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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2186/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori - Corso Reginna, 71 84010 Maiori SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMUTASI_16-1913 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento notificato con raccomandata del 31/12/2021 dal
Comune di Maiori, avente ad oggetto pagamento maggiore imposta Imu per l'anno 2016 relativamente all'immobile sito in Maiori adibito ad esercizio di attività alberghiera in catasto Categoria D/2, foglio
Dati_Catstali_1 per l'importo complessivo di euro 54.611,00.
La società ricorrente faceva presente che la maggiore imposta richiesta derivava dalla rettifica del classamento della categoria speciale operata dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento dl
3/5/2011, che tale avviso di accertamento era stato impugnato dalla società, che con sentenza n. 435 del
25/10/2013 la C.T.P. di Salerno aveva accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato, che successivamente la C.T.R. Sez. staccata di Salerno con sentenza n. 5515 del 16/5/2016 accoglieva l'appello dell'Agenzia, confermando l'accertamento dell'Ufficio e, da ultimo, che era pendente giudizio in
Cassazione a seguito di ricorso proposto dalla società.
Tanto premesso, la società ricorrente, dopo aver eccepito di avere correttamente liquidato e pagato l'Imu in base alla rendita catastale all'epoca riportata negli atti catastali, chiedeva di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla determinazione definitiva della rendita catastale e, comunque, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
Con memorie illustrative del 4/10/2022 la società ricorrente insisteva per la sospensione del giudizio e, comunque, per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Con memorie illustrative del 17/9/2025 parte ricorrente ha fatto presente di avere ricevuto in data
6/6/2025 la notifica di un'intimazione di pagamento per l'importo complessivo di euro 141.365,65, avente ad oggetto alcune ingiunzioni e vari accertamenti, tra cui l'accertamento Imu anno 2016 per l'importo di euro 54.611,00. Tanto premesso, dopo aver comunicato di avere versato in data 1/9/2025 per detta intimazione l'importo di euro 128.621,78 comprensivo della somma di euro 54.611,00 e di avere presentato ricorso per interessi asseritamente non dovuti ammontanti ad euro 12.743,87, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
In data 14 ottobre 2025 si è costituito il Comune di Maiori, il quale, con una prima memoria datata 15 ottobre, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Con una seconda memoria, datata sempre 15 ottobre 2025, ha contestato le affermazioni di parte ricorrente, sostenendo che il pagamento di euro 128.671,78, effettuato a mezzo bonifico ordinario e riferito all'intimazione di pagamento ricevuta il 17/9/2025, non può considerarsi satisfattivo della pretesa oggetto del presente giudizio, in quanto privo di specifica imputazione in relazione all'anno d'imposta
2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta della società ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere non può essere accolta. Invero, dalla documentazione agli atti di causa risulta che la società ricorrente, a fronte dell'importo complessivo di euro 141.365,65 richiesto con intimazione di pagamento n. 403579 del 22/5/2025 per Imu
(tra cui l'anno 2016), Tari e Tasi di vari anni non pagati al Comune di Maiori, ha effettuato in data 1/9/2025 un bonifico di euro 128.671,78 a favore del Comune di Maiori con la causale “saldo intimazione di pagamento n. 403579 del 22/5/2025”. Risulta, altresì, una contabile di pagamento depositata dal Comune di Maiori di pari importo, data e causale.
Alla luce di quanto innanzi, appare evidente che la pretesa oggetto del presente giudizio riferita all'imposta Imu accertata per l'anno 2016 ed ammontante complessivamente ad euro 63.310,53 alla data del 22/5/2025 non possa considerarsi integralmente soddisfatta, in quanto il pagamento effettuato è privo di specifica imputazione in relazione all'importo Imu 2016 richiesto con l'intimazione notificata il 6/6/2025, nei cui confronti, peraltro, parte ricorrente riferisce di avere proposto ricorso.
Passando all'esame del merito, è appena il caso di osservare che, fin dal ricorso iniziale, la società ricorrente ha chiesto, tra l'altro, che l'eventuale eccedenza dell'imposta oggetto degli avvisi di accertamento impugnati fosse rideterminata secondo il giudizio pregiudicante emesso dalla Suprema
Corte di Cassazione all'esito del ricorso pendente. Ebbene, la Cassazione, dopo un approfondito esame della vicenda, ha respinto integralmente il ricorso della società, ritenendo che la rendita complessivamente accertata dall'Ufficio fosse congrua e corrispondente ai valori di mercato in relazione alle dotazioni del cespite, alla sua ubicazione ed alle considerazioni svolte in sede di merito (cfr. Cass.
9109/24).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Maiori che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2186/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maiori - Corso Reginna, 71 84010 Maiori SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMUTASI_16-1913 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento notificato con raccomandata del 31/12/2021 dal
Comune di Maiori, avente ad oggetto pagamento maggiore imposta Imu per l'anno 2016 relativamente all'immobile sito in Maiori adibito ad esercizio di attività alberghiera in catasto Categoria D/2, foglio
Dati_Catstali_1 per l'importo complessivo di euro 54.611,00.
La società ricorrente faceva presente che la maggiore imposta richiesta derivava dalla rettifica del classamento della categoria speciale operata dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento dl
3/5/2011, che tale avviso di accertamento era stato impugnato dalla società, che con sentenza n. 435 del
25/10/2013 la C.T.P. di Salerno aveva accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato, che successivamente la C.T.R. Sez. staccata di Salerno con sentenza n. 5515 del 16/5/2016 accoglieva l'appello dell'Agenzia, confermando l'accertamento dell'Ufficio e, da ultimo, che era pendente giudizio in
Cassazione a seguito di ricorso proposto dalla società.
Tanto premesso, la società ricorrente, dopo aver eccepito di avere correttamente liquidato e pagato l'Imu in base alla rendita catastale all'epoca riportata negli atti catastali, chiedeva di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla determinazione definitiva della rendita catastale e, comunque, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
Con memorie illustrative del 4/10/2022 la società ricorrente insisteva per la sospensione del giudizio e, comunque, per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Con memorie illustrative del 17/9/2025 parte ricorrente ha fatto presente di avere ricevuto in data
6/6/2025 la notifica di un'intimazione di pagamento per l'importo complessivo di euro 141.365,65, avente ad oggetto alcune ingiunzioni e vari accertamenti, tra cui l'accertamento Imu anno 2016 per l'importo di euro 54.611,00. Tanto premesso, dopo aver comunicato di avere versato in data 1/9/2025 per detta intimazione l'importo di euro 128.621,78 comprensivo della somma di euro 54.611,00 e di avere presentato ricorso per interessi asseritamente non dovuti ammontanti ad euro 12.743,87, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
In data 14 ottobre 2025 si è costituito il Comune di Maiori, il quale, con una prima memoria datata 15 ottobre, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Con una seconda memoria, datata sempre 15 ottobre 2025, ha contestato le affermazioni di parte ricorrente, sostenendo che il pagamento di euro 128.671,78, effettuato a mezzo bonifico ordinario e riferito all'intimazione di pagamento ricevuta il 17/9/2025, non può considerarsi satisfattivo della pretesa oggetto del presente giudizio, in quanto privo di specifica imputazione in relazione all'anno d'imposta
2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta della società ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere non può essere accolta. Invero, dalla documentazione agli atti di causa risulta che la società ricorrente, a fronte dell'importo complessivo di euro 141.365,65 richiesto con intimazione di pagamento n. 403579 del 22/5/2025 per Imu
(tra cui l'anno 2016), Tari e Tasi di vari anni non pagati al Comune di Maiori, ha effettuato in data 1/9/2025 un bonifico di euro 128.671,78 a favore del Comune di Maiori con la causale “saldo intimazione di pagamento n. 403579 del 22/5/2025”. Risulta, altresì, una contabile di pagamento depositata dal Comune di Maiori di pari importo, data e causale.
Alla luce di quanto innanzi, appare evidente che la pretesa oggetto del presente giudizio riferita all'imposta Imu accertata per l'anno 2016 ed ammontante complessivamente ad euro 63.310,53 alla data del 22/5/2025 non possa considerarsi integralmente soddisfatta, in quanto il pagamento effettuato è privo di specifica imputazione in relazione all'importo Imu 2016 richiesto con l'intimazione notificata il 6/6/2025, nei cui confronti, peraltro, parte ricorrente riferisce di avere proposto ricorso.
Passando all'esame del merito, è appena il caso di osservare che, fin dal ricorso iniziale, la società ricorrente ha chiesto, tra l'altro, che l'eventuale eccedenza dell'imposta oggetto degli avvisi di accertamento impugnati fosse rideterminata secondo il giudizio pregiudicante emesso dalla Suprema
Corte di Cassazione all'esito del ricorso pendente. Ebbene, la Cassazione, dopo un approfondito esame della vicenda, ha respinto integralmente il ricorso della società, ritenendo che la rendita complessivamente accertata dall'Ufficio fosse congrua e corrispondente ai valori di mercato in relazione alle dotazioni del cespite, alla sua ubicazione ed alle considerazioni svolte in sede di merito (cfr. Cass.
9109/24).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Maiori che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.