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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19120 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40968/2023, vertente
TRA
ROMA (RM), 01/07/1976), con il patrocinio dell'avv. SPARANO Parte_1
VINCENZO; E
(ROMA (RM), 03/09/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SPARANO VINCENZO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 lo scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 22/05/2011 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00069, Parte 1, Serie 53,
Anno 2011).
Le parti riferiscono di essersi separate congiuntamente, giusta sentenza n. 5192/2024 pubbl. il 21/03/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con provvedimento del 05.03.2024 il Giudice Delegato, letto l'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il divorzio al 27.11.2024.
In data 18.11.2024 le parti depositavano note scritte congiunte ribadendo la loro volontà di divorziare, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate: Osserva il Collegio Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/05/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40968/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 22/05/2011 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00069, Parte 1, Serie 53,
Anno 2011) tra ROMA (RM), 01/07/1976) e Parte_1 CP_1
ROMA (RM), 03/09/1974), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte
[...] in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 29/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40968/2023, vertente
TRA
ROMA (RM), 01/07/1976), con il patrocinio dell'avv. SPARANO Parte_1
VINCENZO; E
(ROMA (RM), 03/09/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SPARANO VINCENZO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 lo scioglimento del loro matrimonio contratto in Roma in data 22/05/2011 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00069, Parte 1, Serie 53,
Anno 2011).
Le parti riferiscono di essersi separate congiuntamente, giusta sentenza n. 5192/2024 pubbl. il 21/03/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con provvedimento del 05.03.2024 il Giudice Delegato, letto l'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il divorzio al 27.11.2024.
In data 18.11.2024 le parti depositavano note scritte congiunte ribadendo la loro volontà di divorziare, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate: Osserva il Collegio Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/05/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40968/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 22/05/2011 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00069, Parte 1, Serie 53,
Anno 2011) tra ROMA (RM), 01/07/1976) e Parte_1 CP_1
ROMA (RM), 03/09/1974), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte
[...] in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 29/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi