Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 211
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sospensione del giudizio e rinvio alla Corte di Giustizia UE

    La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte UE, dato che la normativa nazionale in materia di imposta unica sulle scommesse è stata più volte valutata dalla Corte di Giustizia UE e non contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE.

  • Rigettato
    Rimessione degli atti alla Corte Costituzionale

    La Corte ha ritenuto che la Corte Costituzionale abbia già vagliato questioni analoghe con la sentenza n. 27/2018, riconoscendo la legittimità costituzionale della normativa. Inoltre, per quanto riguarda gli artt. 1-3 del d.lgs. n. 504/1998, l'appellante non ha fornito motivazioni compiute per dubitare della loro costituzionalità.

  • Rigettato
    Annullamento avviso di accertamento per errata applicazione normativa

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, confermando la legittimità dell'applicazione della normativa contestata.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale 2014

    La Corte ha ritenuto che l'imposta unica sulle scommesse non sia armonizzata a livello europeo e che l'obiettivo di lotta alla criminalità organizzata giustifichi eventuali restrizioni alle libertà fondamentali, come già statuito dalla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Contestazione del metodo di accertamento induttivo

    La Corte ha ritenuto che, pur avendo il contribuente fornito documentazione, non ha prodotto elementi idonei a un diverso accertamento della base imponibile. Il ricorso al metodo forfettario è ritenuto plausibile e coerente con i parametri costituzionali, specie in assenza di collaborazione del contribuente e per le difficoltà di ricostruzione della base imponibile degli operatori non autorizzati. La triplicazione della media è giustificata da vari fattori, tra cui la posizione di favore degli operatori non autorizzati e l'ampiezza dei giochi offerti.

  • Rigettato
    Violazione art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non vi sia stata attività di accesso, ispezione o verifica, ma verifiche a tavolino, esulando quindi dall'ambito di applicazione della norma citata.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per le sanzioni

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, poiché l'obbligo tributario sussisteva sia per gli operatori con concessione sia per quelli senza. Dopo l'entrata in vigore della L. 220/2010, sono venuti meno i dubbi sull'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento. Inoltre, l'anno d'imposta in questione è successivo al 2010, rendendo inapplicabile l'esimente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 211
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo