Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 2432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2432/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 11.11.2024, promossa
DA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE FEUDIS MASSIMO, in virtù di separata procura alle liti in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
-Parte opponente/Opponente-
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. ANDRIZZI PASQUALE e avv. GIUSEPPE SPINELLI, giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione
-Parte opposta/Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto n. 420/2022 (RG n. 1514/2022) Parte_1 emesso dal Tribunale di Taranto in 18.03.2022 e notificato il 21.03.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 160.845,74, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, in favore della che aveva dichiarato in ricorso di essere Controparte_1 creditrice dello delle seguenti fatture: 1) n. 14 del 16 aprile 2019 per Parte_1
l'importo di € 2.466,40, al netto dell'acconto di € 5.000,00; 2) n. 26 del 2 luglio 2019 per il complessivo importo di € 11.976,63; 3) n. 27 del 28 dicembre 2020 per l'importo di € 4.886,02, al netto dell'acconto di € 2.015,97; 4) n. 5 del 17 marzo 2021 per il complessivo importo di € 13.804,04; 5) n. 6 del 17 marzo 2021 per il complessivo importo di € 6.901,88; 6) n. 86 del giorno 6 dicembre 2021 per il complessivo importo di € 37.107,52; 7) n. 23 del giorno 8 febbraio 2022 per il complessivo importo di € 83.703,25.
L'opponente, azienda operante nel settore degli appalti pubblici e privati, evidenziava che si era aggiudicata la realizzazione del Centro Servizi Polivalenti Molo San Cataldo nella Città di Taranto e che, nell'ambito del contratto di appalto di rilevanza comunitaria per la realizzazione della struttura,
1
In via preliminare, deduceva la incompetenza del Giudice adito, per essere competente il Tribunale delle Imprese di Bari, in quanto “le vertenze inerenti i contratti di appalto di rilevanza comunitaria sono esclusivamente di spettanza del Tribunale delle Imprese”.
Eccepiva, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di uno dei suoi elementi essenziali, così come previsti dall'art. 641 c.p.c. (“il provvedimento monitorio manca dell'avvertimento che, in caso di mancata opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. Tale previsione è elemento essenziale del provvedimento monitorio, in mancanza della quale il decreto ingiuntivo è sicuramente nullo.”).
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda monitoria, in quanto il corrispettivo per il sub appalto, fissato a corpo dell'importo di euro 50.000,00, era stato ampiamente corrisposto.
Osservava, altresì, che la società opposta aveva creato diversi problemi in sede di esecuzione del contratto e, da ultimo, aveva abbandonato anche il cantiere, non riuscendo a tenere, evidentemente, fede agli impegni assunti e provocando danni ingentissimi alla stessa società opponente;
ed ancora aveva emesso fatture a proprio piacimento, senza alcuna approvazione dei relativi SAL, in spregio al contenuto del contratto di subappalto.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via immediata e preliminare, dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Taranto a conoscere la presente vertenza, per essere competente il Tribunale delle Imprese di Bari. In via alternativa e/o subordinata sempre in rito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza di uno dei suoi requisiti essenziali.
Nel merito, e senza rinunzia alle superiori eccezioni preliminari, dichiarare che la avversa pretesa è infondata e che la nulla deve alla società opposta”. Parte_1
Si costituiva in giudizio parte opposta, osservando che l'atto di opposizione risultava essere improcedibile, inammissibile, indeterminato, infondato e destituito di ogni fondamento giuridico poiché documentalmente sconfessato oltre che capzioso e meramente dilatorio.
In via preliminare, riguardo all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, osservava di non aver mai stipulato alcun contratto di appalto di rilevanza comunitaria, né di subappalto, per come definito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, tale eccezione risultava priva di fondamento.
Quanto alla eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché il relativo provvedimento era mancante dell'avvertimento che, “in difetto di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata”, deduceva che tale doglianza era priva di pregio, atteso che l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo a cui era destinato.
A riprova, invece, del credito vantato, parte opposta evidenziava che contrariamente a quanto asserito dalla opponente, le due società avevano convenuto il nolo del ponteggio alle seguenti condizioni: - per l'opera di montaggio €. 6,50 a mq.; - per l'opera di montaggio dei setti circolari €. 10,00 a mq.; - per l'opera di smontaggio €. 3,50 a mq.; - per il noleggio €. 0,80 a mq. al mese;
-per il montaggio delle mantovane dei ponteggi €. 25,00 al ml. Evidenziava che l'odierna opponente era ben consapevole dei suindicati importi convenuti, posto che la stessa aveva provveduto all'emissione dei c.d. “certificati di pagamento fornitori” contenenti “l'indicazione analitica dei metri quadri di ponteggio installati, del loro costo unitario e complessivo, di quello inerente al nolo e allo smontaggio finale”.
