanno invece il terzo elemento dello schema concettuale, ossia i pregiudizi risarcibili. Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'è prova del contrario), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248 del
2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione. Con ciò, però, si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento), il quale non costituisce ex se, come detto, danno risarcibile.
Infine, il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo” (Cass. Civ. n. 3582/2025; Cass. civ. 1936/2023).
Secondo parte attrice, invece, i consensi informati sottopostele non erano idonei, né secondo l'assunto attoreo, le sarebbero state prospettate eventuali possibili alternative all'intervento che la paziente potesse valutare, né sono state esaustivamente indicate le complicazioni ovvero i possibili rischi generici o specifici, vale a dire quelli che potevano essere concretamente connessi alle sue condizioni fisiche, alle patologie di cui era portatrice.
Nel caso di specie, considerato che l'intervento chirurgico del 07.12.2016 come effettuato appariva del tutto indicato per le lesioni riportate a seguito della caduta e che come chiarito dal collegio peritale: “la scelta del tipo di intervento nel caso in questione (osteosintesi a cielo aperto con placca e viti), trattandosi di una frattura articolare complessa dell'epifisi distale del femore sovra e diacondiloidea, è da ritenersi indubbiamente la più indicata, così come la scelta iniziale (primo intervento) del mezzo di sintesi (placca a stabilità angolare LISS)” e che il trattamento prescelto per
20 il successivo intervento 12.12.2016 risultava astrattamente adeguato, non si ritiene plausibile, in base al criterio della preponderanza dell'evidenza, che una esaustiva informazione della paziente avrebbe indotto quest'ultima a non sottoporvisi optando per un'altra alternativa oltretutto non allegata e provata da parte attrice.
Sul punto le prove orali chieste da parte attrice non sono volte a dimostrare il rifiuto che sarebbe stato eventualmente opposto dalla paziente e/o la sua sottoposizione a trattamenti alternativi, ma che le informazioni rese sono inammissibili in quanto superate dalla prova documentale. Infatti, sono stati prodotti i due moduli di consenso informati e sugli stessi si è espresso il collegio peritale dando atto “una valida autorizzazione all'intervento chirurgico…(…).”
Pertanto, non si ritiene che l'attrice abbia fornito, anche solo a mezzo di semplici presunzioni, la prova che in caso di informazione completa ed esaustiva avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico e optato per altri trattamenti.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e parte convenuta
[...] va condannata a Controparte_3 rifonderle all'attrice così come liquidate in dispositivo, oltre accessori Parte_1 di legge, secondo i parametri del d.m. 147/2022 (applicabili in quanto in vigore dal
23.10.2022), in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e cfr. Cass. civ. sent. n. 22462/2019) con applicazione dei criteri medi.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
14. Infine, non ricorrono i presupposti per disporre la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 4-bis del d.lgs. 28/2010 applicabile ratione temporis poiché non si possono sottacere i tentativi della struttura convenuta di definire transattivamente la lite, come dimostrato dalla stessa documentazione depositata in giudizio da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di
[...] nella causazione dei danni patiti da Controparte_3
; Parte_1
- per l'effetto condanna la convenuta
[...] al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 per le causali esposte in parte motiva della somma di € 36.708,27 a titolo di danni
[...]
21 patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna dell' Controparte_3 Controparte_3
a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 oltre 15%
[...] per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge nonché c.u. e marca da bollo da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Nella Scarano dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, 25.11.2025
Il Giudice
Lucia NI
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