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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 6563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6563/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 25.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
FO,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Sabrina FO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora
e dal signor in data il 10.06.1990, atto trascritto al n.308, Parte_1 Parte_2 dell'anno 1990, nel Registro Atti di Matrimonio, parte II, serie A, vol. 02, del Comune di Padova, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni;
2. per la definizione di tutte le questioni patrimoniali derivanti dal loro divorzio, la
Sig.ra si impegna sin d'ora a trasferire, entro 18 mesi dalla pubblicazione Parte_1
pagina 1 di 3 della sentenza di divorzio, al Sig. , il quale, a sua volta, si impegna ad Parte_2 accettare, la quota pari ad ½ della piena proprietà delle unità immobiliari costituite da un appartamento posto ai piani secondo e terzo ed un garage al piano terra, facenti parte di un fabbricato pentafamiliare sito in Padova, via delle Cave n. 140/C, meglio identificate al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, sez. B:
- part. 655 sub. 9 – P. 2 e 3 – Z.C. 2 – Cat. A/2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. Euro 1.102,64;
- part. 655 sub. 13 – T – Z.C.
2 - Cat. C/6 – cl. 4 – mq. 19 – R.C. Euro 53,97; pervenute in forza di atto del 23.01.2006, a rogito Dott. Notaio in Padova, Rep. Persona_1
n. 32.877, Racc. n. 8.653, registrato all'Ufficio Entrate Padova 1 il 25.01.2006 al n.
916 Serie 1T, il tutto salvo più esatta identificazione in sede di stipula notarile. Il prezzo convenuto per la cessione è pari ad € 100.000,00 (centomila/00), che il Sig. Pt_2 verserà alla Sig.ra all'atto del rogito. La suddetta cessione immobiliare è da Pt_1 ritenersi funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e pertanto, ai fini fiscali, si chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.19 della Legge 3/3/1987 n.74 e, quindi, l'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e di qualsivoglia tributo;
3. i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, non avanzano alcuna domanda di contribuzione al proprio mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni pendenza economica tra loro esistente;
4. le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza alle condizioni di divorzio come pattuite con il presente accordo;
5. le spese legali del procedimento instaurato con il presente ricorso si intendono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Padova (PD) in data 10.6.1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.308, parte II, serie
A - anno 1990, che dall'unione erano nate le figlie in data 2.8.1993, e le gemelle Per_2
e , in data 5.5.1996, ora economicamente autonome, che con decreto in Per_3 Per_4
pagina 2 di 3 data 20.7/9.8.2017, a seguito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi del 30.6.2017 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 30.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento per separazione consensuale, definito con decreto di omologazione in data 20.7/9.8.2017 e che i coniugi non si sono riconciliati e non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi delle parti in ordine alle condizioni di divorzio che non presentano profili di illegittimità.
Attesa la natura del procedimento e la comune difesa delle parti, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Padova (PD) in data 10.6.1990, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.308, parte II, serie A - anno 1990;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6563/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 25.6.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
FO,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Sabrina FO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni dei coniugi:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora
e dal signor in data il 10.06.1990, atto trascritto al n.308, Parte_1 Parte_2 dell'anno 1990, nel Registro Atti di Matrimonio, parte II, serie A, vol. 02, del Comune di Padova, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni;
2. per la definizione di tutte le questioni patrimoniali derivanti dal loro divorzio, la
Sig.ra si impegna sin d'ora a trasferire, entro 18 mesi dalla pubblicazione Parte_1
pagina 1 di 3 della sentenza di divorzio, al Sig. , il quale, a sua volta, si impegna ad Parte_2 accettare, la quota pari ad ½ della piena proprietà delle unità immobiliari costituite da un appartamento posto ai piani secondo e terzo ed un garage al piano terra, facenti parte di un fabbricato pentafamiliare sito in Padova, via delle Cave n. 140/C, meglio identificate al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, sez. B:
- part. 655 sub. 9 – P. 2 e 3 – Z.C. 2 – Cat. A/2 – cl. 3 – vani 7 – R.C. Euro 1.102,64;
- part. 655 sub. 13 – T – Z.C.
2 - Cat. C/6 – cl. 4 – mq. 19 – R.C. Euro 53,97; pervenute in forza di atto del 23.01.2006, a rogito Dott. Notaio in Padova, Rep. Persona_1
n. 32.877, Racc. n. 8.653, registrato all'Ufficio Entrate Padova 1 il 25.01.2006 al n.
916 Serie 1T, il tutto salvo più esatta identificazione in sede di stipula notarile. Il prezzo convenuto per la cessione è pari ad € 100.000,00 (centomila/00), che il Sig. Pt_2 verserà alla Sig.ra all'atto del rogito. La suddetta cessione immobiliare è da Pt_1 ritenersi funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e pertanto, ai fini fiscali, si chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.19 della Legge 3/3/1987 n.74 e, quindi, l'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e di qualsivoglia tributo;
3. i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, non avanzano alcuna domanda di contribuzione al proprio mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni pendenza economica tra loro esistente;
4. le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza alle condizioni di divorzio come pattuite con il presente accordo;
5. le spese legali del procedimento instaurato con il presente ricorso si intendono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Padova (PD) in data 10.6.1990, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.308, parte II, serie
A - anno 1990, che dall'unione erano nate le figlie in data 2.8.1993, e le gemelle Per_2
e , in data 5.5.1996, ora economicamente autonome, che con decreto in Per_3 Per_4
pagina 2 di 3 data 20.7/9.8.2017, a seguito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi del 30.6.2017 era stata omologata la separazione consensuale, proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 30.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento per separazione consensuale, definito con decreto di omologazione in data 20.7/9.8.2017 e che i coniugi non si sono riconciliati e non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto degli accordi delle parti in ordine alle condizioni di divorzio che non presentano profili di illegittimità.
Attesa la natura del procedimento e la comune difesa delle parti, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Padova (PD) in data 10.6.1990, trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.308, parte II, serie A - anno 1990;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti riportati in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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