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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2152/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2152/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CC IC (RC) alla via Umberto I n. 10, presso lo studio degli avv.ti Rosaria Maria Daqua e Sotira Teresa che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
– in persona del (C.F. Controparte_1 CP_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu in forza di procura generale P.IVA_1
alle liti del 22.03.2024 a rogito del Notaio in Fiumicino, domiciliato ai Persona_1
fini della presente controversia presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, deduceva: - di aver Parte_1
presentato ricorso, innanzi l'intestato Tribunale, per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., finalizzato al riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagno ai sensi della L. 118/71 e 18/80 e succ. mod. ed integ. nonché dei benefici previsti dalla L. 104/92 per la persona con disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3; - che il procedimento veniva iscritto al n. 2421/2023 RGL con nomina del dott. quale CTU;
- che dopo l'espletamento delle operazioni peritali, Persona_2
in data 09.03.2024 quest'ultimo trasmetteva la bozza dell'elaborato riconoscendola
“affetta da patologie che determinano una invalidità al 100% senza diritto all'indennità di accompagno nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92”; - che nonostante le osservazioni mosse, il CTU confermava il giudizio già espresso;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del consulente ritenendole non corrette allegando a supporto perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «Disporre CTU medica sulla persona della ricorrente al fine di accertare e dichiarare che la stessa è invalida al 100% bisognosa di assistenza continua non essendo in grado da solo di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare possedendo il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi e per l'effetto della L.
18/80 succ. mod. ed integr. con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.02.2023) ovvero, salvo gravame, dalla data giudizialmente accertata
e per l'effetto omologare il predetto accertamento;
2) Disporre CTU medica sulla persona della ricorrente al fine di accertare e dichiarare che la stessa possiede il requisito sanitario per il riconoscimento quale persona handicappata in situazione di gravità ai sensi e per l'effetto della legge 104/92 art. 3 comma 3 avendo necessità di intervento assistenziale permanete continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione dalla data della domanda amministrativa ( 27.02.2023 ) ovvero, salvo gravame, dalla data giudizialmente accertata e per l'effetto omologare il predetto accertamento;
3) Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 21.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.
18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. 104/92.
Preliminarmente deve precisarsi che ai fini dell'accertamento del requisito sanitario di legge, non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente ( art. 1 l. 18/80) e che presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 l. 104/92).
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente essenzialmente deduce la non condivisione delle conclusioni peritali, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle critiche mosse da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto integrati i presupposti sanitari sopra richiamati.
All'esito dell'attività peritale svolta, le condizioni generali della ricorrente sono risultate le seguenti: «…- COSTITUZIONE: Normotipo, normosplacnico. CONDIZIONI
GENERALI: Discrete a riposo con facies composita;
APPARATO CUTANEOC: Cute rosea. Normale termotatto;
: normalmente rappresentato. Controparte_3
APPARATO LINFOGHIANDOLARE: Apparentemente Indenne quello esplorabile;
Ipotonotrofia;
CAPO: Normocefalo, mobile sul tronco;
Walleix Controparte_4
dolenti; Lingua ben sporta ed impaniata. OCCHI: riferita diminuzione del visus.
COLLO: Cilindroconico, assenza di masse tiroidali, Riferito dolente Il rachide cervicale ai movimenti attivi e passivi, e con limitazione funzionale. APPARATO RESPIRATORIO:
Emitoraci simmetrici e normoespansibili alle basi. Frequenza: 21 eupnoica. Fremito
Vocale Tattile: normale;
Plessimetria: sul generis;
Auscultazione: respiro aspro diffuso.
CUORE: Assenza di bozze precordiali con itto non ben delimitabile. Controparte_5
assenti. Segni di ipertrofia ventricolare sinistra. VASI PERIFERICI: Polso radiale pieno, teso e duro;
poco palpabili i polsi delle tibiali. ADDOME: Di forma giobosa;
non masse patologiche né reticoli venosi superficiali. Addome trattabile con dolenzia diffusa.
