Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1310/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale
(CF: ) Parte_1 C.F._1
e
(CF: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Gisella Cavaglià presso cui hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile a Pont Canavese in data 18.10.1993.
Dalla unione è nata prole: (n. l'8.1.2004) Persona_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3.6.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
a risiedervi insieme al figlio Per_1
3. In forza di tale assegnazione, il Sig. sarà tenuto al pagamento di tutte le Parte_2
spese relative al godimento dell'immobile ed ai relativi servizi, e segnatamente luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, oneri condominiali ed, a tal fine, provvederà alla voltura in capo a sé delle utenze domestiche allo stato ancora intestate alla moglie. La Sig.ra si impegna Parte_1 sin d'ora a collaborare ed a prestare il proprio consenso per ogni formalità dovesse risultare necessaria per operare dette volturazioni. Parimenti il marito provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria, mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno sostenute dai coniugi in misura del 50% ciascuno.
4. Si dà atto che nelle more della redazione del presente ricorso i coniugi hanno concordemente deciso di provvedere alla vendita dell'autorimessa pertinente all'abitazione e sita al piano seminterrato dello stabile, distinta al Fg. 20, particella n. 999 sub 43.
5. I mobili, le suppellettili nonché gli arredi presenti nell'abitazione coniugale, oggetto di comproprietà, vengono assegnati in uso al Sig. , il quale si impegna ad Parte_2
esercitare la massima diligenza nel relativo godimento, salvo il normale deperimento dovuto all'utilizzo.
6. Il Sig. consentirà comunque alla moglie di recarsi presso la casa Parte_2
coniugale ogni qual volta lo desideri, salvo un minimo preavviso, al fine di provvedere alle esigenze ed alla cura del figlio ed a prestare assistenza al Sig. , ove Per_1 Parte_2
occorra, in ragione delle patologie di cui lo stesso soffre.
7. Entrambi i coniugi provvederanno a contribuire, in base alle rispettive disponibilità economiche, al mantenimento del figlio e ciò sino a che il medesimo non raggiunga Per_1
l'indipendenza economica ovvero si trovi, per sua colpa, a non essere economicamente autosufficiente. Si da atto che allo stato il figlio risulta beneficiario di una borsa di Per_1 studio dell'Università degli Studi di Torino che gli permette di usufruire di un posto alloggio durante il percorso di studi (doc. 5)
8. I coniugi danno atto di non avanzare richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento. Le parti dichiarano, pertanto, di non avere nulla da richiedere o pretendere vicendevolmente ad alcun titolo in relazione ai rapporti economico - patrimoniali insorti per effetto del matrimonio. 9. L'autovettura tg DT066TS intestata alla Sig.ra rimarrà in proprietà della Parte_1
medesima.
10. I coniugi, ove occorra, si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti e/o documenti equipollenti.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba