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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 849 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Turano Parte_1 C.F._1
Giuseppe
ATTORE
E
(già rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Trento Assunta
CONVENUTA
Avente ad oggetto: azione di ripetizione
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esperiva azione di ripeti zione Parte_1
d'indebito nei confronti della lamentando la Controparte_2 nullità parziale del contratto di conto corrente n. 853170 acceso il 05.11.2003 presso la , filiale di Corigliano Calabro (CS), divenuta Controparte_3
in relazione alle clausole di determinazione del tasso di interesse CP_1 debitore e della loro capitalizzazione, dell'addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese non documentate e di valuta d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c./artt. 117-119 T.U.B.
Invocava la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma risultante dalla rideterminazione e rettifica del saldo effettivo del conto corrente, a mezzo consulenza tecnica, producendo relazione tecnica di par te, nonché al risarcimento dei danni.
Fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva la (già CP_1
deducendo l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'azione di ripetizione proposta, avendo l'attore pr odotto solo una
CTP e non avendo prodotto il contratto di cui invocava la nullità parziale.
Era disposto il mutamento di rito con ordinanza del 09 novembre 2020.
Era ordinata l'esibizione del contratto di conto corrente ai sensi dell'art.210 c.p.c. ma l'istituto di credito non ottemperava al deposito, dichiarando di non essere in possesso del ridetto contratto poiché smarrito.
All'udienza del 25.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata per la decisione previa assegnazione dei te rmini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Preliminarmente si ritiene di dover disattendere l'eccezione formulata in via preliminare da parte convenuta ed esternatasi nella nullità dell'atto di citazione perché generico.
La disciplina dei vizi dell'atto di citazione relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4° comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163 3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti
Pagina 2 di 7 le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163
c.p.c., ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
I requisiti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. attengono, invece, all'individuazione del titolo della domanda: è, infatti, pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal l egislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio della citazione, per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
La domanda proposta in giudizio è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte convenuta di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Quanto al merito.
Il compiuto esame della documentazione in atti e della giurisprudenza prevalente in materia induce il Tribunale a rigettare la domanda.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la CA (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
Quando, infatti, è la CA ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli
Pagina 3 di 7 estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla CA.
Nell'esperire azione di ripetizione d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé
l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “nei rapporti di conto corrente CAri o, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”
(Cass. ordinanza n. 30822/2018).
Pertanto, il correntista attore è tenuto a produrre in giudi zio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni.
Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la in qualità di attrice in sede CP_2 monitoria o convenuta riconvenzionale in sede di giudizio di merito, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “nei rapporti CAri in conto corrente, la CA non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tut ela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. n. 1842 del 2011).
Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c, non grava sempre e solo sulla CA, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).
Pagina 4 di 7 Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avven uto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore.
Le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla CA copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la CA non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale.
Secondo l'attuale prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è più subordinata al previo esperimento della richiesta ante causam avanzata dal correntista ex art. 119 T.U.B.
La Suprema Corte conferma che il diritto ex art. 119, comma 4, T.U.B. è indipendente dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., potendo lo stesso essere esercitato anche in sede giudiziaria e, dunque, a prescindere dalla circostanza che la richiesta documentale sia stata avanzata o meno in una fase antecedente (cfr.
Cass. n. 27769/2019).
Ciononostante, la domanda proposta è infondata.
Nel caso di specie, parte attrice propone nei confronti d ell'istituto di credito un'azione di ripetizione d'indebito, assumendo quindi, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione.
In particolare, parte attrice deduce la stipulazione del contratto in presenza di clausole nulle (interessi ultralegali, capitalizzazione di interessi, c.m.s, ecc.), in quanto difformi dalla normativa vigente.
Tale contestazione è accompagnata dall'allegazione di una mera ctu;
il contratto di c/c oggetto di contestazione, invece, non è stato prodotto in atti.
Parte attrice ha formulato ante causam l'istanza ex art. 119 TUB ed è stata accolta l'istanza di esibizione del contratto in corso di giudizio a carico della CA, rimasta inevasa, avendo la CA dichiarato di non esserne in possesso.