APPARATO UROGENITALE: Giordano negativa bilateralmente;
Non riferite patologie ai genitali, APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO: Armonicamente sviluppato. Arti superiori nella norma e presa a pugno con forza e prenzione diminuiti;
riflessi delle dita diminuiti;
spinalgia pressoria diffusa su tutta la colonna vertebrale. positiva. I CP_6
movimenti di flessione, estensione, rotazione e lateralizzazione del rachide, in particolare del tratto cervicale e dorsolombare sono dolenti e con deficit funzionale. Lasegue positive bilaterale. Riflessi arti inferiori ridotti a DX/SX. Assenza di adenopatie e presenza di circoli venosi superficiali con edemi. Deambulazione: con modeste difficoltà ma è confacente. SISTEMA NERVOSO e MENTALE: paziente discretamente collaborante, vigile e cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, con umore depresso. Nervi cranici: fini tremori alle palpebre socchiuse».
In particolare, l'odierna ricorrente è risultata affetta da: «... IPERTENSIONE
ARTERIOSA IN SOGGETTO CON ARTROSI PLURIDISTRETTUALE A MODESTA
INCIDENZA FUNZIONALE, STATO DEPRESSIVO CRONICIZZATO CON MINIMO
DEFICIT MNESICO, DIABETE MELLITO TIPO IL IN TRATTAMENTO CON
ANTIDIABETICI ORALI ED INSULINA», riconoscendola «Invalida 100% grado grave, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. In riferimento alla Legge 104/92 si giudica come soggetto portatore di handicap art.3 comma 1, si conferma pertanto il precedente giudizio dell . CP_1
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come non sia compromessa l'autosufficienza minima del soggetto.
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, il dott. Per_2
così descriveva la ricorrente: «… allo stato attuale complessivamente la perizianda mantiene una discreta autonomia gestionale. Pertanto, siamo certamente dinanzi ad un soggetto con diverse patologie croniche che certamente sono invalidanti, ma riguardo alla sua autonomia gestionale ed alla sua capacità di movimento autonoma, ella pur presentando delle difficoltà, mantiene al momento una buona autonomia necessaria ad adempiere autonomamente agli atti quotidiani della vita ed a deambulare senza necessità di aiuto, in considerazione anche della recente valutazione geriatrica richiesta dal sottoscritto, del precedente giudizio della commissione dell e della documentazione CP_1
allegata in fascicolo».
Occorre peraltro evidenziare che il CTU ha puntualmente risposto alle osservazioni mosse all'elaborato peritale anche sulla base delle notazioni del CTP dott. Per_3
chiarendo che: «…riesaminando tutto il quadro clinico anamnestico, l'esame obiettivo, confermo che certamente l'insieme delle patologie di cui la perizianda è affetta determinano un quadro invalidante di una certa consistenza, ma come ho precisato nella ctu, la perizianda mantiene ancora una valida autonomia gestionale sia per quel che riguarda la capacità deambulatoria che per quel che concerne l'autonomia necessaria a compiere i normali atti quotidiani. Anche tra la documentazione esaminata non vi sono certificazioni che dimostrino realmente che ella abbia necessità di un intervento assistenziale permanente e continuative e ne che abbia veramente bisogno di assistenza continua. Avere qualche zero nelle attività quotidiane o nelle attività strumentali, non significa, ripeto e ribadisco, che una persona sia non autosufficiente. La perizianda cammina, i passaggi posturali presentano minime difficolta, presenta un minimo deficit delia memoria, la Commissione dell non le aveva riconosciuto neanche il CP_1
100%........dico il 100%. Il consulente di parte fa riferimento alla valutazione geriatrica,
e qui ribadisco che se il sottoscritto avesse avuto in sede di visita qualche incertezza sul giudizio ed avendo chiesto tale accertamento, ora posso tranquillamente affermare e ripetere quanto riportate nella mia ctu. Deficit della memoria … vorrei sapere dopo i sessant'anni chi non ne ha. Preciso poi che da quando esercito l'attività di CTU e partiamo di oltre vent'anni, un punteggio ai test ADL IADL di 3 e 3 è stato sempre considerato come indicazione di soggetto che mantiene una certa autosufficienza, Quindi, ribadisco, attualmente la perizianda, pur presentando un quadro patologico importante, non è persona che necessita di un intervento continuativo, globale e permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione, e ne tantomeno necessita di assistenza continua. Si conferma quindi quanto indicato nella CTU e precisamente che la sig.
