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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1143/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1143/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “prestazione: pensione – assegno di invalidità CP_1
etc.”,
[...]
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.12.1942, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara De Simone (C.F. ), giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca (c.f.
), per procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974 a rogito notaio C.F._3 di Roma n. 21569, allegata alla memoria difensiva di costituzione;
Persona_1
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 4/3/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento di titolare delle condizioni di invalidità nella categoria ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita
(L.n. 18/1980 e L.n. 508/1988), mediante sentenza con il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 15/1/2021 per chiedere al Tribunale CP_1 adito: “- In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 16/3/2020 per il 25/3/2021, differita d'ufficio alle udienze del 21/4/2022, 29/11/2022, 4/7/2023, 23/1/2024 e 13/2/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice;
seguiva ordinanza istruttoria del 14/2/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU dott.
del 28/6/2024, seguiva l'udienza di rinvio del 20/3/2025 per richiesta proroga Persona_2 dei termini da parte del CTU;
seguiva l'udienza del 18/7/2025 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per Persona_3
ATPO n. 1732/2019 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
Pag. 2 di 5
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1732/2019 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento formulando le seguenti conclusioni: “Non sussiste attualmente, né sussisteva alla data della domanda amministrativa presentata il
28.11.2018 e della visita collegiale del 22.1.2019 il requisito sanitario che configura il diritto
a percepire la richiesta indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge n.
18/80.” (v. doc. allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi:
“Paziente di anni 82 affetta da poliartrosi ed artrosi deformante grave impegno funzionale, grave deficit deambulatorio con impossibilità ai passaggi posturali, esiti asportazione di una formazione gastrica, spondiloartrosi con deformazione a cuneo vertebrale, incontinenza urinaria, pregresso intervento di tireodectomia parziale, mastectomia radicale del carcinoma, isteroannessiectomia con fibromadatosi uterina” (v. pag. 11 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Il CTU dott. formulava quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Con Per_2 riferimento alle patologie desumibili dalle certificazioni relative all'epoca considerando
l'invalidità complessiva derivante per cumulo delle patologie di cui il paziente è portatore, e
l'efficacia di queste sul mantenimento della propria autonomia valutiamo la percentuale a suo tempo espressa dal CTU corretta e condivisibile.
Pag. 3 di 5 Allo stato attuale l'aggravarsi della sintomatologia ortopedica-che di fatto comporta
l'impossibilità della paziente di effettuare passaggi posturali e di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o con assistenza in virtù anche della incontinenza-e quindi della impossibilità di attendere alla cura della propria personale in maniera autonoma, si ritiene che sussistono gli estremi per riconoscere la paziente invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità accompagnamento con decorrenza dal 1 gennaio 2023, poiché già nei primi mesi del 2023 dalla visita ortopedica, evidenziavano disturbi deambulatoria, peraltro constatabili in sede di visita” (v. pag. 13 relazione peritale dott. ). Per_2
9. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “ Per_2 Parte_1 era da ritenersi invalido nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento all'epoca della valutazione ATP da parte della CTU Dottor Per_3
.
[...]
Per subentrato aggravamento, meglio motivato alla discussione sopra riportata, andrà concessa una rivalutazione dell'invalidità con percentuale del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/01/2023” (v. pag. 13 relazione peritale dott.
). Per_2
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2023.
Si precisa che la domanda amministrativa era stata presentata all' in data 28/11/2018 e la CP_1 visita presso la Commissione medico-legale dell' era stata espletata in data 22/1/2019. CP_1
3. Le spese di lite.
Pag. 4 di 5 12. Poiché i requisiti sanitari relativi alla prestazione richiesta nel presente giudizio sono stati accertati con decorrenza dal 1° gennaio 2023 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa presentata in data 28/11/2018 e successivamente alla visita presso la
Commissione medico-legale dell' del 22/1/2019, si ritengono sussistenti giustificati CP_1 motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, stante l'assenza della autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 18 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1143/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “prestazione: pensione – assegno di invalidità CP_1
etc.”,
[...]
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.12.1942, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara De Simone (C.F. ), giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca (c.f.
), per procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974 a rogito notaio C.F._3 di Roma n. 21569, allegata alla memoria difensiva di costituzione;
Persona_1
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 4/3/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento di titolare delle condizioni di invalidità nella categoria ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita
(L.n. 18/1980 e L.n. 508/1988), mediante sentenza con il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 15/1/2021 per chiedere al Tribunale CP_1 adito: “- In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 16/3/2020 per il 25/3/2021, differita d'ufficio alle udienze del 21/4/2022, 29/11/2022, 4/7/2023, 23/1/2024 e 13/2/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice;
seguiva ordinanza istruttoria del 14/2/2024; seguiva l'udienza per il giuramento del CTU dott.
del 28/6/2024, seguiva l'udienza di rinvio del 20/3/2025 per richiesta proroga Persona_2 dei termini da parte del CTU;
seguiva l'udienza del 18/7/2025 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per Persona_3
ATPO n. 1732/2019 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
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2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1732/2019 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento formulando le seguenti conclusioni: “Non sussiste attualmente, né sussisteva alla data della domanda amministrativa presentata il
28.11.2018 e della visita collegiale del 22.1.2019 il requisito sanitario che configura il diritto
a percepire la richiesta indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge n.
18/80.” (v. doc. allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente la seguente diagnosi:
“Paziente di anni 82 affetta da poliartrosi ed artrosi deformante grave impegno funzionale, grave deficit deambulatorio con impossibilità ai passaggi posturali, esiti asportazione di una formazione gastrica, spondiloartrosi con deformazione a cuneo vertebrale, incontinenza urinaria, pregresso intervento di tireodectomia parziale, mastectomia radicale del carcinoma, isteroannessiectomia con fibromadatosi uterina” (v. pag. 11 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Il CTU dott. formulava quindi le seguenti considerazioni medico-legali: “Con Per_2 riferimento alle patologie desumibili dalle certificazioni relative all'epoca considerando
l'invalidità complessiva derivante per cumulo delle patologie di cui il paziente è portatore, e
l'efficacia di queste sul mantenimento della propria autonomia valutiamo la percentuale a suo tempo espressa dal CTU corretta e condivisibile.
Pag. 3 di 5 Allo stato attuale l'aggravarsi della sintomatologia ortopedica-che di fatto comporta
l'impossibilità della paziente di effettuare passaggi posturali e di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o con assistenza in virtù anche della incontinenza-e quindi della impossibilità di attendere alla cura della propria personale in maniera autonoma, si ritiene che sussistono gli estremi per riconoscere la paziente invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità accompagnamento con decorrenza dal 1 gennaio 2023, poiché già nei primi mesi del 2023 dalla visita ortopedica, evidenziavano disturbi deambulatoria, peraltro constatabili in sede di visita” (v. pag. 13 relazione peritale dott. ). Per_2
9. Il CTU dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “ Per_2 Parte_1 era da ritenersi invalido nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento all'epoca della valutazione ATP da parte della CTU Dottor Per_3
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[...]
Per subentrato aggravamento, meglio motivato alla discussione sopra riportata, andrà concessa una rivalutazione dell'invalidità con percentuale del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/01/2023” (v. pag. 13 relazione peritale dott.
). Per_2
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2023.
Si precisa che la domanda amministrativa era stata presentata all' in data 28/11/2018 e la CP_1 visita presso la Commissione medico-legale dell' era stata espletata in data 22/1/2019. CP_1
3. Le spese di lite.
Pag. 4 di 5 12. Poiché i requisiti sanitari relativi alla prestazione richiesta nel presente giudizio sono stati accertati con decorrenza dal 1° gennaio 2023 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa presentata in data 28/11/2018 e successivamente alla visita presso la
Commissione medico-legale dell' del 22/1/2019, si ritengono sussistenti giustificati CP_1 motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, stante l'assenza della autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite, liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dall'1/1/2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico delle parti in solido tra loro, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 18 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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