Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2656 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 3.2.2025 tra (cod. fisc. , in qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 della Ditta A.LI. Service (P.iva ), domiciliato presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Roberta Nacci (p.e.c.: , che Email_1 lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Silvana Vecchio per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, avv. Nadia Bucci, elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea Fulvio n. 10, presso l'avv. Andrea Perna, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Assante per procura alle liti in calce alla comparsa e di costituzione in appello, giusta delibera della Giunta municipale n. 27 del 18.4.2019 e determina del 15.5.2019, in atti;
-appellato - OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'adita Corte D'Appello, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza n. 277/2019, resa dal Tribunale di Cassino:
'Accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione comunale in relazione al contratto stipulato in data 17.05.2004 e di conseguenza con- dannare la stessa al pagamento – a titolo di risarcimento danni delle poste
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per : “(…) ogni contraria istanza, domanda, Controparte_1 produzione e conclusione reietta, il , nella Controparte_1 persona del Sindaco P.T. Avv. Nadia Bucci, come sopra rapp.tato, difeso e domiciliato, conclude affinché, la Corte di Appello adita, Voglia così pronun- ciarsi:
In via del tutto preliminare: ritenere-dichiarare, ex art. 345 cpc, inammissibili le domande nuove (il riferimento è altresì a fatti e richiamati normativi estra- nei al thema decidendum) e quelle tardivamente proposte (con riferimento anche alle richieste istruttorie), dall'appellante, sulle quali il CP_1 [...]
, nella persona del Sindaco pt, non accetta il contraddittorio Controparte_1 di causa;
con ogni conseguente pronuncia;
In via principale e nel merito: in accoglimento delle difese svolte dall'appel- lato , rigettare l'avverso appello e con esso Controparte_1 ogni deduzione, difesa, richiesta e conclusione svolta e per l'effetto confer- mare la sentenza oggetto di gravame, n. 277/2019 del 1.3.2019 del Tribu- nale di Cassino;
vinte le spese di lite del secondo grado di giudizio, con applicazione delle tabelle ministeriali forensi ex D.M. 55/14, ai fini della li- quidazione”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.9.2013, in qualità Parte_1 di titolare della ditta “A.li Service”, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino il , chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 103.712,00, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231 maturati a partire dal 28.8.2006,
a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento del conve- CP_1 nuto agli obblighi contrattuali di cui all'art. 6, co. a), b) e c) del contratto di appalto stipulato tra le parti il 17.5.2004, avente ad oggetto il servizio di controllo elettronico della velocità. In particolare, l'attore, premesso che, con 2 detto contratto di appalto, il Comune di aveva affidato Controparte_1 alla ditta di cui è titolare il servizio di controllo elettronico della velocità, prevedendo che nell'arco della durata contrattuale di due anni fossero svolti 192 servizi;
e che, in data 28.8.2006, il dispose la sospensione del CP_1 servizio, non consentendo così all'impresa l'esecuzione dei restanti 56 ser- vizi;
ha dedotto che l'amministrazione convenuto si era resa inadempiente a detto contratto, anche in quanto “avrebbe dovuto procedere alla notifica dei verbali e nel momento in cui non fosse pervenuto il pagamento da parte del trasgressore e qualora i verbali non fossero stati sottoposti alla contesta- zione, la P.A. avrebbe dovuto spedire i ruoli alla Ex Equitalia per la riscos- sione;
a sua volta Equitalia avrebbe potuto così notificare la cartella di paga- mento al trasgressore (…) la PA non ha mai comunicato alla ditta i ruoli notificati né i relativi incassi nonostante i solleciti de ”. Parte_1
Si è costituito nel giudizio di primo grado il , Controparte_1 che ha innanzitutto eccepito la nullità della clausola di rinnovo tacito del contratto di appalto del 17.5.2004, ritenendo applicabile il principio gene- rale secondo il quale vige il divieto di rinnovo – tanto più tacito – dei contratti pubblici;
ha poi dedotto l'infondatezza della domanda attorea, sia in fatto sia in diritto, in quanto il rapporto contrattuale con l'attore si era interrotto a causa dell'indagine penale condotta nei suoi confronti (per cui poi è stato anche rinviato a giudizio) e, peraltro, per fatti afferenti proprio al servizio di rilevamento della velocità a lui appaltato;
e, in subordine, ha dedotto la pre- scrizione delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione di testimoni.
