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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1424 /2024
Oggi 21/01/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. GROSSO ANTONIETTA Parte_1
MARCELLA nonché della memoria di costituzione del CP_1
[...]
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1424/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Marcella Grosso ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e il riconoscimento dello status di portatore
2 d'handicap, previsto dall'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza;
inoltre l'art. 3, comma 3, L. 104/92, interviene
“Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici.”
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che le patologie dell'odierna parte ricorrente “… sono
rappresentative di uno stato di infermità che portano a ritenere la ricorrente invalido medio-grave:
67-99 % per la presenza, ancora, di una discreta autonomia psico-fisica e , quindi, non beneficiaria
dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
amministrativa. Per quanto riguarda la L.104/92 alla ricorrente viene riconosciuto lo status di
portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 dalla data di presentazione della domanda
amministrativa.”
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “In conclusione la
ricorrente risulta invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età
medio- grave: 67-99% senza il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa e riguardo la L.104/92 viene riconosciuta portatore di
3 handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 a decorrere dalla data di presentazione della domanda
amministrativa.”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 e il riconoscimento dello status di portatore d'handicap, previsto dall'art. 3, comma 3, L. 104/92;
2. Nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, il 21.1.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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