è persona Invalida al 100% grado grave ma senza necessità di Parte_1
accompagno e portatrice di Handicap ai sensi della Legge 104/92 Art.3 Comma 1».
D'altra parte, le censure mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Sul punto occorre precisare che i documenti depositati per parte ricorrente in data
12.11.2024 devono ritenersi non ammissibili in quanto non provenienti da struttura sanitaria pubblica ed inoltre, per quanto concerne la certificazione del dott. si Per_4
rileva che trattasi di sola prescrizione farmacologica e non di documentazione attestante gli esiti di una eventuale visita. Con riferimento ai documenti in questione deve inoltre essere rilevato che sono stati meramente depositati in atti senza specifica deduzione di un aggravamento delle condizioni della ricorrente evincibile dagli stessi, trattandosi peraltro di patologie già documentate in precedenza e già valutate in occasione della visita peritale.
Parte ricorrente ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate. Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Né a differenti conclusioni si può giungere sulla base di quanto argomentato dal consulente di parte;
valutazioni rispetto alle quali il dott. ha Per_2
preso posizione esplicitando le motivazioni che lo hanno portato a confermare le conclusioni tratte.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere compensate tra le parti in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle stesse nonché in quanto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo l' si è difesa per il tramite di propri funzionari che non hanno documentato spese. CP_1
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_2
vanno poste a carico della ricorrente stante l'assenza di dichiarazione reddituale
[...] resa ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2152/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara invalida nella misura del Parte_1
100%, grado grave ma senza necessità di accompagno e persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92;
- compensa interamente le spese di lite;
- condanna , al pagamento delle spese di CTU come liquidate con Parte_1
separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2152/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2152/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CC IC (RC) alla via Umberto I n. 10, presso lo studio degli avv.ti Rosaria Maria Daqua e Sotira Teresa che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
– in persona del (C.F. Controparte_1 CP_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu in forza di procura generale P.IVA_1
alle liti del 22.03.2024 a rogito del Notaio in Fiumicino, domiciliato ai Persona_1
fini della presente controversia presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/07/2024, deduceva: - di aver Parte_1
presentato ricorso, innanzi l'intestato Tribunale, per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., finalizzato al riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagno ai sensi della L. 118/71 e 18/80 e succ. mod. ed integ. nonché dei benefici previsti dalla L. 104/92 per la persona con disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3; - che il procedimento veniva iscritto al n. 2421/2023 RGL con nomina del dott. quale CTU;
- che dopo l'espletamento delle operazioni peritali, Persona_2
in data 09.03.2024 quest'ultimo trasmetteva la bozza dell'elaborato riconoscendola
“affetta da patologie che determinano una invalidità al 100% senza diritto all'indennità di accompagno nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92”; - che nonostante le osservazioni mosse, il CTU confermava il giudizio già espresso;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del consulente ritenendole non corrette allegando a supporto perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «Disporre CTU medica sulla persona della ricorrente al fine di accertare e dichiarare che la stessa è invalida al 100% bisognosa di assistenza continua non essendo in grado da solo di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare possedendo il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi e per l'effetto della L.
18/80 succ. mod. ed integr. con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.02.2023) ovvero, salvo gravame, dalla data giudizialmente accertata
e per l'effetto omologare il predetto accertamento;
2) Disporre CTU medica sulla persona della ricorrente al fine di accertare e dichiarare che la stessa possiede il requisito sanitario per il riconoscimento quale persona handicappata in situazione di gravità ai sensi e per l'effetto della legge 104/92 art. 3 comma 3 avendo necessità di intervento assistenziale permanete continuativo e globale nella sfera individuale e/o di relazione dalla data della domanda amministrativa ( 27.02.2023 ) ovvero, salvo gravame, dalla data giudizialmente accertata e per l'effetto omologare il predetto accertamento;
3) Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 21.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.
18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. 104/92.