2 In particolare, nell'arco dell'intero periodo di noleggio, la società opponente aveva emesso diciassette certificati di pagamento fornitore, tutti sottoscritti sia dal capo cantiere, sig. , che dalla Per_1
Società, di cui alcuni di solo acconto e l'ultimo, quello finale del 31 gennaio 2022, contenente il riepilogo dei sedici certificati precedenti nonché il totale complessivo spettante per i lavori eseguiti, pari al totale importo di €. 234.476,30 (cfr. all. 1 comparsa).
Sul punto, sottolineava il fatto che “Parte convenuta concorda su tutti i dati riportati in tale atto fatta eccezione per quanto indicato a titolo di “precedenti acconti” per complessivi € 198.828,30, oltre
IVA. Tale importo, infatti, non corrisponde agli acconti già corrisposti bensì all'ammontare delle somme spettanti per come quantificate nei sedici precedenti certificati. L'odierna attrice non ha corrisposto la suddetta complessiva somma ma solo una parte di essa, ossia l'importo di €.
125.215,34 comprensivo di IVA”. Per cui, sosteneva, la rimaneva Parte_1 debitrice dell'ulteriore importo di €. 160.845,74 (cfr. prospetto all. 2 comparsa), corrispondente a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle seguenti ragioni, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Dichiarare il decreto ingiuntivo n. 420, pronunciato dall'intestato Tribunale il 21 marzo 2022, oggetto di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., provvisoriamente esecutivo, poiché il credito oggetto d'ingiunzione risulta dalla documentazione proveniente dalla stessa debitrice comprovante il diritto fatto valere e poiché
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
2. Rigettare la domanda attorea, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
3. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Alla prima udienza del 6.10.22 dinanzi alle parti presenti, il Giudice titolare del procedimento, rilevato che si trattava di materie ricomprese nella competenza tabellare della Prima Sezione dell'adito Tribunale, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale al fine di valutare la riassegnazione del presente procedimento alla Prima Sezione. Con ordinanza del 02.01.2023, questo Giudice, subentrato nel procedimento, confermava l'udienza del 9.01.2023 in presenza;
in quella sede parte opposta allegava che la società opposta il giorno 14.11.2022 aveva ricevuto comunicazione ex art. 171 legge fallimentare, nella quale la società opponente aveva provveduto ad indicare il credito, oggetto dell'odierno giudizio, quale ancora dovuto in favore della “precisamente CP_1 viene riportato un credito per euro 160.845,74 che corrisponde esattamente a quello oggetto di ingiunzione”; a fronte dell'espresso riconoscimento del credito insisteva quindi nella richiesta di provvisoria esecutività. Parte opponente si opponeva per la irritualità della produzione documentale.
Con ordinanza del 02.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, si rigettava la eccezione di incompetenza funzionale proposta dall'opponente e si concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, assegnando altresì i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'esito della appendice di trattazione ex art. 183 comma VI c.p.c., compariva solo la difesa di parte opposta, la quale chiedeva il rinvio per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.11.2024, quindi la società opposta, la sola presente, precisava le conclusioni riportandosi agli atti di causa, chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c. Questo Giudice riservava la decisione, con assegnazione dei termini richiesti di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche.
All'esito degli scritti conclusivi, si pronuncia la presente sentenza.
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3 Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 420/2022 sia stato notificato in data 21.03.2022 e che la citazione in opposizione sia stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 27.04.2022, dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
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SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
In via preliminare, quanto all'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte opponente per essere competenti le Sezioni Specializzate in materia di Imprese del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, questo Giudice ha ritenuto di rigettarla (cfr. ordinanza del 02.02.2023 che qui si richiama e conferma), ritenendo competente l'adito Tribunale alla luce delle seguenti ragioni.
Ebbene, la disposizione citata da parte opponente si riferisce testualmente ai contratti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria e riguarda quindi solo le controversie tra il committente dell'opera pubblica e l'appaltatore.
Tanto afferma invero la giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che secondo il significato desumibile dall'intero blocco normativo del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie, nella nozione di "contratti pubblici di appalto" devono rientrare invero solo quelli stipulati tra una pubblica amministrazione, o un concessionario che ne ha mutuato i poteri, e l'appaltatore. La Suprema Corte di cassazione ha osservato infatti che la competenza speciale di cui all'art. 3 d. lgs. 168/03 sta e cade con l'osservanza della procedura di evidenza pubblica per la scelta dell'appaltatore, con la conseguenza che quella competenza non vale dunque per le controversie tra appaltatore e subappaltatore… sia perché il primo non è una pubblica amministrazione, e di conseguenza non stipula "contratti pubblici di appalto di lavori", nel senso sopra indicato;
sia perché il secondo non viene scelto con procedure di evidenza pubblica (Cass. 19361/2016).
Ed allora, nel caso di specie, si controverte del credito scaturente dal mancato pagamento di lavori eseguiti in virtù di un contratto “di nolo a caldo di ponteggi” stipulato da due soggetti privati e non tra una pubblica amministrazione e il soggetto che si è aggiudicato l'appalto dopo la procedura di evidenza pubblica, sicché quand'anche, come sostenuto dall'opponente ma contestato dall'opposto, il credito derivasse da un contratto di subappalto collegato ad un contratto pubblico di lavori avente rilevanza comunitaria, la competenza non spetterebbe alle sezioni specializzate per quanto su esposto ma sarebbe in capo comunque a questo Tribunale (cfr. ordinanza di questo Giudice del 02.02.2023).
Riguardo all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo formulata da parte opponente, “poiché il relativo provvedimento era mancante dell'avvertimento che, in difetto di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata”, si osserva in primo luogo che il decreto ingiuntivo opposto conteneva l'avvertimento equipollente che “la parte ingiunta (che) ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo”. È logicamente deducibile che se il decreto diviene esecutivo potrà procedersi ad esecuzione forzata, sicché l'avvertimento ha raggiunto lo scopo che con la disposizione si intendeva perseguire ovvero quello di avvertire la parte ingiunta che se non avesse proposto opposizione entro 40 giorni quel decreto sarebbe diventato titolo esecutivo con il quale avviare una esecuzione forzata. Peraltro, la parte opponente ha validamente proposto opposizione.
4 Ed inoltre, nessuna disposizione stabilisce che la mancata specifica indicazione di quella formulazione costituisce causa di nullità del decreto ingiuntivo, sicché la doglianza è senza alcun dubbio infondata.
LA DOMANDA DI PAGAMENTO
Nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la abbia dimostrato Controparte_1 la sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare preteso e ingiunto.
Non vi è dubbio che tra le parti vi sia stato un rapporto contrattuale (incontestato). Parte opposta ha prodotto fin dal deposito del ricorso monitorio il contratto di nolo a caldo che regolamentava il rapporto, che sebbene privo della firma del legale rappresentante della società opponente, comunque non è stato mai dalla stessa specificamente disconosciuto. La parte opponente ha allegato che il contratto fosse stato stipulato a corpo per un ammontare massimo di euro 50.000, come risultava dal contratto trasmesso a mezzo mail nel giugno 2018 con annesso allegato da cui risultava il prezzo a corpo dell'appalto e della comunicazione inviata alla committente Autorità portuale di Taranto ma parte opposta ha dichiarato, tramite il suo difensore, di non aver mai sottoscritto tale allegato nella comparsa di costituzione, contestando tempestivamente tale allegazione.
Nulla ha richiesto di provare parte opponente sul punto e le altre prove documentali raccolte contrastano con quanto affermato da parte opponente.
In primo luogo, parte opposta ha prodotto in allegato all'atto di costituzione nell'odierno giudizio, gli stati di avanzamento dei lavori, sottoscritti dall'opponente e dal capo-cantiere ed, in particolare, lo stato di avanzamento lavori finale e il certificato di pagamento fornitori n. 17 del 31.01.2022 da cui risulta che con riferimento al fornitore er nolo a caldo ponteggi presso il cantiere CP_1 portuale di Taranto l'ammontare dei lavori eseguiti risultano pari a complessivi euro 234.476,30, ben oltre quindi la somma di 50.000 indicata dall'opponente.
Sono stati poi prodotti i certificati di pagamento presupposti a quello finale sottoscritti e con allegato lo stato di avanzamento dei lavori pure sottoscritto e il libretto misure ponteggi;
nessuna contestazione rispetto a tale documentazione è stata sollevata da parte opponente né in sede di prima udienza né successivamente, non essendosi la parte neppure avvalsa della facoltà di depositare memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Tramite tale documentazione, parte opposta ha dato prova del fatto che l'accordo contrattuale prevedeva un pagamento dei lavori non a corpo ma in relazione all'attività svolta (cfr. in particolare allegati ai certificati di pagamento vi sono i libretti misure ponteggi sottoscritti dai capo cantiere e
5 dall'amministratore in cui si indicano, nel senso indicato da parte opposta l'entità della fornitura espressa in mq. ovvero in ml., il prezzo unitario e quello complessivo).
