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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2155/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
[...]
-resistente-
avente ad oggetto: ricostruzione carriera personale ATA;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, assistente amministrativo assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del a far data dal 1° Controparte_1
settembre 2008, lamenta che l'Amministrazione resistente ha omesso il
Pag. 1 a 11 riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo prestati dallo stesso dall'a.s.
2000/2001 all'a.s. 2007/2008.
1.1. Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera, con l'applicazione della esatta posizione stipendiale, corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, e con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze CP_1
retributive dovute tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio.
2. Si è costituito il , eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
3.2. Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo
569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
3.3. Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
3.4. La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di
Pag. 2 a 11 trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_2
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
Pag. 3 a 11 pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
3.5. La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose
Pag. 4 a 11 pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però,
e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
3.6. Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata
“discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato:
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo
Pag. 5 a 11 contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel Per_3
ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
3.7. E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
3.8. Non risultano, pertanto, sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
Pag. 6 a 11 3.9. All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE.
3.10. Facendo, quindi, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato dal dall'11/11/2000 e fino al 31/08/2008 (per un totale di 2.831 giorni, pari a 7 anni, 10 mesi e 11 giorni – cfr. certificato cumulativo di servizio all. sub n. 1 del fascicolo di parte ricorrente;
mentre l'anzianità pre-ruolo riconosciuta dall'Amministrazione scolastica, ai fini giuridici ed economici, è pari ad anni 6, mesi 6 e giorni 0 – cfr. decreto di ricostruzione di carriera all. n. 2) e, per l'effetto, il convenuto CP_1
va condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
3.11. Sul punto, deve essere specificato che devono essere tenuti in considerazione anche i rapporti a tempo determinato instaurati prima dell'a.s.
2001/2002.
3.12. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente
Pag. 7 a 11 assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina, sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno (Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2021, n. 37272).
3.13. Il resistente deve essere, altresì, condannato (in via generica, CP_1
essendo tale la richiesta formulata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 9/3/2025) a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio integralmente riconosciuta.
3.14. Al riguardo, deve essere evidenziato che, per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, l'odierno ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale nelle fasce stipendiali previste dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2011, prevedendo 6 fasce stipendiali (0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni, 35 anni-fino alla pensione).
3.15. Le differenze retributive da accordare, inoltre, devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (avvenuta in data 15.12.2024).
Pag. 8 a 11 3.16. Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
3.17. La condanna al pagamento delle differenze retributive non è impedita dalla mancata evocazione in giudizio dell' , dal momento che il ricorrente non ha CP_2
formulato alcuna specifica domanda di regolarizzazione contributiva, né ha chiesto che la sentenza risulti opponibile all' (e gravando sull'odierna Controparte_3 resistente l'obbligo di versamento dei contributi, quale effetto automatico dell'accertamento dei crediti retributivi – cfr. Trib. Bari, sez. lav., sent. n.
489/2025).
3.18. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
3.19. La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti, non risultando pertinente l'osservazione del resistente secondo cui la parte CP_1
ricorrente avrebbe confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l'immissione in ruolo e a seguito del superamento del periodo di prova con la differente questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato. Invero, oggetto del giudizio è soltanto la prima questione: è noto, infatti, che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed
Pag. 9 a 11 amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
3.20. Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, sono distinte, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
3.21. In particolare, per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e
Cass. n. 31150/2019).
3.22. Il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato.
3.23. Nel caso di specie, la lettura del ricorso rivela come l'odierno ricorrente abbia domandato, in ragione dell'avvenuta immissione in ruolo con contratto a
Pag. 10 a 11 tempo indeterminato, dopo il periodo di prova, il riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e delle differenze retributive maturate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente, in persona del l.r.p.t, a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata, prima dell'immissione in ruolo e a far data dall'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, dall'odierna parte ricorrente;
nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
nonché, infine, al pagamento delle conseguenti differenze retributive, così come riconosciute in parte motiva, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.079,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2155/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
[...]
-resistente-
avente ad oggetto: ricostruzione carriera personale ATA;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente, assistente amministrativo assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del a far data dal 1° Controparte_1
settembre 2008, lamenta che l'Amministrazione resistente ha omesso il
Pag. 1 a 11 riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo prestati dallo stesso dall'a.s.
2000/2001 all'a.s. 2007/2008.
1.1. Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del proprio diritto alla corretta ricostruzione della carriera, con l'applicazione della esatta posizione stipendiale, corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, e con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze CP_1
retributive dovute tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante per effetto dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio.
2. Si è costituito il , eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
3.2. Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo
569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
3.3. Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
3.4. La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di
Pag. 2 a 11 trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_2
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
Pag. 3 a 11 pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
3.5. La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose
Pag. 4 a 11 pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però,
e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
3.6. Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata
“discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato:
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo
Pag. 5 a 11 contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel Per_3
ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
3.7. E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
3.8. Non risultano, pertanto, sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
Pag. 6 a 11 3.9. All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE.
3.10. Facendo, quindi, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato dal dall'11/11/2000 e fino al 31/08/2008 (per un totale di 2.831 giorni, pari a 7 anni, 10 mesi e 11 giorni – cfr. certificato cumulativo di servizio all. sub n. 1 del fascicolo di parte ricorrente;
mentre l'anzianità pre-ruolo riconosciuta dall'Amministrazione scolastica, ai fini giuridici ed economici, è pari ad anni 6, mesi 6 e giorni 0 – cfr. decreto di ricostruzione di carriera all. n. 2) e, per l'effetto, il convenuto CP_1
va condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
3.11. Sul punto, deve essere specificato che devono essere tenuti in considerazione anche i rapporti a tempo determinato instaurati prima dell'a.s.
2001/2002.
3.12. La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente
Pag. 7 a 11 assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina, sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno (Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2021, n. 37272).
3.13. Il resistente deve essere, altresì, condannato (in via generica, CP_1
essendo tale la richiesta formulata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 9/3/2025) a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio integralmente riconosciuta.
3.14. Al riguardo, deve essere evidenziato che, per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, l'odierno ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale nelle fasce stipendiali previste dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2011, prevedendo 6 fasce stipendiali (0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni, 35 anni-fino alla pensione).
3.15. Le differenze retributive da accordare, inoltre, devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (avvenuta in data 15.12.2024).
Pag. 8 a 11 3.16. Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
3.17. La condanna al pagamento delle differenze retributive non è impedita dalla mancata evocazione in giudizio dell' , dal momento che il ricorrente non ha CP_2
formulato alcuna specifica domanda di regolarizzazione contributiva, né ha chiesto che la sentenza risulti opponibile all' (e gravando sull'odierna Controparte_3 resistente l'obbligo di versamento dei contributi, quale effetto automatico dell'accertamento dei crediti retributivi – cfr. Trib. Bari, sez. lav., sent. n.
489/2025).
3.18. Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
3.19. La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti, non risultando pertinente l'osservazione del resistente secondo cui la parte CP_1
ricorrente avrebbe confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l'immissione in ruolo e a seguito del superamento del periodo di prova con la differente questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore assunto a tempo determinato. Invero, oggetto del giudizio è soltanto la prima questione: è noto, infatti, che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed
Pag. 9 a 11 amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
3.20. Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, sono distinte, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
3.21. In particolare, per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994, per il personale docente, e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e
Cass. n. 31150/2019).
3.22. Il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificato l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato.
3.23. Nel caso di specie, la lettura del ricorso rivela come l'odierno ricorrente abbia domandato, in ragione dell'avvenuta immissione in ruolo con contratto a
Pag. 10 a 11 tempo indeterminato, dopo il periodo di prova, il riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e delle differenze retributive maturate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente, in persona del l.r.p.t, a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata, prima dell'immissione in ruolo e a far data dall'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, dall'odierna parte ricorrente;
nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
nonché, infine, al pagamento delle conseguenti differenze retributive, così come riconosciute in parte motiva, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.079,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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