Preliminarmente deve precisarsi che ai fini dell'accertamento del requisito sanitario di legge, non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da privare il soggetto della capacità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente, in modo permanente ( art. 1 l. 18/80) e che presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3 l. 104/92).
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente essenzialmente deduce la non condivisione delle conclusioni peritali, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle critiche mosse da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto integrati i presupposti sanitari sopra richiamati.
All'esito dell'attività peritale svolta, le condizioni generali della ricorrente sono risultate le seguenti: «…- COSTITUZIONE: Normotipo, normosplacnico. CONDIZIONI
GENERALI: Discrete a riposo con facies composita;
APPARATO CUTANEOC: Cute rosea. Normale termotatto;
: normalmente rappresentato. Controparte_3
APPARATO LINFOGHIANDOLARE: Apparentemente Indenne quello esplorabile;
Ipotonotrofia;
CAPO: Normocefalo, mobile sul tronco;
Walleix Controparte_4
dolenti; Lingua ben sporta ed impaniata. OCCHI: riferita diminuzione del visus.
COLLO: Cilindroconico, assenza di masse tiroidali, Riferito dolente Il rachide cervicale ai movimenti attivi e passivi, e con limitazione funzionale. APPARATO RESPIRATORIO:
Emitoraci simmetrici e normoespansibili alle basi. Frequenza: 21 eupnoica. Fremito
Vocale Tattile: normale;
Plessimetria: sul generis;
Auscultazione: respiro aspro diffuso.
CUORE: Assenza di bozze precordiali con itto non ben delimitabile. Controparte_5
assenti. Segni di ipertrofia ventricolare sinistra. VASI PERIFERICI: Polso radiale pieno, teso e duro;
poco palpabili i polsi delle tibiali. ADDOME: Di forma giobosa;
non masse patologiche né reticoli venosi superficiali. Addome trattabile con dolenzia diffusa.
APPARATO UROGENITALE: Giordano negativa bilateralmente;
Non riferite patologie ai genitali, APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO: Armonicamente sviluppato. Arti superiori nella norma e presa a pugno con forza e prenzione diminuiti;
riflessi delle dita diminuiti;
spinalgia pressoria diffusa su tutta la colonna vertebrale. positiva. I CP_6
movimenti di flessione, estensione, rotazione e lateralizzazione del rachide, in particolare del tratto cervicale e dorsolombare sono dolenti e con deficit funzionale. Lasegue positive bilaterale. Riflessi arti inferiori ridotti a DX/SX. Assenza di adenopatie e presenza di circoli venosi superficiali con edemi. Deambulazione: con modeste difficoltà ma è confacente. SISTEMA NERVOSO e MENTALE: paziente discretamente collaborante, vigile e cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, con umore depresso. Nervi cranici: fini tremori alle palpebre socchiuse».
In particolare, l'odierna ricorrente è risultata affetta da: «... IPERTENSIONE
ARTERIOSA IN SOGGETTO CON ARTROSI PLURIDISTRETTUALE A MODESTA
INCIDENZA FUNZIONALE, STATO DEPRESSIVO CRONICIZZATO CON MINIMO
DEFICIT MNESICO, DIABETE MELLITO TIPO IL IN TRATTAMENTO CON
ANTIDIABETICI ORALI ED INSULINA», riconoscendola «Invalida 100% grado grave, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento. In riferimento alla Legge 104/92 si giudica come soggetto portatore di handicap art.3 comma 1, si conferma pertanto il precedente giudizio dell . CP_1
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, evidenziandone da un lato la gravità e dall'altro precisando come non sia compromessa l'autosufficienza minima del soggetto.
In particolare, deve rilevarsi che in occasione della visita peritale, il dott. Per_2
così descriveva la ricorrente: «… allo stato attuale complessivamente la perizianda mantiene una discreta autonomia gestionale. Pertanto, siamo certamente dinanzi ad un soggetto con diverse patologie croniche che certamente sono invalidanti, ma riguardo alla sua autonomia gestionale ed alla sua capacità di movimento autonoma, ella pur presentando delle difficoltà, mantiene al momento una buona autonomia necessaria ad adempiere autonomamente agli atti quotidiani della vita ed a deambulare senza necessità di aiuto, in considerazione anche della recente valutazione geriatrica richiesta dal sottoscritto, del precedente giudizio della commissione dell e della documentazione CP_1
allegata in fascicolo».
