Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg12739 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12739 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. LO NOCE ROSALBA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla P.tta M. Serao n. 34,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. MANTI CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Renato Gomez De Ayala n.17,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024, , Parte_1
premesso di aver avuto una relazione sentimentale con il sig. con il CP_1
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quale conviveva dal 2014 al 2021, e che da tale unione nascevano i figli minori il 15 febbraio 2015 e il 9 agosto 2018, per la fine del legame Per_1 Per_2
personale tra le parti chiedeva disciplinarsi i rapporti padre-figli, in particolare:
“1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a favore di entrambi i Per_1 Per_2
genitori con residenza prevalente presso la madre. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: nei giorni di mercoledì dalle ore 16,00 (uscita scuola) sino alle ore 08,30 del giovedì successivo nel periodo scolastico, mentre nel periodo di chiusura delle scuole dalle ore 8.30 sino alle 16.00 del giorno successivo, nonché il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 13:00 del sabato a settimane alterne in corrispondenza delle settimane in cui i bambini non trascorreranno il fine settimana con il padre, pernottando con lo stesso che li riaccompagnerà direttamente a scuola nonché, a weekend alternati dal venerdì alle ore 16.00 sino alle ore 8.30 del lunedì. Salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra i genitori, sempre considerando le esigenze scolastiche e di vita di relazione dei minori. Gli stessi, inoltre, trascorreranno la settimana compresa dal
24 sino alla mattina del 31 dicembre, il giorno di Pasqua ad anni alterni con la madre o con il padre, così come sempre ad anni alterni trascorreranno con gli stessi il periodo compreso tra il 31 dicembre al 6 gennaio ed il Lunedì in Albis. I minori trascorreranno qualsiasi altra festività alternativamente una volta con la madre, una volta con il padre;
lo stesso dicasi per compleanni ed onomastici. Infine, essi minori trascorreranno almeno quindici giorni di ferie estive, di cui almeno una settimana nel mese di agosto, con il padre, concordando preventivamente con la madre il periodo esatto entro il 31 maggio precedente.
2) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e entro il giorno 1 di Per_1 Per_2
ogni mese, l'importo mensile di €. 830,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli
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indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e straordinarie, ivi comprese quelle mediche, ludiche e ricreative, che dovessero rendersi necessarie per i figli, come da protocollo sottoscritto fra avvocati e magistrati n.3180\2018.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
21 cpc.
Si costituiva con comparsa di costituzione il resistente, il quale non contestava il regime dell'affido condiviso prevedendosi:
“1) Disporre l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento presso la residenza materna sita in Napoli al Vico Delle Nocelle n.79/F;
2) Disporre che il padre possa incontrare i minori e secondo il calendario di Per_1 Per_2
visita ovvero durante la settimana in base alla turnazione il sig. preleverà i CP_1
minori e dall'Istituto Scolastico alle ore 16:00 e provvederà a Per_1 Per_2
riaccompagnare i minori a scuola il giorno successivo. Altresì i minori trascorreranno con il padre i weekend alternati, il sig. in base alle esigenze lavorative, preleverà i CP_1
minori dall'uscita di scuola il venerdì alle ore 16:00 e provvederà ad accompagnarli presso l'abitazione materna la domenica alle ore 21:00, qualora il venerdì sarà impegnato, preleverà i minori il sabato alle ore 08:30 dall'abitazione materna e provvederà ad accompagnarli a scuola il lunedì mattina alle ore 08:00. Per quanto concerne le festività natalizie i minori trascorreranno la settimana che va dal 24 dicembre al 30 dicembre con il padre e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre ad anni alterni, mentre il giorno di Pasqua e il Lunedi in Albis sempre ad anni alterni, così come le altre ricorrenze.
Infine per le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre o nel mese di luglio o nel mese di agosto in base alle esigenze lavorative del sig. che CP_1
comunicherà preventivamente ai fini organizzativi alla sig.ra Parte_1
3) Disporre che il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento in favore dei CP_1
minori e ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) con cadenza mensile. Per_1 Per_2
Detta somma sarà versata entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate come da Parte_1
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Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli n. 2018/003180, stipulato tra i magistrati del
Tribunale di Napoli e Avvocati del C.O.A. di Napoli D)
4) Con condanna della sig.ra alle spese, compensi, diritti ed onorari Parte_1
previsti per legge.”
All'udienza di prima comparizione, il GI, sentite le parti, formulava proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. alla quale le parti aderivano chiedendo di rimettere la causa in decisione senza termini.
Le parti hanno così definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- affido condiviso dei minori (( nato il [...] e nato il [...]), Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Napoli al vico delle
Nocelle n.85 e regime di visita padre-figli per cui il padre potrà vedere e tenere con sé 1 pomeriggio in settimana dall'uscita di scuola con pernotto presso il padre che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre e delle esigenze scolastiche dei minori, nonché 2 week end alternati dal venerdì sera alla domenica ore 20,00 fermo restando che, qualora non fosse possibile per turni lavorativi del padre per il venerdì sera, lo stesso terrà i minori dal sabato mattina ore 10,00 al lunedì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola;
inoltre il padre, vivendo a pochi metri dall'abitazione dei minori, accompagnerà gli stessi a scuola 3 mattine a settimana;
inoltre, terrà con sé i bambini ad anni alterni il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o 1 gennaio,
Pasqua o lunedì in Albis;
la regola dell'alternanza varrà per tutte le feste rosse da calendario;
il padre terrà con sé i minori il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà mentre la madre terrà con sé i minori il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori in mancanza di accordo si adotterà la regola dell'alternanza iniziando quest'anno con la mamma;
il padre terrà i minori 15 giorni anche non consecutivi (di cui 10 sicuramente consecutivi) nei mesi di luogo o agosto impegnandosi a preferire il mese di agosto, unico mese in cui la ricorrente ha dichiarato di poter fruire di 15 giorni di ferie;
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- il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile versato di € 500,00 per il mantenimento dei figli
[...]
minori, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
- Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali Controparte_1
spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
-l'assegno unico per i minori sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
pari ad € 460,00 mensili.”
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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