Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 412/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 412/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 27.02.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]
Occhibelli n. 1552, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
Franchi del foro di Lucca ed elettivamente domiciliata in ET
(LU), via Garibaldi n.97, presso e nello studio della medesima, giusta procura in atti;
e
, nato a [...]_2 il 09.05.1981, C.F. , residente in C.F._2
Monsummano Terme (PT), Via Occhibelli n. 1552, rappresentato e difeso dall'Avv. Maila Tognozzi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato in Montecatini Terme (PT), Via Puccini n. 8, presso e nello studio della medesima, giusta procura in atti;
1
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 27.02.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 06.09.2014 in Forte dei Marmi (LU), precisavano che dalla loro unione era nato il figlio (il Per_1
29.11.2015).
Le parti evidenziavano peraltro che insanabili divergenze rendevano intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione;
2) Il figlio ancora minorenne, viene affidato ad entrambi i Per_1 genitori che avranno pari obblighi di accudirlo ed educarlo, creando per lui le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, e collocato presso la madre nella residenza dalla stessa scelta che, almeno fino al termine della scuola secondaria di primo grado del figlio dovrà essere fissata all'interno del comune di Per_1
Monsummano Terme o nei comuni limitrofi, ma comunque non oltre la provincia di Pistoia. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di specificando che in esse rientrano: le scelte Per_1 religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, incluso i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività
2 sportive e ricreative. In caso di disaccordo tra i genitori la decisione dovrà essere rimessa al Giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale il minore si trova;
3) La casa coniugale, sita in località Pozzarello, Via Occhibelli 1552, nel comune di Monsummano Terme, di proprietà dei genitori del
Sig. , ove gli stessi risiedono, unitamente ai Parte_2 coniugi, resterà assegnata al Sig. , mentre la Parte_2
Sig.ra provvederà a trasferirsi unitamente al figlio Parte_1 presso altra abitazione non appena riuscirà a trovarne Per_1 una consona alle esigenze sue e del bambino, nel frattempo, vivranno separati nella medesima casa, dividendo gli spazi, in modo da essere indipendenti ed autonomi, visto che la proprietà per dimensioni e conformazione lo permette;
4) Nel caso in cui non sia possibile per la Sig.ra reperire Pt_1 idoneo alloggio ove poter trasferire la propria residenza entro e non oltre il 15/04/2025, quest'ultima si impegna dal 01/05/2025 al pagamento delle utenze della casa coniugale nella misura del 25
%;
5) In seguito al trasferimento di madre e figlio in altra abitazione, il padre potrà tenere con sé il figlio, nell'arco della settimana, per due giorni da comunicarsi alla madre di volta in volta (con preavviso di almeno 7 giorni) sulla base dei turni lavorativi dello stesso. In tali occasioni andando a prendere all'uscita da Per_1 scuola e riportandolo alla madre la sera dopo cena intorno alle
21:00. Il tutto salvo diverso intervenuto accordo tra i genitori anche in relazione al pernottamento con e presso il padre e comunque in considerazione delle esigenze primarie del figlio;
il padre potrà tenere con sé continuativamente per un fine Per_1 settimana ogni due (sempre sulla base dei turni lavorativi del padre, avendo cura di comunicarlo alla madre con preavviso di almeno 7 giorni) dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera
3 dopo cena, quando dovrà riportarlo presso la casa materna, salvo comunque diverso accordo intervenuto tra i genitori;
6) Tutte le festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, ecc.) saranno trascorse dal figlio a pranzo con un genitore e a Per_1 cena con l'altro, sempre in considerazione delle esigenze del minore, agli impegni lavorativi del padre e in base agli accordi intervenuti di volta in volta tra i genitori stessi;
durante le vacanze estive, nel rispetto delle esigenze e degli impegni lavorativi di ognuno, i genitori potranno trascorrere periodi di ferie con il figlio fino a 15 (quindici) giorni consecutivi per ciascuno.
7) Per il mantenimento del figlio rilevato che quest'ultimo Per_1 trascorrerà con la madre Sig.ra la maggior parte Parte_1 del tempo, e che la casa coniugale resterà assegnata al sig.
, quest'ultimo provvederà a versare alla Parte_2
Sig.ra e fino al raggiungimento della completa Parte_1 indipendenza economica dello stesso la somma di euro 300,00=
(euro.trecento/00) mensili mediante bonifico su c/c bancario alle seguenti coordinate IBAN:[...]. Tale importo dovrà essere accreditato sul predetto conto corrente e quindi disponibile sullo stesso -entro e non oltre- il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutata ex indici Istat come per legge;
8) Entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno,
a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, precisando che, per spese straordinarie debbano intendersi quelle di cui all'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Tribunale e
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 01.10.2018.
Viceversa, per le sole spese straordinarie, in parte già sostenute, concernenti l'apparecchio ortodontico e le sedute di psicoanalisi, i coniugi si sono accordati per sostenerle con le modalità di seguito indicate: la madre si farà carico delle spese per l'apparecchio e il padre di quelle per lo psicologo.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
4 10) Le parti dichiarano di aver provveduto in autonomia alla divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio e di non aver conti correnti o altri rapporti in comune da definire.
11) I ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Spese legali compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.05.2025 e
09.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2
, nato a [...] il
[...]
5 09.05.1981, che hanno contratto matrimonio in data 06.09.2014 in
Forte dei Marmi (LU), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Forte dei Marmi (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 5, P. 1, anno 2014);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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