Occorre peraltro evidenziare che il CTU ha puntualmente risposto alle osservazioni mosse all'elaborato peritale anche sulla base delle notazioni del CTP dott. Per_3
chiarendo che: «…riesaminando tutto il quadro clinico anamnestico, l'esame obiettivo, confermo che certamente l'insieme delle patologie di cui la perizianda è affetta determinano un quadro invalidante di una certa consistenza, ma come ho precisato nella ctu, la perizianda mantiene ancora una valida autonomia gestionale sia per quel che riguarda la capacità deambulatoria che per quel che concerne l'autonomia necessaria a compiere i normali atti quotidiani. Anche tra la documentazione esaminata non vi sono certificazioni che dimostrino realmente che ella abbia necessità di un intervento assistenziale permanente e continuative e ne che abbia veramente bisogno di assistenza continua. Avere qualche zero nelle attività quotidiane o nelle attività strumentali, non significa, ripeto e ribadisco, che una persona sia non autosufficiente. La perizianda cammina, i passaggi posturali presentano minime difficolta, presenta un minimo deficit delia memoria, la Commissione dell non le aveva riconosciuto neanche il CP_1
100%........dico il 100%. Il consulente di parte fa riferimento alla valutazione geriatrica,
e qui ribadisco che se il sottoscritto avesse avuto in sede di visita qualche incertezza sul giudizio ed avendo chiesto tale accertamento, ora posso tranquillamente affermare e ripetere quanto riportate nella mia ctu. Deficit della memoria … vorrei sapere dopo i sessant'anni chi non ne ha. Preciso poi che da quando esercito l'attività di CTU e partiamo di oltre vent'anni, un punteggio ai test ADL IADL di 3 e 3 è stato sempre considerato come indicazione di soggetto che mantiene una certa autosufficienza, Quindi, ribadisco, attualmente la perizianda, pur presentando un quadro patologico importante, non è persona che necessita di un intervento continuativo, globale e permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione, e ne tantomeno necessita di assistenza continua. Si conferma quindi quanto indicato nella CTU e precisamente che la sig.
è persona Invalida al 100% grado grave ma senza necessità di Parte_1
accompagno e portatrice di Handicap ai sensi della Legge 104/92 Art.3 Comma 1».
D'altra parte, le censure mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Sul punto occorre precisare che i documenti depositati per parte ricorrente in data
12.11.2024 devono ritenersi non ammissibili in quanto non provenienti da struttura sanitaria pubblica ed inoltre, per quanto concerne la certificazione del dott. si Per_4
rileva che trattasi di sola prescrizione farmacologica e non di documentazione attestante gli esiti di una eventuale visita. Con riferimento ai documenti in questione deve inoltre essere rilevato che sono stati meramente depositati in atti senza specifica deduzione di un aggravamento delle condizioni della ricorrente evincibile dagli stessi, trattandosi peraltro di patologie già documentate in precedenza e già valutate in occasione della visita peritale.
Parte ricorrente ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate. Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Né a differenti conclusioni si può giungere sulla base di quanto argomentato dal consulente di parte;
valutazioni rispetto alle quali il dott. ha Per_2
preso posizione esplicitando le motivazioni che lo hanno portato a confermare le conclusioni tratte.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere compensate tra le parti in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle stesse nonché in quanto nel procedimento per accertamento tecnico preventivo l' si è difesa per il tramite di propri funzionari che non hanno documentato spese. CP_1
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_2
vanno poste a carico della ricorrente stante l'assenza di dichiarazione reddituale
[...] resa ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. Parte_1 C.F._1
2152/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara invalida nella misura del Parte_1
100%, grado grave ma senza necessità di accompagno e persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92;
- compensa interamente le spese di lite;
- condanna , al pagamento delle spese di CTU come liquidate con Parte_1
separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli