Articolo 1 della Legge 20 marzo 2003, n. 77
Articolo 2
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19 aprile 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Entrata in vigore il 19 aprile 2003