L'art. 119 TUB, al di là della diatriba interpretativa circa l'inclusione del contratto nel concetto di “operazioni”, prevede in ogni caso un limite temporale decennale, il cui superamento non consente di ritenere la CA responsabile della omessa consegna.
Pagina 5 di 7 Quanto all'istanza di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., la circostanza che la CA abbia dichiarato di non essere in possesso del documento rende l'omessa consegna un elemento irrilevante a livello probatorio, dovendo la controversia essere risolta sulla base del principio Onus probandi incumbit ei qui dicit.
D'altronde, la CA non ha formulato alcuna domanda r iconvenzionale e non è quindi onerata della produzione del contratto, dovendo l'attore fornire la prova del carattere indebito delle prestazioni eseguite e di cui invoca la restituzione.
Il comportamento omissivo tenuto sul punto da parte convenuta non può quindi ritenersi rilevante.
Si deve, quindi, ritenere che l'assenza del contratto di apertura di conto corrente e degli estratti conto integrali renda impossibile la ricostruzione del rapporto con dati contabili certi, e quindi l'esatta determinazione del saldo, depurato da eventuali interessi ultralegali, usurari e anatocistici.
Si evidenzia che le osservazioni e le quantificazioni stilate nella consulenza di parte non possono che essere disattese poiché per giurisprudenza pacifica costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (cfr: Cass. Civ. Sez. III 14/11/2002 n. 16030. Cass. Civ. sez. I,
28 luglio 1989 n. 3527).
La mancanza del contratto di apertura del conto corrente è indubbiamente una circostanza insuperabile.
Si ribabisce che giurisprudenza di legittimità consolidata afferma il principio secondo il quale, “nei rapporti di conto corrente CArio, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza d i clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare de tto onere in capo alla CA, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. ordinanza n. 33009/2019).
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, si deve ritenere che la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 849/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della Parte_1 convenuta che liquida in Euro 3.100,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 06 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 849 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Turano Parte_1 C.F._1
Giuseppe
ATTORE
E
(già rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Trento Assunta
CONVENUTA
Avente ad oggetto: azione di ripetizione
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., esperiva azione di ripeti zione Parte_1
d'indebito nei confronti della lamentando la Controparte_2 nullità parziale del contratto di conto corrente n. 853170 acceso il 05.11.2003 presso la , filiale di Corigliano Calabro (CS), divenuta Controparte_3
in relazione alle clausole di determinazione del tasso di interesse CP_1 debitore e della loro capitalizzazione, dell'addebito di commissioni di massimo scoperto, di spese non documentate e di valuta d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c./artt. 117-119 T.U.B.
Invocava la condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma risultante dalla rideterminazione e rettifica del saldo effettivo del conto corrente, a mezzo consulenza tecnica, producendo relazione tecnica di par te, nonché al risarcimento dei danni.
Fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva la (già CP_1
deducendo l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'azione di ripetizione proposta, avendo l'attore pr odotto solo una
CTP e non avendo prodotto il contratto di cui invocava la nullità parziale.
Era disposto il mutamento di rito con ordinanza del 09 novembre 2020.
Era ordinata l'esibizione del contratto di conto corrente ai sensi dell'art.210 c.p.c. ma l'istituto di credito non ottemperava al deposito, dichiarando di non essere in possesso del ridetto contratto poiché smarrito.
All'udienza del 25.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata per la decisione previa assegnazione dei te rmini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Preliminarmente si ritiene di dover disattendere l'eccezione formulata in via preliminare da parte convenuta ed esternatasi nella nullità dell'atto di citazione perché generico.
La disciplina dei vizi dell'atto di citazione relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4° comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163 3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti
Pagina 2 di 7 le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163
c.p.c., ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
I requisiti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. attengono, invece, all'individuazione del titolo della domanda: è, infatti, pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal l egislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio della citazione, per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
La domanda proposta in giudizio è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte convenuta di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Quanto al merito.
Il compiuto esame della documentazione in atti e della giurisprudenza prevalente in materia induce il Tribunale a rigettare la domanda.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., occorre distinguere l'ipotesi in cui ad agire in giudizio sia la CA (proponendo un'azione di recupero credito) dall'ipotesi in cui ad agire giudizialmente sia il correntista (proponendo un'azione di ripetizione di indebito).
