CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Napoli - sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana, e vertente
TRA
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n. 139 presso l'avv. Luigi Migliaccio (c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Appellante
E
(c.f. ) in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. presso i cui uffici in C.F._3
Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 domicilia ope legis
Appellato
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi alle difese e deduzioni di cui all'atto introduttivo come da note scritte in atti.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/4/2022, l'odierna appellante, chiese al Tribunale di Parte_1
Napoli l'accertamento e il riconoscimento in suo favore della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 4, comma 2, legge n. 91/1992 e 33 d.l. 69/2013.
Allegò di essere nata ad [...] e di aver sempre vissuto con la famiglia presso il campo rom sito in Napoli alla ex Via Cupa Perillo, oggi Viale della Resistenza n. 185, ove ancora si troverebbe con il compagno e i tre figli minori. Aggiunse di aver frequentato la scuola elementare presso l'Istituto scolastico “10 Alpi –
Levi” fino alla classe quarta e di non aver ricevuto da parte del alcuna comunicazione Controparte_3 in merito alla possibilità di esercitare il diritto di cui all'art. 4 comma 2 della L. 91/1992. Precisò di aver avanzato, in data 24/9/2021, richiesta formale al Comune di Napoli al fine di ottenere la cittadinanza italiana, potendo tale diritto essere esercitato oltre il diciottesimo anno di età quando, come nella fattispecie, nel corso dei sei mesi antecedenti al compimento di tale età anagrafica, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Ufficiale di Stato civile del Comune competente.
L'adito Tribunale, con ordinanza del 17/3/2023, comunicata il 20/3/2023, respinse la domanda, ritenendo che la non avesse adeguatamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo Parte_1 carico, non avendo provato di aver risieduto in Italia ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età.
Per la riforma di tale ordinanza la ha proposto appello, con atto di citazione notificato il Parte_1
19/4/2023 e depositato in pari data, chiedendo l'accertamento e il riconoscimento dello status civitatis.
Con il primo ed unico motivo di appello, in particolare, ha lamentato il difetto assoluto di istruttoria,
l'astrattezza della motivazione e la violazione e falsa applicazione della legge in materia. A dire dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto - in virtù del principio di leale collaborazione - sottoporre le questioni relative alla carenza di materiale probatorio al contraddittorio tra le parti, provvedendo al libero interrogatorio dell'interessata.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'udienza dell'11/10/2023 è stata sentita per il libero interrogatorio mentre alla Parte_1 successiva udienza dell'8/1/2025 è stato ascoltato il teste , Presidente Testimone_1 dell'associazione “Arrevutammoce”. CP_ Con ordinanza del 23/1/2025 è stato chiesto al Municipalità di documentare i Controparte_3 censimenti relativi al campo rom di Scampia, sito al Viale della Resistenza n. 185, effettuati negli anni dal
1995 al 2021 ed è stato fissato termine al 7/4/2025 per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
All'esito dell'attività istruttoria, con ordinanza del 10/9/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere, come già sottolineato dal giudice di prime cure, che a norma dell'art. 4 comma 2 della
L. 91/1992 “lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.”
Ebbene, il concetto di “residenza legale” è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in senso non strettamente formale, essendo il richiedente ammesso a provare la residenza ininterrotta sul territorio secondo il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica. (cfr. Cass. n. 12380/2017). Ed infatti, l'art. 33 del D.L. 98/2013 chiarisce che “ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.”
A tanto si aggiunga che, come correttamente evidenziato con il primo ed unico motivo di appello e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente” (cfr. Cass. n. 19428 /2017).
Ne consegue che il giudice è tenuto a svolgere regolare istruttoria al fine di accertare la sussistenza dei presupposti in capo al richiedente dell'invocato riconoscimento della cittadinanza.
Tanto premesso, nella fattispecie la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana da parte della
è stata legittimamente presentata dopo il raggiungimento della maggior età, considerato che, Parte_1 come da nota del Comune di Napoli del 12/1/2024, l'Ufficiale di Stato civile del Comune non ha mai provveduto all'invio della comunicazione prevista dall'art. 33 comma 2 D.L. 98/2013.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della è necessario Parte_1 accertare che la stessa sia stata ininterrottamente residente sul territorio italiano, accertamento quest'ultimo da condurre secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità oltreché dall'art. 33 comma 1 del D.L. 98/2013.
Nella fattispecie la ha provato di essere nata ad [...] nel 1995 (cfr. certificato di nascita), di Parte_1 essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie negli anni 2002, 2004 e 2005 (cfr. tessera sanitaria per le vaccinazioni e certificato , di aver avuto accesso al Servizio di sanità pubblica CP_5 dell' dal 2002 al 2021 (cfr. rinnovo codice STP certificato dall' ), di aver CP_5 CP_5 frequentato l'istituto scolastico “10 Alpi – Levi” negli anni dal 2004 al 2007, di essere stata rilevata negli anni 2012, 2015 e 2021 presso il campo Rom di Scampia (cfr. comunicazione area welfare del
[...]
, di aver dato alla luce sul territorio italiano due figli, rispettivamente nell'anno 2011 CP_3 Per_1
Per_ (cfr. certificato di nascita) e nell'anno 2013 (cfr. passaporto della minore). Inoltre, ha prodotto attestazione dell'Associazione di volontariato “Arrevutammoce” da cui sarebbe emersa la frequentazione da parte della stessa di attività estive negli anni dal 1996 al 2002 oltreché di corsi di alfabetizzazione negli anni dal 2015 al 2023.
La sentita all'udienza dell'11/10/2023, ha confermato quanto documentato ed ha dichiarato Parte_1 di essere tornata in Serbia solo per due settimane nel 2016, ove avrebbe dato alla luce il terzo figlio. All'udienza dell'8/1/2025 è stato, inoltre, sentito il teste , Presidente Testimone_1 dell'Associazione , il quale ha dichiarato di ricoprire tale incarico Parte_2 informalmente dal 2004 e che l'associazione è stata formalmente costituita nel 2007. Ha, tuttavia, precisato di aver frequentato il campo Rom di Scampia anche negli anni precedenti alla costituzione dell'associazione in quanto collaboratore delle Suore ed ha affermato che la Parte_3 Parte_1 unitamente alla sua famiglia, è stata continuativamente presente sul campo rom di Scampia sin dalla nascita, sia per le attività estive che durante l'inverno, periodo quest'ultimo in cui si recava personalmente al campo per portare medicinali e beni di prima necessità.
Infine, dai censimenti richiesti da questa Corte e prodotti dal è emerso che la Controparte_3 era presente alle rilevazioni socio-sanitarie effettuate negli anni 2002, 2012, 2015 e 2021 e che Parte_1 non sono state effettuate rilevazioni prima dell'anno 2002.
Le dichiarazioni rese dal teste devono ritenersi precise e concordanti oltreché Testimone_1 sufficienti ad integrare la documentazione già prodotta da parte appellante, con particolare riguardo agli anni dal 2007 al 2021. Va, altresì, valorizzata la circostanza che la ha costituito sul territorio Parte_1 un proprio nucleo familiare, composto dal partner e dai tre figli.
Ne consegue che, all'esito dell'attività istruttoria e in applicazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità già citati, deve ritenersi sufficientemente documentata e provata la residenza ininterrotta della stessa sul territorio italiano e, conseguentemente, la sussistenza di tutti i presupposti utili affinché venga riconosciuto in suo favore il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 4 comma
2 della L. 91/1992.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente accolto.
Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Napoli emessa il 17/3/2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, riconosce il diritto di Parte_1 all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 91/1992;
b) non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
Napoli, così deciso il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Napoli - sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana, e vertente
TRA
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Cavour n. 139 presso l'avv. Luigi Migliaccio (c.f.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._2
Appellante
E
(c.f. ) in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. presso i cui uffici in C.F._3
Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 domicilia ope legis
Appellato
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi alle difese e deduzioni di cui all'atto introduttivo come da note scritte in atti.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/4/2022, l'odierna appellante, chiese al Tribunale di Parte_1
Napoli l'accertamento e il riconoscimento in suo favore della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 4, comma 2, legge n. 91/1992 e 33 d.l. 69/2013.
Allegò di essere nata ad [...] e di aver sempre vissuto con la famiglia presso il campo rom sito in Napoli alla ex Via Cupa Perillo, oggi Viale della Resistenza n. 185, ove ancora si troverebbe con il compagno e i tre figli minori. Aggiunse di aver frequentato la scuola elementare presso l'Istituto scolastico “10 Alpi –
Levi” fino alla classe quarta e di non aver ricevuto da parte del alcuna comunicazione Controparte_3 in merito alla possibilità di esercitare il diritto di cui all'art. 4 comma 2 della L. 91/1992. Precisò di aver avanzato, in data 24/9/2021, richiesta formale al Comune di Napoli al fine di ottenere la cittadinanza italiana, potendo tale diritto essere esercitato oltre il diciottesimo anno di età quando, come nella fattispecie, nel corso dei sei mesi antecedenti al compimento di tale età anagrafica, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Ufficiale di Stato civile del Comune competente.
L'adito Tribunale, con ordinanza del 17/3/2023, comunicata il 20/3/2023, respinse la domanda, ritenendo che la non avesse adeguatamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo Parte_1 carico, non avendo provato di aver risieduto in Italia ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età.
Per la riforma di tale ordinanza la ha proposto appello, con atto di citazione notificato il Parte_1
19/4/2023 e depositato in pari data, chiedendo l'accertamento e il riconoscimento dello status civitatis.
Con il primo ed unico motivo di appello, in particolare, ha lamentato il difetto assoluto di istruttoria,
l'astrattezza della motivazione e la violazione e falsa applicazione della legge in materia. A dire dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto - in virtù del principio di leale collaborazione - sottoporre le questioni relative alla carenza di materiale probatorio al contraddittorio tra le parti, provvedendo al libero interrogatorio dell'interessata.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'udienza dell'11/10/2023 è stata sentita per il libero interrogatorio mentre alla Parte_1 successiva udienza dell'8/1/2025 è stato ascoltato il teste , Presidente Testimone_1 dell'associazione “Arrevutammoce”. CP_ Con ordinanza del 23/1/2025 è stato chiesto al Municipalità di documentare i Controparte_3 censimenti relativi al campo rom di Scampia, sito al Viale della Resistenza n. 185, effettuati negli anni dal
1995 al 2021 ed è stato fissato termine al 7/4/2025 per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
All'esito dell'attività istruttoria, con ordinanza del 10/9/2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova premettere, come già sottolineato dal giudice di prime cure, che a norma dell'art. 4 comma 2 della
L. 91/1992 “lo straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.”
Ebbene, il concetto di “residenza legale” è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in senso non strettamente formale, essendo il richiedente ammesso a provare la residenza ininterrotta sul territorio secondo il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica. (cfr. Cass. n. 12380/2017). Ed infatti, l'art. 33 del D.L. 98/2013 chiarisce che “ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.”
A tanto si aggiunga che, come correttamente evidenziato con il primo ed unico motivo di appello e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente” (cfr. Cass. n. 19428 /2017).
Ne consegue che il giudice è tenuto a svolgere regolare istruttoria al fine di accertare la sussistenza dei presupposti in capo al richiedente dell'invocato riconoscimento della cittadinanza.
Tanto premesso, nella fattispecie la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana da parte della
è stata legittimamente presentata dopo il raggiungimento della maggior età, considerato che, Parte_1 come da nota del Comune di Napoli del 12/1/2024, l'Ufficiale di Stato civile del Comune non ha mai provveduto all'invio della comunicazione prevista dall'art. 33 comma 2 D.L. 98/2013.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della è necessario Parte_1 accertare che la stessa sia stata ininterrottamente residente sul territorio italiano, accertamento quest'ultimo da condurre secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità oltreché dall'art. 33 comma 1 del D.L. 98/2013.
Nella fattispecie la ha provato di essere nata ad [...] nel 1995 (cfr. certificato di nascita), di Parte_1 essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie negli anni 2002, 2004 e 2005 (cfr. tessera sanitaria per le vaccinazioni e certificato , di aver avuto accesso al Servizio di sanità pubblica CP_5 dell' dal 2002 al 2021 (cfr. rinnovo codice STP certificato dall' ), di aver CP_5 CP_5 frequentato l'istituto scolastico “10 Alpi – Levi” negli anni dal 2004 al 2007, di essere stata rilevata negli anni 2012, 2015 e 2021 presso il campo Rom di Scampia (cfr. comunicazione area welfare del
[...]
, di aver dato alla luce sul territorio italiano due figli, rispettivamente nell'anno 2011 CP_3 Per_1
Per_ (cfr. certificato di nascita) e nell'anno 2013 (cfr. passaporto della minore). Inoltre, ha prodotto attestazione dell'Associazione di volontariato “Arrevutammoce” da cui sarebbe emersa la frequentazione da parte della stessa di attività estive negli anni dal 1996 al 2002 oltreché di corsi di alfabetizzazione negli anni dal 2015 al 2023.
La sentita all'udienza dell'11/10/2023, ha confermato quanto documentato ed ha dichiarato Parte_1 di essere tornata in Serbia solo per due settimane nel 2016, ove avrebbe dato alla luce il terzo figlio. All'udienza dell'8/1/2025 è stato, inoltre, sentito il teste , Presidente Testimone_1 dell'Associazione , il quale ha dichiarato di ricoprire tale incarico Parte_2 informalmente dal 2004 e che l'associazione è stata formalmente costituita nel 2007. Ha, tuttavia, precisato di aver frequentato il campo Rom di Scampia anche negli anni precedenti alla costituzione dell'associazione in quanto collaboratore delle Suore ed ha affermato che la Parte_3 Parte_1 unitamente alla sua famiglia, è stata continuativamente presente sul campo rom di Scampia sin dalla nascita, sia per le attività estive che durante l'inverno, periodo quest'ultimo in cui si recava personalmente al campo per portare medicinali e beni di prima necessità.
Infine, dai censimenti richiesti da questa Corte e prodotti dal è emerso che la Controparte_3 era presente alle rilevazioni socio-sanitarie effettuate negli anni 2002, 2012, 2015 e 2021 e che Parte_1 non sono state effettuate rilevazioni prima dell'anno 2002.
Le dichiarazioni rese dal teste devono ritenersi precise e concordanti oltreché Testimone_1 sufficienti ad integrare la documentazione già prodotta da parte appellante, con particolare riguardo agli anni dal 2007 al 2021. Va, altresì, valorizzata la circostanza che la ha costituito sul territorio Parte_1 un proprio nucleo familiare, composto dal partner e dai tre figli.
Ne consegue che, all'esito dell'attività istruttoria e in applicazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità già citati, deve ritenersi sufficientemente documentata e provata la residenza ininterrotta della stessa sul territorio italiano e, conseguentemente, la sussistenza di tutti i presupposti utili affinché venga riconosciuto in suo favore il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 4 comma
2 della L. 91/1992.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente accolto.
Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Napoli emessa il 17/3/2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, riconosce il diritto di Parte_1 all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 91/1992;
b) non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
Napoli, così deciso il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)