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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/03/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 27/03/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.SABBATINI Matteo C.so Mattini 105 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.442 c.p.c. – Infortunio da OV -19
Conclusioni: come da verbale in data 27/03/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31/05/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l , dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il OV-19 contratto dalla ricorrente in data 19.02.2022 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e per l'effetto condannare l Controparte_2
, in persona del suo presidente pro tempore al riconoscimento
[...] dell'inabilità temporanea assoluta nella misura di giorni 152 o diversa misura di giustizia e ad adottare ogni conseguente adempimento anche di natura indennitaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, che in quanto dipendente pubblica aveva percepito l'intera retribuzione per tutto il periodo di assenza dal lavoro per malattia e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e prova orale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art.2 (Oggetto dell'assicurazione) comma 1 D.P.R.1124/1965 (recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), statuisce che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro. Avuto riguardo al caso specifico, in cui la ricorrente, in data 19/02/2022, ha contratto l'infezione da Coronavirus, giova richiamare l'art.42 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” secondo cui: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all che assicura, ai sensi delle vigenti CP_1 disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati CP_1 di infezione da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”)). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
2 La circolare n.13 del 3 aprile 2020 precisa che le affezioni morbose da CP_1
Coronavirus avvenute in occasione di lavoro, sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale;
in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In relazione all'aspetto dell'occasione di lavoro, l chiarisce che per gli CP_2 operatori sanitari ed anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è aggravato fino a diventare specifico, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale. Orbene, nel caso di specie, va preliminarmente considerato che la ricorrente ha contratto l'infezione nel febbraio 2022, quando già da molti mesi erano state allentate le misure restrittive e di lì a poche settimane sarebbe stata decretata la fine dello stato di emergenza. L'allentamento delle misure di contenimento del contagio aveva comportato la riapertura di locali quali bar, ristoranti, cinema, teatri e palestre, sia pure con posti inizialmente contingentati, per cui i luoghi in cui sarebbe stato possibile contrarre il virus non erano più circoscritti all'ambito lavorativo, come accadeva appunto nel settore sanitario all'inizio della pandemia nel febbraio 2020, in cui i dipendenti erano gli unici a prestare lavoro e ad essere sottoposti ad elevatissimo rischio di contagio. L'unico elemento di rischio evidenziato da parte ricorrente, come aggravato rispetto a quello incombente sul resto della popolazione, è stato quello della mancata sanificazione della sua postazione di lavoro, in precedenza occupata da un collega risultato positivo al virus da OV-19. Dalla prova orale espletata non emergono evidenze tali da far ritenere sussistente tale circostanza, avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Difatti, sebbene la teste abbia riferito di non avere mai visto nessuno Tes_1 sanificare, né la stanza, né la postazione di lavoro della ricorrente ed il teste Tes_2 abbia riferito che la propria postazione non è stata mai sanificata, il Dott. Angelini, di contro, ha affermato che una ditta esterna era incaricata di provvedere alla sanificazione dei luoghi una volta al giorno e che la stessa vi provvedeva quando non erano presenti, né i dipendenti, né il pubblico. Gli incerti esiti della prova, quindi, non consentono di ritenere acclarata la circostanza che parte ricorrente si prefiggeva di dimostrare. Vieppiù, risulta incontestato tra le parti che la dipendente durante il periodo di assenza per malattia non abbia patito alcun pregiudizio economico e tanto in virtù della tutela economica prevista dalla normativa di settore, che contempla il pagamento dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro in caso di astensione dal lavoro per infortunio, cosicché risulta carente anche l'interesse attuale e concreto ad agire ex art.100 c.p.c. Per le ragioni esposte, il ricorso, va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione controversa. Considerata l'assoluta novità della questione trattata, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
3 Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO, così provvede: rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 27/03/2024
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 27/03/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.SABBATINI Matteo C.so Mattini 105 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BRUNI Roberta c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.442 c.p.c. – Infortunio da OV -19
Conclusioni: come da verbale in data 27/03/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31/05/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l , dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il OV-19 contratto dalla ricorrente in data 19.02.2022 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e per l'effetto condannare l Controparte_2
, in persona del suo presidente pro tempore al riconoscimento
[...] dell'inabilità temporanea assoluta nella misura di giorni 152 o diversa misura di giustizia e ad adottare ogni conseguente adempimento anche di natura indennitaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, che in quanto dipendente pubblica aveva percepito l'intera retribuzione per tutto il periodo di assenza dal lavoro per malattia e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e prova orale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art.2 (Oggetto dell'assicurazione) comma 1 D.P.R.1124/1965 (recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), statuisce che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro. Avuto riguardo al caso specifico, in cui la ricorrente, in data 19/02/2022, ha contratto l'infezione da Coronavirus, giova richiamare l'art.42 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.14 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” secondo cui: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all che assicura, ai sensi delle vigenti CP_1 disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati CP_1 di infezione da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”)). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
2 La circolare n.13 del 3 aprile 2020 precisa che le affezioni morbose da CP_1
Coronavirus avvenute in occasione di lavoro, sono riconducibili, come accade per le malattie infettive e parassitarie, all'infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale;
in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In relazione all'aspetto dell'occasione di lavoro, l chiarisce che per gli CP_2 operatori sanitari ed anche per il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza, il rischio contagio, genericamente riguardante tutti i cittadini, è aggravato fino a diventare specifico, con la conseguenza che per tali operatori vige una presunzione semplice di origine professionale. Orbene, nel caso di specie, va preliminarmente considerato che la ricorrente ha contratto l'infezione nel febbraio 2022, quando già da molti mesi erano state allentate le misure restrittive e di lì a poche settimane sarebbe stata decretata la fine dello stato di emergenza. L'allentamento delle misure di contenimento del contagio aveva comportato la riapertura di locali quali bar, ristoranti, cinema, teatri e palestre, sia pure con posti inizialmente contingentati, per cui i luoghi in cui sarebbe stato possibile contrarre il virus non erano più circoscritti all'ambito lavorativo, come accadeva appunto nel settore sanitario all'inizio della pandemia nel febbraio 2020, in cui i dipendenti erano gli unici a prestare lavoro e ad essere sottoposti ad elevatissimo rischio di contagio. L'unico elemento di rischio evidenziato da parte ricorrente, come aggravato rispetto a quello incombente sul resto della popolazione, è stato quello della mancata sanificazione della sua postazione di lavoro, in precedenza occupata da un collega risultato positivo al virus da OV-19. Dalla prova orale espletata non emergono evidenze tali da far ritenere sussistente tale circostanza, avuto riguardo al tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Difatti, sebbene la teste abbia riferito di non avere mai visto nessuno Tes_1 sanificare, né la stanza, né la postazione di lavoro della ricorrente ed il teste Tes_2 abbia riferito che la propria postazione non è stata mai sanificata, il Dott. Angelini, di contro, ha affermato che una ditta esterna era incaricata di provvedere alla sanificazione dei luoghi una volta al giorno e che la stessa vi provvedeva quando non erano presenti, né i dipendenti, né il pubblico. Gli incerti esiti della prova, quindi, non consentono di ritenere acclarata la circostanza che parte ricorrente si prefiggeva di dimostrare. Vieppiù, risulta incontestato tra le parti che la dipendente durante il periodo di assenza per malattia non abbia patito alcun pregiudizio economico e tanto in virtù della tutela economica prevista dalla normativa di settore, che contempla il pagamento dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro in caso di astensione dal lavoro per infortunio, cosicché risulta carente anche l'interesse attuale e concreto ad agire ex art.100 c.p.c. Per le ragioni esposte, il ricorso, va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione controversa. Considerata l'assoluta novità della questione trattata, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
3 Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO, così provvede: rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite. Così deciso in Ascoli Piceno in data 27/03/2024
IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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