Ed ancora, non è assolutamente fondata l'eccezione di parte opponente, secondo cui l'opposto avrebbe emesso fatture senza previo ottenimento dello stato di avanzamento dei lavori;
parte opposta ha, giova ribadire, prodotto in giudizio gli stati di avanzamento lavori e i certificati di pagamento sottoscritti dall'opponente su richiamati.
In secondo luogo ed in maniera ancor più preminente, parte opposta ha prodotto con nota di deposito del 6.1.2023 documentazione (allegato pec 14.11.2022), non espressamente disconosciuta dalla parte opponente e alla stessa riconducibile in assenza di qualsiasi specifica contestazione in prima udienza e nei successivi scritti mai depositati, dalla quale emerge che la parte opposta è stata convocata ex art. 171 e ss. l. fallimentare quale creditore della società opponente, poiché risulta inserita nell'elenco dei fornitori per la somma dovuta di euro 160.845,74 (distinto dai fornitori in contenzioso) presentato dalla nell'allegato al piano di concordato preventivo, ammesso con Parte_1 decreto del 26.10.2022 di questo Tribunale.
La dichiarazione ha valore, a parere di questo Tribunale, di riconoscimento di debito.
Ed invero, il riconoscimento del debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, secondo un maggioritario indirizzo della Cassazione, che non si ha motivo di disattendere, non avendo natura negoziale, non ha, nemmeno, carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (in tal senso, Corte
Cass. 9097/2018; più di recente Corte Cass. Civ. 9455/2020). Ad ogni modo, nel caso di specie anche a voler considerare il riconoscimento di debito quale atto unilaterale recettizio, si osserva che la dichiarazione di debito è contenuta in un atto che comunque è stato indirizzato, per mezzo della procedura di composizione della crisi di impresa, al creditore.
Sotto il profilo processuale, ai sensi dell'art. 1988 c.c., essendovi un riconoscimento di debito, vi sarebbe altresì dispensa a favore di parte opposta dell'onere di provare il rapporto fondamentale, presumendosi la sua esistenza fino a prova contraria.
Nel caso in esame, nessuna prova contraria rispetto a quanto contenuto in quella dichiarazione allegata al piano di concordato preventivo è stata fornita da parte opponente e, inoltre, parte opposta ha dato ampia prova documentale del credito. Ha prodotto altresì schema riepilogativo del dovuto, scomputando gli acconti versati, da cui risulta che l'opponente ha provveduto al pagamento della sola somma di €. 125.215,34 a fronte dei 234.476,30, oltre IVA (e per un totale complessivo di €. 286.061,08), certificati nel certificato finale di pagamento n. 17. Il pagamento della somma di euro
125.215,34 non è stato mai contestato specificatamente da parte opponente ex art. 115 c.p.c. e dunque può dirsi provato, sicché parte opponente rimane debitrice dell'ulteriore importo di € 160.845,74 (cfr. prospetto all. 2), corrispondente a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto e dell'implicito riconoscimento di debito.
Infine, l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente, la quale asserisce che la
[...] vrebbe operato male causando ingentissimi danni e abbandonando il cantiere, è priva CP_1 di ogni allegazione e prova oltre che contraria ai certificati di pagamento e agli stati di avanzamento lavori a firma della società opponente.
6 Tutto ciò premesso, si ritiene, quindi, sia dovuto quanto preteso da parte opposta, ovvero euro
160.845,74, quale residuo dovuto per i lavori eseguiti dalla resso il cantiere del CP_1
Porto di Taranto in favore della Parte opponente non ha poi introdotto fatti Parte_1 estintivi o modificativi della pretesa successivi all'esecuzione della prestazione in suo favore.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato in ogni sua statuizione e dichiarato definitivamente esecutivo, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento di quanto ingiunto in decreto ovvero della somma di euro 160.845,74.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente. Si liquidano in € 6.307,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per fase introduttiva e studio e minimi per decisionale.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
420/2022 del 18.03.2022 (N. R.G. 1514/2022), presentata da , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p t., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 420/2022 del 18.03.2022, di cui dichiara definitivamente l'esecutorietà, con conseguente condanna dell'opponente a quanto nel decreto ingiunto;
- CONDANNA parte opponente , in persona del legale rappresentante p. Parte_1
t., al pagamento in favore di parte opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.307,00 oltre IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge per onorari.
Così deciso in Taranto, 30.05.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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