Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3123/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 10.4.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3123/2019
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to alla VIA EMILIO CATAPANO 7/15 SAN Parte_1
GIUSEPPE VESUVIANO presso lo studio dell'Avv. AMBROSIO FRANCE-
SCO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
, elett.te dom.ta in Pollena Trocchia alla via Cavour Controparte_1
115 presso lo studio dell'Avv. Gaetana Picciano, unitamente all'Avv. BOCCHI-
NI ROBERTO dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
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CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n.
4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-
mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che il deposito del presente provvedimento non è avvenuto nel giorno stesso fissato per l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ciò che deve reputarsi possibile in ragione del principio,
ormai generalizzato dall'art. 127 ter cpc (“Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”), atteso che tale norma non pone alcun limite quanto alla tipologia di provvedimento adottabile dal Giudice
con tali modalità (cfr., Cass. Lav. n. 35109/2022).
Con la proposizione dell'odierno giudizio, in qualità di Parte_1
proprietario dell'immobile sito in San Giuseppe Vesuviano alla via Diaz 201, ha adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la condanna di Controparte_1
alla rimozione dei cavi elettrici e delle centraline dalla stessa collocati sulla
[...]
facciata del predetto immobile, in carenza di alcuna autorizzazione da parte del proprietario.
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Costituitasi la , ha chiesto il rigetto della domanda in Controparte_1
quanto infondata, in fatto e in diritto.
Tanto premesso, la domanda avanzata dall'attore che, contestando il diritto dell' ad installare i cavi elettrici e le centraline sulla fac- Controparte_2
ciata di sua proprietà, ne chiede la rimozione, va qualificata come "actio negato-
ria servitutis", di indubbio carattere reale (Cassazione civile sez. II, 24/06/1983,
n.4357).
Nel caso di specie, parte attrice ha poi dimostrato la propria legittimazione attiva attraverso la produzione in giudizio di copia dell'atto di donazione per
[...]
del 31.7.2012. Parte_2
La società convenuta, dal canto suo, non ha contestato la circostanza della collocazione, nel muro dell'attore, delle centraline e dei cavi elettrici (in ogni ca-
so evincibili dalle fotografie in atti), adducendo tuttavia delle argomentazioni del tutto inconferenti relative alla necessità, prima della esecuzione dei lavori sul fabbricato dedotti da parte attrice, che quest'ultima richiedesse lo spostamento dei suddetti cavi.
Sennonché tale tesi appare evidentemente poco coerente con le domande al vaglio del Tribunale, nell'ambito delle quali si disputa primariamente circa la legittimità, o meno, della apposizione di tali elementi, e della conseguente richie-
sta di rimozione, sicché ogni contestazione sulla richiesta di rimozione, prima o dopo l'esecuzione dei lavori, appare puramente pretestuosa.
Tanto premesso, il Tribunale non può non rilevare come, in effetti, la col-
locazione dei cavi e delle centraline sulla altrui proprietà da parte della società di distribuzione dell'energia elettrica non risulti realizzata sulla base di alcun prov-
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vedimento amministrativo impositivo del vincolo né è fondata su alcun accordo scritto con il proprietario del bene sul quale l'onere è stato apposto (circostanza mai specificamente contestata dalla convenuta). Ed, infatti, il passaggio di cavi elettrici nell'altrui proprietà necessita, al pari di ogni altra attività di interferenza con il diritto del proprietario di godere in maniera piena ed esclusiva del bene, di un apposito e specifico titolo autorizzativo che non potrebbe neppure essere co-
stituito dalla generica autorizzazione, peraltro, per sua natura revocabile (tanto più in assenza di prova che i cavi non possano essere interrati).
La condotta illegittima posta in essere dalla convenuta, non supportata da alcun titolo negoziale o amministrativo che la autorizzasse, è pertanto illecita e giustifica l'azione dell'attore per la rimozione.
È invece infondata la domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice, atteso che questa non ha financo richiesto di provare che la condotta, pur illegittima della convenuta, abbia provocato la dedotta impossibilità di locare l'immobile, non risultando, dunque, dimostrata la sussistenza del pregiudizio del quale si richiede il ristoro.
Va parimenti rigettata la richiesta di ordinare l'interramento dei cavi e centraline, restando nella discrezionalità della convenuta stabilire, nel rispetto della proprietà attorea, la migliore allocazione degli stessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1) accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'illecita collocazione dei ca-
vi e delle centraline da parte di sulla facciata Controparte_2
dell'immobile di parte attrice, condanna la convenuta Controparte_2
alla rimozione degli stessi;
[...]
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di li-
te, che si liquidano in €. 1.701,00 per compensi, oltre €. 125 per spese,
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Nola, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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