Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1189 /2022
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n 1189/2022 R .G. tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Caldato presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Dal Poz presso il Controparte_1 cui studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
Oggetto: inquadramento e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha lavorato da novembre 2008 a settembre 2011 alle dipendenze di
[...] quale operaio inquadrato al 1° livello;
agisce per il riconoscimento del V –o, in Controparte_1 subordine, IV e III- livello e per il pagamento delle conseguenti differenze retributive;
oltre alla retribuzione per il lavoro straordinario che assume avere svolto costantemente per due ore al giorno.
La resistente ha argomentato sulla correttezza dell'inquadramento rispetto alle mansioni affidate e svolte e sull'assenza di lavoro straordinario, così chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti.
2. ha, in ricorso, descritto il proprio lavoro come “mansioni di addetto alla disinfestazione Pt_1 con l'ausilio di apparecchiature per l'irrogazione di sostanze chimiche (per l'utilizzo delle quali non aveva seguito alcun corso ad hoc) che preparava, sulla base della indicazioni ricevute dal produttore o dal datore di lavoro, prima di provvederne allo spargimento presso i clienti della
“ . Controparte_1
Ha omesso di raffrontare tali mansioni con la declaratoria, e profili esemplificativi, dei livelli rivendicati (che non ha neanche illustrato), limitandosi a dedurre che il I livello è incompatibile con la mansione di “disinfestatore” in quanto il I livello riguarda solo mansioni “semplicissime” – terminologia che non si addice a chi è in contatto con sostanze pericolose/nocive- e, per contro, la mansione di “disinfestatore” è espressamente menzionata già al III livello.
Per parte sua, ha dedotto che aveva sempre svolto “semplici attività di CP_2 Pt_1 monitoraggio infestanti e ausiliarie di supporto ad altri colleghi nella disinfestazione e con il costante monitoraggio dei medesimi” e con l'utilizzo “di trappole a cattura specifica dell'infestante da ricercare”, qualificate come “semplici attrezzature”.
Posto che il riconoscimento del V e IV livello sarebbe precluso già a livello assertivo
(mancando già a tale stadio l'allegazione dei profili caratteristici atti a concretare la descrizione del livello), solo il teste ha attribuito al ricorrente l'uso di strumenti sofisticati, in ipotesi Tes_1 atti a concretare le più elevate qualifiche, (“atomizzatori a spalla, motopompa e termonebbiogeno”), mentre, non solo i due testimoni indicati dalla resistente, ma anche il secondo teste del ricorrente ha riferito che oltre collocare trappole ed esche, Tes_2 Pt_1 utilizzava esclusivamente il motore a spalla nel quale inseriva la sostanza disinfestante che egli stesso provvedeva a preparare in base alle indicazioni sull'etichetta.
Non potendosi, pertanto, ritenere provato l'utilizzo dei sofisticati strumenti che un solo teste su quattro ha citato, e che neanche in ricorso sono indicati e descritti, la circostanza che Pt_1 certamente, oltre alla collocazione delle esche, disinfestasse utilizzando il motore a spalla
(confermata anche dai testimoni della resistente,seppure con la precisazione che il preparato veniva predisposto dai colleghi e non dal ricorrente), rende l'inquadramento al 1° livello inadeguato alle mansioni concretamente svolte;
che, infatti, nella descrizione del 1° livello
(“appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali”) non possa rientrare quella svolta dal ricorrente risulta dai profili esemplificativi (che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, prevalgono sulle declaratorie generali) del 3° livello che contemplano espressamente “addetti alle operazioni ausiliarie alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione”.
Le differenze retributive tra quanto corrisposto quale operaio di 1° livello e quanto dovuto quale operaio di 3° livello ammontano –secondo i conteggi non contestati- ad €4587,33. Lo straordinario di due ore al giorno in modo costante è rimasto sprovvisto di prova, in quanto neanche il teste (unico ad avere fornito qualche elemento in merito) ha confermato una Tes_1 tale impostazione, essendosi limitato ad affermare “è capitato che fossi in squadra con il ricorrente e che entrambi finissimo dopo le 17, ciò accadeva soprattutto nel periodo estivo”; mentre il lavoro festivo (peraltro ancora genericamente affermato dal teste, che non lo ha quantificato con una qualche precisione) non è neanche oggetto di allegazione e domanda.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento delle differenze retributive relative al 3° livello;
le spese seguono ola soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri normativi propri dello scaglione del deciso.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente, ogni altra domanda rigettata
Condanna la resistente al pagamento a favore del ricorrente di €4587,33 oltre Parte_1 interessi sulla somma rivalutata annualmente con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.
Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida in
€2626,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €118,50 per CU.
Treviso,21/3/25
Il G.L.