Quando, infatti, è la CA ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli
Pagina 3 di 7 estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla CA.
Nell'esperire azione di ripetizione d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé
l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “nei rapporti di conto corrente CAri o, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”
(Cass. ordinanza n. 30822/2018).
Pertanto, il correntista attore è tenuto a produrre in giudi zio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni.
Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la in qualità di attrice in sede CP_2 monitoria o convenuta riconvenzionale in sede di giudizio di merito, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “nei rapporti CAri in conto corrente, la CA non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tut ela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. n. 1842 del 2011).
Alla luce di quanto detto, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c, non grava sempre e solo sulla CA, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).
Pagina 4 di 7 Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avven uto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore.
Le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla CA copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la CA non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale.
Secondo l'attuale prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è più subordinata al previo esperimento della richiesta ante causam avanzata dal correntista ex art. 119 T.U.B.
La Suprema Corte conferma che il diritto ex art. 119, comma 4, T.U.B. è indipendente dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., potendo lo stesso essere esercitato anche in sede giudiziaria e, dunque, a prescindere dalla circostanza che la richiesta documentale sia stata avanzata o meno in una fase antecedente (cfr.
Cass. n. 27769/2019).
Ciononostante, la domanda proposta è infondata.
Nel caso di specie, parte attrice propone nei confronti d ell'istituto di credito un'azione di ripetizione d'indebito, assumendo quindi, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione.
In particolare, parte attrice deduce la stipulazione del contratto in presenza di clausole nulle (interessi ultralegali, capitalizzazione di interessi, c.m.s, ecc.), in quanto difformi dalla normativa vigente.
Tale contestazione è accompagnata dall'allegazione di una mera ctu;
il contratto di c/c oggetto di contestazione, invece, non è stato prodotto in atti.
Parte attrice ha formulato ante causam l'istanza ex art. 119 TUB ed è stata accolta l'istanza di esibizione del contratto in corso di giudizio a carico della CA, rimasta inevasa, avendo la CA dichiarato di non esserne in possesso.
L'art. 119 TUB, al di là della diatriba interpretativa circa l'inclusione del contratto nel concetto di “operazioni”, prevede in ogni caso un limite temporale decennale, il cui superamento non consente di ritenere la CA responsabile della omessa consegna.
Pagina 5 di 7 Quanto all'istanza di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., la circostanza che la CA abbia dichiarato di non essere in possesso del documento rende l'omessa consegna un elemento irrilevante a livello probatorio, dovendo la controversia essere risolta sulla base del principio Onus probandi incumbit ei qui dicit.
D'altronde, la CA non ha formulato alcuna domanda r iconvenzionale e non è quindi onerata della produzione del contratto, dovendo l'attore fornire la prova del carattere indebito delle prestazioni eseguite e di cui invoca la restituzione.
Il comportamento omissivo tenuto sul punto da parte convenuta non può quindi ritenersi rilevante.
Si deve, quindi, ritenere che l'assenza del contratto di apertura di conto corrente e degli estratti conto integrali renda impossibile la ricostruzione del rapporto con dati contabili certi, e quindi l'esatta determinazione del saldo, depurato da eventuali interessi ultralegali, usurari e anatocistici.
Si evidenzia che le osservazioni e le quantificazioni stilate nella consulenza di parte non possono che essere disattese poiché per giurisprudenza pacifica costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (cfr: Cass. Civ. Sez. III 14/11/2002 n. 16030. Cass. Civ. sez. I,
28 luglio 1989 n. 3527).
La mancanza del contratto di apertura del conto corrente è indubbiamente una circostanza insuperabile.
Si ribabisce che giurisprudenza di legittimità consolidata afferma il principio secondo il quale, “nei rapporti di conto corrente CArio, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza d i clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare de tto onere in capo alla CA, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. ordinanza n. 33009/2019).
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, si deve ritenere che la domanda di parte attrice non possa trovare accoglimento.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 849/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della Parte_1 convenuta che liquida in Euro 3.100,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 06 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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