Articolo 61 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 60Articolo 62
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1 gennaio 2000
Art. 61. (Risorse finanziarie di cui all' articolo 16 della legge n. 59 del 1997 ).
1. Le somme recuperate ai sensi dell' articolo 16 della legge 15 marzo 1997,n. 59 , destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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