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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 960/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 960/2020R.G. pendente tra:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dell'Avv. Orsola Pronestì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via Terravecchia Superiore n. 122, giusta procura in atti.
- Parte opponente-
E
L' (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata difesa dall'Avv. Maria Rosa Pisani, giusta procura in atti.
-Parte opposta-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, il Sig. , proponeva opposizione all'esecuzione ex art. Parte_1
617 c.p.c. avverso l'Ordinanza del 29.06.2020 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vibo Valentia, chiedendo quanto segue:
a. Revocare l'ordinanza impugnata, dichiarante la nullità del pignoramento c/terzi
eseguito dal creditore procedente confronti dell' di Vibo Controparte_1
Valentia, nonché l'estinzione della relativa procedura esecutiva, poiché
contraddittoria ed illegittima;
b. Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia vincolo di impignorabilità sulle
somme detenute presso il terzo pignorato Controparte_2
quale Istituto svolgente servizio di tesoreria dell' di Vibo Controparte_1
Valentia, attesa la palese violazione del principio cronologico dei pagamenti, la
disposizione degli stessi per causali diverse da quelle indicate nelle relative delibere,
e in ogni caso per tutti i motivi esposti in premessa;
c. Accertare e dichiarare, la natura “positiva” della dichiarazione resa dal terzo
pignorato atteso che l'indicazione Controparte_2
dell'esistenza di un vincolo di destinazione;
d. Disporre l'assegnazione in favore del creditore procedente, delle somme disponibili
sul conto in essere presso la Banca Monte dei Pachi di Siena S.p.A., di pertinenza
dell' di Vibo Valentia, atteso che le stesse sono Controparte_1
perfettamente assoggettabili ad esecuzione forzata, non essendo utilmente opponibile
alcun vincolo di indisponibilità e/o di specifica destinazione d'uso, e ciò nei limiti del
credito vantato dall'istante;
e. Condannare l' in persona del Controparte_1
Presidente l.r.p.t., alla refusione delle spese ed onorari del giudizio della seguente
2 fase oppositiva, nonché di quella dell'esecuzione, con distrazione ex art 93 c.p.c. in
favore del sottoscritto procuratore.
In data 16 Novembre 2020, rilevata la regolarità delle notifiche, il Tribunale di Vibo Valentia
dichiarava la contumacia di parte convenuta. In data 18 Novembre 2020, l'Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia – parte convenuta- depositava memorie difensive affermando:
a. La tardività dell'opposizione;
b. L'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione;
La causa veniva istruita mediante trattazione scritta. All'udienza del 02.10.2025 il procedimento vedeva il suo esordio e le parti precisavano le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata, pertanto, merita di essere rigettata.
Preliminarmente, il Giudice ritiene di dover applicare il principio della ragione più liquida, il quale,
imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
Per quel che concerne il primo motivo di gravame è opportuno ribadire che la pubblica amministrazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio, ai sensi del combinato disposto degli art. 2740 e 2910 cc, con esclusione dei beni c.d. indisponibili e le somme di denaro vincolate all'esercizio di un pubblico servizio. Il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto da un lato ipotesi legali di impignorabilità, dall'altro la possibilità per gli enti di appore di volta in volta,
con propria autonoma delibera, un vincolo di impignorabilità su determinate somme di denaro
3 depositate presso il proprio tesoriere. L'efficacia del vincolo di impignorabilità di somme di una
Pubblica Amministrazione è oggi subordinata ai seguenti presupposti: a) che, con apposita delibera l'ente abbia preventivamente quantificato le somme impignorabili;
b) che, l'ente abbia notificato al proprio tesoriere la suddetta delibera;
c) che, in caso siano emessi mandati di pagamento per titoli diversi eseguiti successivamente all'apposizione del vincolo, l'efficacia del vincolo di impignorabilità
sia subordinata al rispetto dell'ordine cronologico delle deliberazioni di impegno dell'Ente stesso.
Nel caso per cui trattasi, parte opponente lamenta il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle deliberazioni assunte dall' di Vibo Valentia, per l'esecuzione di Controparte_1
pagamenti non ricompresi nell'elenco coperto da vincolo di destinazione.
Orbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale:
“il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione è onerato di
allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei successivamente alla delibera, mentre in base al
principio della vicinanza della prova, spessa all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati
eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (cfr: Cass Civ. Ord, n.
19103 del 2020)”.
Ne discende, quindi, che il creditore per ottenere la declaratoria di inefficacia della delibera di impignorabilità, deve fornire un'allegazione specifica delle circostanze di fatto sottostanti i mandati di pagamento. Nello specifico, la data, e il titolo estraneo del pagamento tali da far sorgere il dubbio sulla violazione del vincolo di destinazione.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che tale onere non è stato assolto, atteso che parte creditrice si limita a contestare la violazione del vincolo dell'ordine cronologico dei pagamenti sulla base di una mera determina di impegno spesa, e non anche tramite un'allegazione specifica della stessa.
L'opposizione è, quindi, infondata e merita di essere rigettata.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione proposta, per le ragioni di cui in parte motiva;
-CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.469,70 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Vibo Valentia, li 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 960/2020R.G. pendente tra:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dell'Avv. Orsola Pronestì ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla Via Terravecchia Superiore n. 122, giusta procura in atti.
- Parte opponente-
E
L' (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata difesa dall'Avv. Maria Rosa Pisani, giusta procura in atti.
-Parte opposta-
ha pronunciato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione, il Sig. , proponeva opposizione all'esecuzione ex art. Parte_1
617 c.p.c. avverso l'Ordinanza del 29.06.2020 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Vibo Valentia, chiedendo quanto segue:
a. Revocare l'ordinanza impugnata, dichiarante la nullità del pignoramento c/terzi
eseguito dal creditore procedente confronti dell' di Vibo Controparte_1
Valentia, nonché l'estinzione della relativa procedura esecutiva, poiché
contraddittoria ed illegittima;
b. Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia vincolo di impignorabilità sulle
somme detenute presso il terzo pignorato Controparte_2
quale Istituto svolgente servizio di tesoreria dell' di Vibo Controparte_1
Valentia, attesa la palese violazione del principio cronologico dei pagamenti, la
disposizione degli stessi per causali diverse da quelle indicate nelle relative delibere,
e in ogni caso per tutti i motivi esposti in premessa;
c. Accertare e dichiarare, la natura “positiva” della dichiarazione resa dal terzo
pignorato atteso che l'indicazione Controparte_2
dell'esistenza di un vincolo di destinazione;
d. Disporre l'assegnazione in favore del creditore procedente, delle somme disponibili
sul conto in essere presso la Banca Monte dei Pachi di Siena S.p.A., di pertinenza
dell' di Vibo Valentia, atteso che le stesse sono Controparte_1
perfettamente assoggettabili ad esecuzione forzata, non essendo utilmente opponibile
alcun vincolo di indisponibilità e/o di specifica destinazione d'uso, e ciò nei limiti del
credito vantato dall'istante;
e. Condannare l' in persona del Controparte_1
Presidente l.r.p.t., alla refusione delle spese ed onorari del giudizio della seguente
2 fase oppositiva, nonché di quella dell'esecuzione, con distrazione ex art 93 c.p.c. in
favore del sottoscritto procuratore.
In data 16 Novembre 2020, rilevata la regolarità delle notifiche, il Tribunale di Vibo Valentia
dichiarava la contumacia di parte convenuta. In data 18 Novembre 2020, l'Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia – parte convenuta- depositava memorie difensive affermando:
a. La tardività dell'opposizione;
b. L'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione;
La causa veniva istruita mediante trattazione scritta. All'udienza del 02.10.2025 il procedimento vedeva il suo esordio e le parti precisavano le conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata, pertanto, merita di essere rigettata.
Preliminarmente, il Giudice ritiene di dover applicare il principio della ragione più liquida, il quale,
imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n.
24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006).
Per quel che concerne il primo motivo di gravame è opportuno ribadire che la pubblica amministrazione risponde delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio, ai sensi del combinato disposto degli art. 2740 e 2910 cc, con esclusione dei beni c.d. indisponibili e le somme di denaro vincolate all'esercizio di un pubblico servizio. Il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto da un lato ipotesi legali di impignorabilità, dall'altro la possibilità per gli enti di appore di volta in volta,
con propria autonoma delibera, un vincolo di impignorabilità su determinate somme di denaro
3 depositate presso il proprio tesoriere. L'efficacia del vincolo di impignorabilità di somme di una
Pubblica Amministrazione è oggi subordinata ai seguenti presupposti: a) che, con apposita delibera l'ente abbia preventivamente quantificato le somme impignorabili;
b) che, l'ente abbia notificato al proprio tesoriere la suddetta delibera;
c) che, in caso siano emessi mandati di pagamento per titoli diversi eseguiti successivamente all'apposizione del vincolo, l'efficacia del vincolo di impignorabilità
sia subordinata al rispetto dell'ordine cronologico delle deliberazioni di impegno dell'Ente stesso.
Nel caso per cui trattasi, parte opponente lamenta il mancato rispetto dell'ordine cronologico delle deliberazioni assunte dall' di Vibo Valentia, per l'esecuzione di Controparte_1
pagamenti non ricompresi nell'elenco coperto da vincolo di destinazione.
Orbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale:
“il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione è onerato di
allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei successivamente alla delibera, mentre in base al
principio della vicinanza della prova, spessa all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati
eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (cfr: Cass Civ. Ord, n.
19103 del 2020)”.
Ne discende, quindi, che il creditore per ottenere la declaratoria di inefficacia della delibera di impignorabilità, deve fornire un'allegazione specifica delle circostanze di fatto sottostanti i mandati di pagamento. Nello specifico, la data, e il titolo estraneo del pagamento tali da far sorgere il dubbio sulla violazione del vincolo di destinazione.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che tale onere non è stato assolto, atteso che parte creditrice si limita a contestare la violazione del vincolo dell'ordine cronologico dei pagamenti sulla base di una mera determina di impegno spesa, e non anche tramite un'allegazione specifica della stessa.
L'opposizione è, quindi, infondata e merita di essere rigettata.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione proposta, per le ragioni di cui in parte motiva;
-CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.469,70 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Vibo Valentia, li 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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