Con sentenza n. 277/2019 emessa in data 4.3.2019 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, ha rigettato le domande di “per- Parte_1 ché le prove portate a sostegno dal sono inconsistenti e non suffi- Pt_1 cienti a dimostrare la sua pretesa”, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto. CP_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello quale tito- Parte_1 lare della ditta “A.li. Service”, che ha svolto i motivi di seguito e ha concluso come in epigrafe.
3 Si è costituito nel presente grado di giudizio il Controparte_1
, che ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art.
[...]
345 c.p.c. delle domande nuove proposte in appello da so- Parte_1 stenendo come l'appellante abbia tentato di introdurre in giudizio nuovi ele- menti di valutazione, dapprima “richiamando gli obblighi di formazione tra- smissione dei ruoli all'Ex Equitalia, e/o presunte violazione di norme del di- ritto amministrativo (ex L241/90)”, e poi omettendo, nel rassegnare le pro- prie conclusioni in appello, il riferimento alla “fisiologica gestione del servi- zio”, diversamente da quanto concluso in primo grado;
e, nel merito, l'infon- datezza delle censure svolte dall'appellante, concludendo dunque per il ri- getto dell'impugnazione proposta.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino per “errata interpretazione dell'onere della prova nel caso di ina- dempimento contrattuale”, nonché per violazione dell'art. 1218 c.c. In parti- colare, deduce che, in tema di inadempimento contrattuale, e Parte_1 più nello specifico in caso di contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore è tenuto solo a provare l'esistenza del titolo e non anche l'inadempienza dell'obbligato dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto”, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione codicistica sopra indicata e di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001 del 30.10.2001.
Inoltre, l'appellante deduce che la domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno, proposta dallo stesso con l'atto introduttivo del primo grado, risulterebbe provata dalla documentazione prodotta dallo stesso in quel giudizio e dalle prove testimoniali rese nel giudizio di primo grado. Di
contro
- sempre secondo l'appellante - il originario convenuto non CP_1 avrebbe prodotto “alcun documento o prova di qualsivoglia tipo da cui si evidenziassero i servizi resi, i ruoli notificati”, atteso che l'amministrazione comunale era onerata, nonché obbligata per legge (ai sensi degli artt. 27 e
28 della legge 24.11.1981, n. 689), a inviare i ruoli all'agente della riscos- sione.
3. Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado con riguardo all'interpretazione delle risultanze istruttorie ope- rata dal giudice di prime cure, nonché alla mancata acquisizione di prove
4 rilevanti. In particolare, con riguardo alle fatture prodotte dall'originaria parte attrice, l'odierno appellante sostiene come le stesse siano strettamente con- nesse ai servizi resi in quanto emesse a seguito di comunicazione del Co- mune di a seguito delle infrazioni rilevate;
e, con ri- Controparte_1 guardo alla testimonianza resa dal testimone dipen- Testimone_1 dente della ditta appellante, l'appellante deduce che questi “risulta aver for- nito una deposizione pertinente e lineare” e, con riguardo a quella resa da che non può esserne esclusa l'attendibilità quale testimone, Testimone_2 non sussistendo alcun principio di inattendibilità connesso al vincolo di pa- rentela con l'attore.
Inoltre, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha ritenuto di non dare seguito alla richiesta di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attrice, sebbene la documentazione fosse tutta in possesso dell'ammini- strazione comunale convenuta e, dunque, la relativa acquisizione sarebbe stata decisiva ai fini di una corretta statuizione sulle domande proposte dall'attore.
Quanto, poi, alla mancata risposta del Sindaco del convenuto all'in- CP_1 terrogatorio formale deferitogli, afferma che, in ragione di ciò, Parte_1 il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere provate le circostanze di fatto in relazione a cui è stato deferito l'interrogatorio.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per errata interpretazione circa la liquidazione del danno da mancato guadagno. In particolare, l'appellante riferisce di avere ampiamente assolto all'onere probatorio gravante in capo allo stesso, dimostrando il danno patito almeno
“a livello indiziario”: infatti, la ditta di cui è titolare avrebbe dovuto eseguire 192 servizi, ma i servizi effettuati – sino alla sospensione del contratto – sono stati solo 136, restando dunque da eseguire altri 56 servizi, che, con- siderati gli incassi pregressi, corrisponderebbero a € 51.240,00.
Parte appellante sostiene, inoltre, che sulla base di un criterio empirico – basato sulle medie statistiche del settore – l'amministrazione comunale avrebbe incassato le sanzioni amministrative comminate per circa il 60% dei verbali redatti, per un totale di 1.759 verbali. Soltanto il 50% di questi sa- rebbe stato di importo superiore ad € 105,00, sempre sulla base di un
5 criterio “empirico”. Ne conseguirebbe che, a un calcolo approssimativo, la ditta avrebbe dovuto incassare la quota corrispondente a 879 verbali, e quindi di ulteriori € 15.822,00. Inoltre, tenuto conto che per ogni ruolo no- tificato la ditta avrebbe dovuto percepire l'importo di € 12,50, il totale man- cato incasso corrisponderebbe alla somma di € 36.650,00, importo che si ricava dalla moltiplicazione del numero di ruoli predisposti dall'impresa (os- sia 2932) per il suddetto importo di € 12,50.
Infine, deduce che, in ragione di tutto quanto dedotto, il giu- Parte_1 dice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l'istanza di parte attrice di consulenza tecnica d'ufficio contabile.
I tre motivi di appello sopra riassunti possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
5. Preliminarmente, si deve precisare che al contratto di appalto di servizi oggetto di causa, stipulato il 17.5.2004, e quindi al presente giudizio, trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 11.2.1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di appalto di lavori, ma applicabile anche agli appalti di servizi, nonché il relativo regolamento attuativo, ema- nato con il d.P.R. 21.12.1999, n. 554, sebbene la disciplina in tema di so- spensioni sia rimasta sostanzialmente invariata nella disciplina successiva dettata dal d.lgs. 12.4.2006, n. 163.
Così individuata la disciplina applicabile all'appalto di servizi per cui è causa, l'art. 24, co. 4, del d.m. 19.4.2000, n. 145 (applicabile ratione temporis) dispone che, “nei casi previsti dall'art. 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata com- plessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando su- perino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità: se la stazione appaltante si oppone allo sciogli- mento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti”. Il successivo art. 25, co. 1, del suddetto decreto dispone, poi, che “Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
6 quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti”, poi discipli- nando al comma successivo i criteri di determinazione pattizia del danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Risulta chiara, dunque, la distinzione tra sospensione legittima dei lavori, in presenza della quale sorge in capo all'impresa la facoltà di chiedere lo scio- glimento dal vicolo contrattuale trascorso il “periodo massimo” previsto dalla normativa sopra richiamata e il diritto di ottenere, in caso di opposizione dell'amministrazione, la refusione dei maggiori oneri, senza però poter van- tare alcuna pretesa risarcitoria;
e sospensione illegittima, idonea a dare luogo alla responsabilità contrattuale dell'amministrazione e, dunque, alla disciplina in materia di inadempimento delle obbligazioni e di risoluzione del contratto (cfr. Cass. civ. Sez. I, ord. 14.6.2018, n. 15700; Cass. civ. Sez. I, 16.6.2010, n. 14574).
6. Venendo al caso in esame, la causa della sospensione disposta dal Co- mune di , con lettera del 1°.12.2005 (v. doc. n. 5 del Controparte_1 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), può identificarsi con le ragioni di pubblico interesse o necessità di cui all'art. 133, co. 2, del d.P.R.
n. 554/1999, richiamato dall'art. 24, co. 4, del d.m. n. 145/2000, che ri- chiede la previa richiesta di scioglimento del contratto da parte dell'appalta- tore perché possa sorgere il diritto dello stesso al risarcimento dei danni.
Detta norma, infatti, attribuisce una facoltà di recesso all'appaltatore, subor- dinata tuttavia all'accettazione della pubblica amministrazione, la quale, ove intenda viceversa tenere ferma la sospensione per ragioni di pubblico inte- resse e, contemporaneamente, mantenere vincolato l'appaltatore al rapporto contrattuale, entrato in fase di quiescenza, dovrà rivalerlo degli oneri previsti da tale disposizione. Di contro, l'appaltatore, ove preferisca protrarre l'ese- cuzione del contratto - non esercitando il diritto di recesso - ritenendo, nel suo interesse, di proseguire i lavori, non ha diritto a ulteriori compensi o indennizzi per la predetta sospensione.
Più nello specifico, in tema di appalto di opere pubbliche, la giurisprudenza ha precisato che “la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla
7 stazione appaltante;
nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 14.6.2018, n. 15700; cfr., nello stesso senso,
Cass. civ., Sez. I, 16.6.2010, n. 14574).
7. L'esigenza rappresentata dal convenuto, nel disporre con lettera CP_1 del 1°.12.2005 la sospensione del contratto di appalto di servizi stipulato con la ditta di cui era titolare l'odierno appellante (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio), è quella per cui Parte_1 non fosse più in grado di garantire un accettabile livello di affidabilità per l'espletamento del servizio affidatogli, per essere stato sottoposto a indagini preliminari in sede penale (peraltro, proprio in relazione ad attività connesse all'oggetto dell'appalto, e segnatamente all'utilizzo delle password di ac- cesso al P.R.A.), e dunque che lo stesso non fosse meritevole di fiducia da parte dell'amministrazione comunale. Tale esigenza integra senz'altro “le ra- gioni di pubblico interesse o necessità” che legittimano l'ordine di sospen- sione del servizio da parte della stazione appaltante, le quali - come nel caso di specie - vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.10.2018, n. 25554; Cass. civ., Sez. I, 24.11.2017, n. 28160; Cass. civ., Sez. VI-1, 25.10.2012, n. 18239; Cass. civ., Sez. I, 22.7.2004, n. 13643; Cass. civ., Sez. I, 11.4.2002,
n. 5135), così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell'amministrazione medesima. Infatti, seppure la valutazione di dette ragioni sia rimessa alla discrezionalità dell'ammini- strazione committente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.7.2014, n. 16366), la facoltà di sospensione non è libera né tanto meno svincolata dalle condizioni ap- pena indicate, che ne costituiscono il limite obiettivo la cui ricorrenza o vio- lazione il giudice ordinario è chiamato ad accertare.
Né si può ritenere che la sospensione disposta dal Controparte_1
sia divenuta illegittima successivamente, tenuto conto che la
[...]
8 considerevole durata della stessa costituisce circostanza non imputabile al originario convenuto. In particolare, nel caso di specie la prosecu- CP_1 zione del rapporto è stata impedita da un fatto – pacifico tra le parti – so- pravvenuto, non prevedibile e non addebitale all'amministrazione, costituito dal protrarsi del procedimento penale a carico dell'odierno appellante, con- clusosi soltanto nel 2010 (con esito favorevole a . Parte_1
8. In ragione della disciplina dettata dagli artt. 133 del d.P.R. n. 554/1999, 24 e 25 del d.m. n. 145/2000, nel caso in esame non viene in rilievo, quindi, la disciplina relativa all'azione di accertamento dell'inadempimento contrat- tuale e di risarcimento del danno conseguente, le quali presuppongono un'attività illecita della controparte di un rapporto contrattuale, e nella specie il grave inadempimento di questa (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.6.2018, n. 15700; Cass. civ., Sez. I, 16.6.2010, n. 14574). E non può essere invocato dall'appellante inadempimento da parte del appellato all'art. 6 del CP_1 capitolato d'appalto, rubricato “termini contrattuali”, il quale dispone, alla lett. c), che “La ditta e l'Amministrazione comunale non hanno nulla a pre- tendere per imprevisti, errori o altro. I servizi non effettuati saranno recupe- rati in altra data” (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Non solo la disposizione contrattuale richiamata disciplina, peraltro in termini generici, le ipotesi “di imprevisti ed errori” nell'esecuzione del rapporto, non disponendo specificamente con riguardo alle ipotesi di sospensione del ser- vizio per causa non imputabile all'amministrazione, per la quale trova appli- cazione la normativa vigente in materia di appalti. Inoltre, il riferimento in tale disposizione a “o altro” non può di essere inteso quale “onnicompren- sivo” di qualsivoglia evento, avuto anche riguardo alla natura pubblica degli interessi perseguiti per mezzo di detto contratto.
Ne consegue che, qualora l'appaltatore preferisca protrarre l'esecuzione del contratto, non formulando l'istanza di recesso, ritenendo, nel suo interesse, di proseguire i lavori (qualora questo sia possibile, come si dirà subito di seguito), non ha diritto a ulteriori compensi o indennizzi per la predetta so- spensione.
9. Al contempo, però, non è possibile sostenere che sussista un obbligo dell'amministrazione, peraltro per un tempo non specificato, di garantire
9 anche a distanza di anni il recupero dei servizi non resi, quando ormai manchi l'interesse pubblico all'esecuzione, nonché oltre i termini di durata dell'ap- palto. Infatti, l'interesse pubblico alle prestazioni oggetto dell'appalto non solo deve essere presente al momento della stipula del contratto, ma deve perdurare per tutta la durata del rapporto, influenzando le decisioni relative all'esecuzione e all'eventuale modifica del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.2.2010, n. 935).
In altri termini, anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione dell'appaltatore da parte dell'amministrazione, quando tale impossibilità non sia imputabile a quest'ultima, si verifica la risoluzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta irrealizzabilità della c.d. causa con- creta del contratto di appalto, e la conseguente estinzione delle obbligazioni di entrambe le parti.
Nel caso in esame, a seguito di una sospensione di durata così considerevole, per causa non imputabile all'amministrazione comunale quanto piuttosto allo stesso appaltatore, che non ha inteso sciogliersi dal vincolo contrattuale (a prescindere dalla legittimità dello stesso), come invitato a fare con la sud- detta nota del 1°.12.2005, il rapporto doveva intendersi concluso. In buona sostanza, quando è venuta meno la causa di sospensione del contratto di appalto per cui è causa, era venuto meno l'interesse pubblico all'esecuzione delle restanti prestazioni, astrattamente previsto dall'art. 6, co. c) invocato da parte appellante.
Peraltro, il rapporto contrattuale sorto in virtù del contratto del 17.5.2004 doveva intendersi concluso con la scadenza del biennio, in data 17.5.2006. Lo stesso appellante allega che l'ultimo servizio di rilevamento della velocità
è stato reso in data 28.08.2006 (v. atto di citazione in appello – pag. 19).
In altri termini, nel caso in esame la sospensione era stata disposta dal Co- mune di in un momento in cui il contratto di appalto Controparte_1 per cui è causa si doveva comunque ritenere illegittimamente prorogato, come peraltro eccepito dall'originaria parte convenuta nel costituirsi nel giu- dizio di primo grado. Ne consegue che, a maggior ragione, non è invocabile un diritto dell'appaltatore al recupero delle prestazioni non effettuate in ese- cuzione di un contratto illegittimamente prorogato.
10 10. Tutto quanto sopra ritenuto è assorbente rispetto all'ulteriore conside- razione per cui, sulla scorta di quanto documentato agli atti del giudizio di primo grado, sino all'anno 2011 parte appellante non ha avanzato alcuna contestazione in ordine alla sospensione disposta dall'amministrazione co- munale. Né risulta che abbia diffidato formalmente il Comune Parte_1 di a eseguire gli ulteriori 56 servizi non espletati. Controparte_1
L'onere di contestazione immediata, riguardo alle prestazioni non eseguite, costituisce espressione del generale dovere di lealtà contrattuale in quanto corrisponde all'esigenza di consentire all'amministrazione la tempestiva ve- rifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e dell'eventuale inte- grazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione (cfr., sep- pure in materia di riserve, Cass. civ., Sez. I, 4.4.2019, n. 9518).
11. Con riguardo al dedotto inadempimento da parte del
[...]
per violazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 689/1981, Controparte_1
e segnatamente all'obbligo di inviare i ruoli all'agente della riscossione, che pure si deduce il giudice di primo grado erroneamente non avrebbe ritenuto sussistente, parte appellante non ha specificatamente allegato e provato di avere eseguito i servizi oggetto di detti ruoli e, quindi, di avere inviato questi ultimi all'amministrazione convenuta affinché la stessa potesse proseguire alla loro notifica, come ha correttamente ritenuto il Tribunale di Cassino.
Non ignora questo giudicante il principio secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la riso- luzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra- vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ec- cezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
11 adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso in esame, tuttavia, è evidente che parte appellante non abbia pro- vato alcun elemento dal quale desumere il presupposto del dedotto inadem- pimento, vale a dire l'esistenza di tali ruoli, che l'appaltatore avrebbe predi- sposto e trasmesso al Conseguentemente, l'amministrazione appel- CP_1 lata non era onerata dall'allegare e provare l'avvenuta spedizione di ruoli relativi a servizi che non è stato provato siano stati resi.
Neanche costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite dalla ditta di cui è titolare e che avrebbero fondato l'obbligo Parte_1 dell'amministrazione comunale di inviare all'agente della riscossione i ruoli, le tre fatture prodotte dall'odierna parte appellante (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
A parte il rilievo per cui queste fanno genericamente riferimento a “servizi di rilevamento ed elaborazione dati della velocità e delle targhe dei veicoli ef- fettuati con apparecchiature della ditta e sospesi dal 28.8.2006, senza co- municazione dell'Amministrazione alla ditta in violazione alle norme contrat- tuali”, per cui non attengono al mancato guadagno per il cui risarcimento agisce, in ogni caso, e in via del tutto assorbente, la fat- Parte_1 tura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla fun- zione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consi- stendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.12.2024, n. 34831; Cass. civ., Sez. II, 12.1.2016, n. 299; Cass. civ., Sez. III, 28.6.2010, n. 15383). E nel caso in esame non vi sono altri indizi della formazione e trasmissione dei ruoli in questione da parte della ditta appaltatrice, peraltro non indicati da nel proporre appello. Parte_1
12. Per la stessa ragione non è fondata la censura in ordine al mancato accoglimento da parte de giudice di primo grado della domanda di risarci- mento del danno per mancato guadagno. Come si è ritenuto con la decisione impugnata, infatti, tale domanda non è provata nell'an e nel quantum.
12 ha dedotto che “in base ad un criterio empirico – basato sulla Parte_1 media statistica del settore – su 2032 ruoli predisposti dalla A.L.I. Service si presume che siano stati incassati dalla P.A. un numero di verbali pari a circa il 60% per un totale di 1.759”. Dunque, sempre sulla base di un criterio empirico, ha allegato che solo il 50% dei verbali “potrebbe avere un importo superiore ad € 105,00”.
12.1. L'odierno appellante non ha fornito la prova dei verbali redatti, laddove grava sull'appaltatore che chiede di essere indennizzato del mancato guada- gno l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate (ovvero, come nel caso in esame, dei servizi appaltati) (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.7.2020, n. 15304; Cass. civ., Sez.
II, 5.4.2017, n. 8853).
Nel caso di specie, invece, l'appellante non solo non ha provato quale sa- rebbe stato l'utile netto conseguibile con l'esecuzione degli ulteriori servizi, avendo invocato l'applicazione di un “criterio empirico”, ma neanche ha pro- vato l'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di cer- tezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, la consistenza del pregiudizio economicamente valutabile. In particolare, non ha provato quali siano stati i verbali redatti, essendosi limitato a indicare numericamente gli stessi. Di contro, la produzione dei verbali avrebbe consentito anche di va- lutare, in media, anche il dato relativo a quelli di valore superiore a € 105,00, indicato da nell'ambito del criterio di liquidazione del danno Parte_1 proposto.
In altri termini, parte appellante pone alla base del criterio empirico “propo- sto” per la liquidazione del danno patito dallo stesso fatti e circostanze non provate, dalle quali si può desumere il pregiudizio solo in termini di mera potenzialità, e non anche di certezza. Non provate, ma che pure la stessa parte appellante deduce essere documentabili, non essendo allora possibile procedere a liquidazione equitativa del danno in questione, il quale presup- pone che il danno non possa essere provato nel suo esatto ammontare, an- che solo per una difficoltà di un certo rilievo a fornire tale prova (cfr. per tutte, Cass. civ., Sez. III, ord. 29.4.2022, n. 13515).
Peraltro, il “criterio empirico” adottato dall'appellante – il quale trova fonda- mento nell'incasso medio conseguito per le prestazioni eseguite sino al
13 28.8.2006 – omette di considerare il notevole lasso di tempo intercorrente tra dette prestazioni e quelle che sarebbero state eseguite a seguito del venire meno della causa di sospensione in data 20.7.2010 (data di pubbli- cazione della sentenza n. 148/2010 emessa dal Tribunale di Cassino in sede penale, con cui è stato assolto dal reato ascrittogli), a decorrere Parte_1 dal quale l'appaltatore avrebbe potuto recuperare le prestazioni non effet- tuate a seguito della sospensione, in ragione della previsione contrattuale di cui all'art. 6, co. c), di cui si è detto sopra. E non tiene in alcun conto la possibilità di una conseguente variazione, a distanza di anni, dei costi e della frequenza del verificarsi delle infrazioni stradali.
12.2. Al difetto di adeguata allegazione, ancora prima che di prova, degli elementi sulla scorta dei quali poter procedere alla liquidazione del danno, non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata nel pro- porre appello, la quale non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L,
8.2.2011, n. 3130).
13. L'odierno appellante non potrebbe assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta con le istanze istruttorie for- mulate in primo grado e riproposte con l'appello in esame.
13.1. Il Comune appellato ha eccepito l'inammissibilità della reiterazione, nel proporre appello, dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata da Parte_1 nel primo grado di giudizio, in quanto la stessa si deve intendere rinunciate
“in assenza di reiterazione della stessa all'udienza di precisazione delle con- clusioni in primo grado”.
14 Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere ripropo- ste con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Tale presun- zione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequi- voca di insistere nella richiesta istruttoria in base a una valutazione comples- siva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richie- sta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 4.4.2022, n.
10767).
Pur volendo questo giudicante condividere tale orientamento, nel caso in esame la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (invero tutte le istanze istruttorie, ad eccezione di quella di consulenza tecnica d'ufficio) non risulta reiterata né in sede di precisazione delle conclusioni né, al più tardi, in sede di deposito di comparsa conclusionale o memoria di replica. Anche procedendo a una valutazione complessiva della condotta processuale della parte, quindi, l'istanza in questione deve ritenersi rinunciata, come ha de- dotto parte appellata.
Ad ogni buon conto, parte appellante deduce che, con l'esibizione documen- tale richiesta con l'istanza ex art. 210 c.p.c. dall'originario attore, “la P.A. avrebbe dovuto dimostrare di aver effettuato tutti i servizi previsti da con- tratto in numero di 192 (8 servizi per 24 mesi), di aver spedito i ruoli così come predisposti dalla Ditta”.
Sennonché l'attività che si intendeva così provare presuppone – come si è detto sopra – che provasse i servizi resi e la predisposizione Parte_1 dei ruoli per la notifica, documentazione che era senz'altro nella disponibilità dell'impresa stessa. In altri termini, l'odierno appellante era onerato dal for- nire la prova del presupposto dell'onere in capo all'amministrazione comu- nale, che sarebbe rimasto inadempiuto e da cui sarebbe conseguito il danno dedotto.
Come si è detto sopra, era questo l'onere che avrebbe dovuto assolvere e che avrebbe fatto sorgere quello del convenuto di Parte_1 CP_1 provare di avere spedito i ruoli predisposti dall'impresa. In caso contrario,
15 non è possibile ritenere che la prova che si intendeva fornire con l'ordine di esibizione in questione fosse indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
13.2. Con riguardo invece alla prova testimoniale, che parte appellante de- duce non essere stata adeguatamente valutata dal giudice di primo grado, occorre precisare che, sebbene il Tribunale di Cassino abbia ritenuto “il teste (…) non del tutto disinteressato” e “il teste Testimone_2 Testimone_3
(…) pure interessato ai fatti”, ciò nondimeno la sussistenza di un pos-
[...] sibile interesse di questi due testimoni in ordine alla vicenda oggetto di giu- dizio non ha assunto un ruolo determinante per il convincimento del giudice.
Con la sentenza appellata si afferma, infatti, che “le prove orali non hanno fornito elementi certi”.
In particolare, ha reso dichiarazioni generiche, come peraltro Testimone_2 ammesso da parte appellante, che rileva come “Certamente il teste Pt_1 non risulta essere così puntuale come il test in quanto come preci- Tes_1 sato dal primo questi collaborava saltuariamente con il padre ma la sua de- posizione, in uno agli elementi forniti dal restituiscono un quadro Tes_1 sintomatico della situazione verificatasi”. Ma anche le dichiarazioni rese dal testimone dipendente della ditta di cui è titolare Testimone_1 Pt_1
non consentono di ritenere provato l'assunto secondo cui il
[...] [...]
sarebbe stato inadempiente. Anche sulla scorta di Controparte_1 tali dichiarazioni non è possibile ritenere provato che la ditta appaltatrice avesse concretamente eseguito dei servizi e che questi, a causa della man- cata trasmissione dei ruoli da parte dell'amministrazione comunale all'agente della riscossione, non fossero stati retribuiti.
13.3. Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata valutazione da parte del giudice monocratico del Tribunale di Cassino della “mancata rispo- sta del sindaco chiamato per l'interrogatorio formale”, che avrebbe dovuto determinare – secondo parte appellante – che fossero ritenute provate le circostanze su cui era stato deferito.
Infatti, “la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un compor- tamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convinci- mento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli” (così Cass.
16 civ., Sez. I, 19.3.2009, n. 6697). Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, come nel caso di specie, può negare ad essi valore probatorio.
In altri termini, la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, deve essere valutata alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.3.2009, n. 6181). Conseguente- mente, come correttamente osservato dal Tribunale di Cassino, nel caso in esame i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non possono ritenersi am- messi perché, sulla base di una valutazione che tiene conto della mancanza di ulteriori elementi di riscontro, non risultano innanzitutto provati gli ele- menti posti a fondamento della domanda attorea.
14. In conclusione, l'appello proposto da in qualità di titolare Parte_1 della ditta A.LI. Service, avverso la sentenza n. 277/2019 emessa dal Tribu- nale di Cassino, in composizione monocratica, in data 4.3.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
277/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 4.3.2019; condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per
[...]
17 compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
Roma, 3.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
18